02 - Comunicazione allo svolgimento di manifestazione fieristica locale ai sensi della L.R. 12/2000

Il soggetto organizzatore di manifestazione fieristica a rilevanza locale deve presentare la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione al Comune interessato per territorio.
La comunicazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche è disciplinata dall’istituto del silenzio-assenso, per il quale la comunicazione s’intende efficace qualora l’Amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima a segnalarne l'irricevibilità o l'esigenza di presentare rettifiche o integrazioni.

La comunicazione deve contenere, a pena di irricevibilità:

a. la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore della manifestazione fieristica;

b. la sede dell’organizzatore, comprensivo di recapito postale, del numero di telefono e del sito internet e indirizzo di posta elettronica eposta elettronica certificata qualora disponibile;

c. la sede espositiva;

d. l’esatta denominazione della manifestazione fieristica;

e. gli specifici settori merceologici rappresentati;

f. il periodo di svolgimento e la cadenza temporale (semestrale, annuale, biennale, triennale, ecc…);

g. la natura della manifestazione (fiera generale, o fiera specializzata, o mostra-mercato od esposizione);

h. la qualifica proposta per la manifestazione (internazionale o nazionale o regionale o locale - si rammenta che al Comune vanno presentate solo quelle a carattere locale) e, in caso di manifestazione fieristica alla prima edizione, la stima motivata delle caratteristiche della rassegna, del numero e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;

La comunicazione deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante:

1. l’idoneità del centro espositivo alla tipologia della manifestazione, circa gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ed il livello dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla sua qualifica e quindi l’applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;

2. la disponibilità delle aree espositive, in accordo col concedente, quando il soggetto organizzatore sia diverso dal titolare delle stesse;

3. la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’attività;

4. la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni;

5. l’insussistenza di cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’ art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.(Effetti delle misure di prevenzione - ANTIMAFIA)

Allegati alla comunicazione

Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a. il regolamento di manifestazione, che disciplini i rapporti contrattuali tra organizzatore ed espositori; tale regolamento deve, fra l’altro, disciplinare:

* l’attività di vendita consentita all’interno delle fiere generali e delle mostre-mercato;
* l’accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate;
* lo stesso regolamento deve, altresì, contenere clausole atte a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per l’iniziativa fieristica, nonché contenere l’importo della tassa di iscrizione alla manifestazione, della quota di partecipazione degli espositori e del prezzo dei biglietti di ingresso dei visitatori;

b. la copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto organizzatore; detta documentazione non è prescritta qualora sia già stata inviata all’ente competente e non siano intervenute successivamente modifiche statutarie.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto organizzatore.

Il soggetto interessato può comunque allegare alla comunicazione ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell’istruttoria.

Entro quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, il soggetto organizzatore trasmette al Comune:

a) relazione sui risultati promozionali e commerciali, nonché economico- finanziari conseguiti dalla manifestazione, anche in rapporto alle finalità perseguite, e sulle iniziative congressuali e convegnistiche attuate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore;

b) catalogo della manifestazione ove presente.

Modalità e termini per la presentazione della comunicazione

Le comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 12/2000 con svolgimento in contenitori fieristici e assimilati devono essere compilate e trasmesse attraverso il portale ACCESSO UNITARIO entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente a quello di svolgimento.

Per info modalità invio pratiche

 

Per le manifestazioni con svolgimento nel 2021 il termine è fissato al 30 Giugno 2020.

Le comunicazioni relative a manifestazioni fieristiche con svolgimento in "spazi di particolare importanza cittadina" vanno inviate solo dopo l'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico e comunque sempre almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Conseguentemente dovrà essere osservato il seguente iter:

  • entro il 31 agosto dell'anno precedente l'organizzatore dovrà prendere contatto con l'Ufficio Cerimoniale del Gabinetto del Sindaco.
  • entro il mese di settembre si concluderà il percorso di iscrizione della manifestazione nella programmazione dell'anno successivo;
  • seguirà l'istruttoria che prevede il parere dell'U.I. Tutela Centro Storico e l'autorizzazione della Soprintendenza ed il rilascio della concessione di suolo pubblico a seguito del pagamento del canone previsto;
  • solo dopo aver ottenuto la concessione di suolo pubblico (avendo ottemperato al pagamento di COSAP e TARIG) gli organizzatori potranno presentare la " comunicazione" ai sensi della L.R. 12/2000 che dovrà comunque essere presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
  • decorsi 60 giorni dalla presentazione telematica della "comunicazione" senza aver ricevuto nessun rilievo dal Comune, la comunicazione acquisisce efficacia.

 

Termine per l'istruttoria: 60 giorni scaduti i quali la comunicazione si intende efficace.

Riferimenti normativiL.R. 12/2000; Delibere della Giunta Regionale n. 182/2015; 183/2015; 185/2015.

Riferimenti organizzativi:
Unità Intermedia Attività Produttive e Commerciali - Dott. Fabrizio Fugattini
Unità Operativa Procedimenti Ambientali - Dott.ssa Patrizia Pizzirani
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Fugattini

Riferimenti organizzativi:

Dirigente Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio - Dott.ssa Pierina Martinelli
Unità Operativa Procedimenti Ambientali - Dott. Francesco Dei