02 - Esclusioni

Agenzie d'affari: esclusioni

Le agenzie d’affari sono disciplinate dall’art. 115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 "Approvazione del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" - T.U.L.P.S. e dal 1998 la competenza amministrativa in merito è stata trasferita ai Comuni.

Caratteristiche

L’art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18.6.1931 n.773, non elenca in modo esaustivo le tipologie di attività classificabili come agenzie d’affari, che vanno quindi identificate secondo alcuni caratteri necessari. A tal prososito si rimanda alla scheda precedente : "caratteristiche e attività comprese"

Esclusioni:

Non rientrano nelle agenzie d'affari, le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla Legge 20 (Trasporto merci mediante autoveicoli) ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di giugno 1935 n° 1349 autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
Sono escluse inoltre:

- le agenzie di pegno e pubblici incanti
- le agenzie matrimoniali
- le agenzie di pubbliche relazioni
- le agenzie immobiliari
- le agenzie di disbrigo di pratiche automobilistiche
- l’attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione (broker) .

 

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

Articoli Generici