03 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

Per iniziare un'attività di vendita al dettaglio o di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è necessario presentare Scia - Segnalazione Certificata di Avvio presso il Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività. L'attività può essere iniziata con decorrenza immediata

Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, quindi non occorre presentare alcun modulo.

Se il titolare della licenza intende avvalersi, per l'esercizio dell'attività, di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza.
Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti per l'attività di commercio al dettaglio disciplinati dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98 e devono essere dotati dall'impresa di un tesserino di riconoscimento che l'impresa stessa deve ritirare non appena essi perdano i requisiti citati. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente l'attività di vendita.
L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui sopra.

Precisazioni comuni a tutte le forme speciali di vendita:

Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, in ognuna delle tipologie di esercizi commerciali elencate di seguito, è necessario presentare il modulo  per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004)In caso di successive modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive per attività già registrate è necessario inviarne comunicazione.

Le forme speciali di vendita al dettaglio sono disciplinate dal Titolo VI (articoli 16-21) del Decreto Legislativo 114/98.

La disciplina del commercio tramite distributori automatici è trattata in una scheda a parte.

Le restanti forme speciali di vendita sono approfondite nei successivi punti di questa sezione e si precisa che i titolari devono sempre essere in possesso dei requisiti per l'attività di commercio al dettaglio.

 

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

 

 

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