Normativa nazionale
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 - Codice delle comunicazioni elettroniche
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Quadro normativo:
Relativamente alle procedure per il rilascio del titolo abilitativo sono state effettuate delle modifiche e integrazioni al Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.lgs. 259/2003 al fine di introdurre procedure semplificate per alcune tipologie di impianti ed interventi.
- Art. 87 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. : l'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche trasmissive di emissioni degli stessi è soggett ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento da parte degli Organismi di Controllo della compatibilità del progetto con i limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso di impianti con potenza superiore a 20 watt è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
- Art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 introdotto dall'art. 5 bis comma 1 del D.L. 40/2010 e modificato dall'art. 80 comma 1 lett. e) del D.lgs. 70/2012: Nel caso di installazione di apparati UMTS, sue evoluzioni o tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o modifica delle caratteristiche trasmissive è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
- Art. 35 comma 4 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e successivamente modificato dal D.L. 179/2012) : Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune e ad ARPAE le installazioni e modifiche di impianti con potenza massima non superiore a 10 watt e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadri.
- Art 87 ter del D.lgs. 259/2003 ( introdotto dal D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014 n. 164) : le sole modifiche dimensionali degli impianti che comportino aumenti di altezze non superiori a 1 metro e aumenti delle superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, necessitano di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti da inviare al Comune contestualmente all'attuazione dell'intervento.
- Art. 35 comma 5 bis del D.L. 98/2011 ( convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e modificato dal D.L. 179/2012): al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, l'installazione, e l'attivazione di apparati di rete con potenza massima trasmessa in uplink non superiore a 100 MW e una potenza in antenna in downlink non superiore a 5 watt e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione.
Normativa regionale
Legge Regionale 31 ottobre 2000, n.30 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dell'inquinamento elettromagnetico
Delibera di Giunta Regionale n.1138 del 2008- Modifiche ed integrazioni alla DGR maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l' applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n.30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
Delibera di Giunta Regionale n. 978 del 2010 - Nuove direttive della Regione Emilia Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
Piano per la Localizzazione delle Emittenti Radio Televisive - PLERT
Normativa comunale
Delibera di consiglio P.G.n 203427/2021 - Approvazione del regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
Per ulteriori approfondimenti normativi consulta il portale Demetra della Regione Emilia Romagna