Agenzie d'affari: caratteristiche e attività comprese
Le agenzie d’affari sono disciplinate dall’art. 115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 "Approvazione del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" - T.U.L.P.S. e dal 1998 la competenza amministrativa in merito è stata trasferita ai Comuni.
Caratteristiche
L’art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18.6.1931 n.773, non elenca in modo esaustivo le tipologie di attività classificabili come agenzie d’affari, che vanno quindi identificate secondo alcuni caratteri necessari.
Gli aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza, sono:
- che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
- l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
- la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
- il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.
Il regolamento di attuazione del Tulps prevede la vidimazione dei registri per l'esercizio dell'attività di agenzia.
Nel Comune di Bologna tale obbligo è assolto in via semplificata con la presentazione di un'autocertificazione da parte dell'operatore allo Sportello Imprese.
La legge 12 luglio 2011, n. 106 (conversione del Decreto Sviluppo) ha semplificato le procedure per la tenuta in modalità informatica di libri e scritture. Chi si avvale di tali modalità non è tenuto alla vidimazione dovendo attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 2215-bis del Codice Civile. Ne consegue che non occorre l'apposizione del bollo.
Attività comprese tra le Agenzie d’Affari - Si precisa che l'elenco di seguito è indicativo, vista la non esaustività dell’art. 115 del T.U.L.P.S.
- Abbonamenti a giornali e riviste: l’attività si intende effettuata per conto terzi. La licenza ex articolo 115 del T.U.L.P.S. non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.lgs. 22/7/1999 n. 261.
- Informazioni commerciali: la licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività investigativa che, è invece, soggetta a licenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S.
- Allestimento ed organizzazione di spettacoli: l'attività comprende le sfilate di moda e l'offerta, la ricerca e la selezione di artisti, indossatori indossatrici, fornitura maschere, accompagnatori, personale per accoglienza ospiti. Non sono soggetti alla licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. i cosiddetti impresari, cioè coloro che assumono il rischio dell'impresa di spettacolo
- Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive: le vendite televisive sono soggette anche all’art. 18 del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita televisiva esercitata direttamente dal commerciante;
- Collocamento complessi di musica leggera ;
- Organizzazione di congressi, riunioni, feste , eventi;
- Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere: qualora si utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio.
- Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera: sono compresi modelli e modelle per foto artistiche, pittori, scultori ed altri artisti
- Compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
- Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- Pubblicità: pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata nella tariffa delle prestazioni.
- Disbrigo pratiche infortunistiche e amministrative :è esclusa l'attività investigativa
- Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi
- Agenzia di servizi infermieristici ed assistenziali
- Agenzie di spedizioni non accreditata presso pubblica amministrazioni
- Gestione e servizi immobiliari, quali: riscossione di canoni di locazione, ricerca di prestatori d'opera per la manutenzione degli immobili da parte di privati. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di "mediatore immobiliare", soggetta alla Legge 39/1989 e per l'attività di "amministratore di condominio".
E' necessario richiedere il certificato di prevenzione incendi ( vedi sezione procedimenti ambientali e prevenzione incendi) per le agenzie nelle quali siano occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti e quelle che esercitano attività in locali costruiti prevalentemente in legno, o con solai o scale in legno, nelle quali siano occupati contemporaneamente oltre 15 addetti. La modulistica è reperibile sul sito dei Vigili del Fuoco.
Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche
Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I. Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Pierina Martinelli