D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 .
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ."



                         IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'art. 87 della Costituzione;
      Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970,  numero  775,  che
    delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973,  alla
    raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle
    disposizioni  in  vigore   concernenti   le   singole   materie,
    apportando  ove  d'uopo  alle   stesse   le   modificazioni   ed
    integrazioni   necessarie   per   il   loro   coordinamento   ed
    ammodernamento  ai  fini  di  una   migliore   accessibilit…   e
    comprensibilit… delle norme medesime;
      Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645,  che  approva
    il  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  e   successive
    modificazioni ed integrazioni;
      Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.
    21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
      Sentito il Consiglio dei Ministri;
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
    concerto con i Ministri per la grazia e  la  giustizia,  per  il
    bilancio e la programmazione economica, per le finanze,  per  il
    tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per
    le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
                                Decreta:


    
      1. E' approvato il testo unico, allegato al presente  decreto,
    relativo alle disposizioni legislative in  materia  postale,  di
    bancoposta e di telecomunicazioni.


    
      2. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con
    uno o pi— provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata  in
    vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di  tali  norme
    si applicano le vigenti  disposizioni  regolamentari  in  quanto
    compatibili.


    
      3. Le norme del  testo  unico  entrano  in  vigore  il  giorno
    successivo a quello della  pubblicazione  del  presente  decreto
    nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana.   Sono
    abrogate le disposizioni incompatibili con quelle  dell'allegato
    testo unico.
                CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI


                                                               Artt.
    LIBRO I    - Norme generali:

    TITOLO I   - Disposizioni preliminari. . . . . . . .     1 -  13

    TITOLO II  - Norme  comuni  ai  servizi  postali, di
                 bancoposta e delle telecomunicazioni:
      Sez. I   - Disposizioni generali . . . . . . . . .    14
      Sez. II  - Esenzioni -   Riduzioni -  Agevolazioni
                 tariffarie - Divieto. . . . . . . . . .    15 -  19
      Sez. III - Delle azioni. . . . . . . . . . . . . .    20 -  22
      Sez. IV  - Turbativa - Tutela. . . . . . . . . . .    23 -  26

    LIBRO II   - Dei servizi postali:

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .    27 -  38

    TITOLO II  - Corrispondenze e pacchi:
     Capo I    - Corrispondenze. . . . . . . . . . . . .    39 -  57
     Capo II   - Pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . .    58 -  70
     Capo III  - Disposizioni comuni alla corrispondenza
                 e pacchi. . . . . . . . . . . . . . . .    71 -  99

    LIBRO III  - Dei servizi di bancoposta:

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .   100 - 103
     Capo I    - Vaglia postali. . . . . . . . . . . . .   104 - 112
     Capo II   - Riscossioni di crediti. . . . . . . . .   113 - 119
     Capo III  - Conti correnti postali. . . . . . . . .   120 - 143
     Capo IV   - Disposizioni  comuni  ai vaglia e conti
                 correnti postali. . . . . . . . . . . .   144 - 145
     Capo V    - Libretti di risparmio . . . . . . . . .   146 - 170
     Capo VI   - Buoni postali fruttiferi. . . . . . . .   171 - 182

    LIBRO IV   - Dei servizi di telecomunicazioni:

    TITOLO I   - Parte generale:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   183 - 185
     Capo II   - Norme  comuni  alle  concessioni ad uso
                 pubblico e ad uso privato . . . . . . .   186 - 195
     Capo III  - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   196 - 212
     Capo IV   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   213 - 218
     Capo V    - Tutela  degli  impianti  sottomarini di
                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   219 - 230
     Capo VI   - Limitazioni    legali   -    Servit—  -
                 Espropriazioni. . . . . . . . . . . . .   231 - 239
     Capo VII  - Polizia    e       protezione     delle
                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   240 - 243

    TITOLO II  - Dei servizi telegrafici:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   244 - 250
     Capo II   - Servizio telex. . . . . . . . . . . . .   251 - 260
     Capo III  - Collegamenti   diretti     dalla   rete
                 pubblica  per   trasmissioni   di  tipo
                 telegrafico . . . . . . . . . . . . . .   261 - 271
     Capo IV   - Manutenzione. . . . . . . . . . . . . .   272 - 274

    TITOLO III - Dei servizi telefonici:
     Capo I    - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   275
     Capo II   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   276 - 280
     Capo III  - Servizio telefonico urbano. . . . . . .   281 - 290
     Capo IV   - Servizio telefonico interurbano . . . .   291 - 294
     Capo V    - Circuiti telefonici diretti . . . . . .   295 - 298
     Capo VI   - Servizi speciali. . . . . . . . . . . .   299 - 303
     Capo VII  - Tariffe telefoniche:
      Sez. I   - Tariffe per il servizio urbano. . . . .   304 - 305
      Sez. II  - Tariffe per il servizio interurbano . .   306 - 308
      Sez. III - Tariffe per i servizi speciali. . . . .   309 - 311
     Capo VIII - Disposizioni  speciali  a  favore degli
                 enti locali . . . . . . . . . . . . . .   312 - 313

    TITOLO IV  - Dei servizi radiolelettrici:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   314 - 321
     Capo II   - Concessione         di         stazioni
                 radiotelegrafiche ad uso privato. . . .   322 - 339
     Capo III  - Abilitazione  all'esercizio dei servizi
                 radioelettrici in qualit…  di operatore   340 - 351
     Capo IV   - Servizio      radioelettrico     mobile
                 marittimo . . . . . . . . . . . . . . .   352 - 372
     Capo V    - Servizio radioelettrico per  le navi da
                 pesca . . . . . . . . . . . . . . . . .   373 - 383
     Capo VI   - Servizio      radioelettrico     mobile
                 aeronautico . . . . . . . . . . . . . .   384 - 395
     Capo VII  - Protezione    dai      disturbi    alle
                 radiocomunicazioni    -    Disposizioni
                 penali. . . . . . . . . . . . . . . . .   396 - 406

     Disposizioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . .   407 - 413


                              LIBRO PRIMO
                             Norme generali
                                TITOLO I
                        Disposizioni preliminari

        1.    Esclusivit…    dei    servizi    postali    e    delle
    telecomunicazioni. Ä Appartengono in esclusiva  allo  Stato  nei
    limiti previsti dal presente decreto:
        i servizi  di  raccolta,  trasporto  e  distribuzione  della
    corrispondenza epistolare;
        i servizi di trasporto di pacchi e colli;
        i servizi di telecomunicazioni, salvo  quelli  indicati  nel
    comma successivo.
      Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e  l'esercizio
    di:
          a) impianti  ripetitori  privati  di  programmi  sonori  e
    televisivi esteri e nazionali;
          b) impianti locali di diffusione sonora e  televisiva  via
    cavo .


    
      2.   Competenza   del   Ministero   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni. Ä Quando la legge non dispone diversamente, i
    provvedimenti  in  materia   postale,   di   bancoposta   e   di
    telecomunicazioni nella Repubblica  rientrano  nella  competenza
    del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


    
      3.  Attribuzioni  esercitate  dalle  aziende  dipendenti   dal
    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni.   Ä   Le
    attribuzioni  spettanti  al  Ministero  delle  poste   e   delle
    telecomunicazioni  per  i  servizi   postali,   di   bancoposta,
    telegrafici, radioelettrici e telefonici sono  esercitate  dalle
    aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.
      Il Ministero presiede a  tutti  i  servizi,  assistito  da  un
    consiglio  di  amministrazione.  Il  parere  del  consiglio   di
    amministrazione  Š  obbligatorio  sia  nei  casi   espressamente
    indicati nel presente decreto, sia anche  negli  altri  previsti
    nel R.D.L. istitutivo del  23  aprile  1925,  n.  520  (3/a),  e
    successive     modificazioni,     riguardanti      l'ordinamento
    dell'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  e
    nel R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (3/a),  concernente  l'Azienda
    di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed
    integrazioni.


    
      4. Concessione dei servizi. Ä Ai servizi previsti dal presente
    decreto  l'Amministrazione   pu•   provvedere   anche   mediante
    concessioni.


    
      5. Sospensione o  limitazione  dei  servizi  -  Assunzione  di
    quelli dati in concessione. Ä Il Governo della  Repubblica,  per
    grave necessit… pubblica pu• disporre la sospensione dei servizi
    o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere
    temporaneamente i servizi dati in concessione.
      Nessuna  indennit…  speciale  Š  dovuta  in   tali   casi   al
    concessionario, salva l'attribuzione di quanto  stabilito  negli
    atti di concessione.
      Il provvedimento Š emanato con decreto motivato del Presidente
    della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.


    
        6.   Esclusione   o   limitazione   di   responsabilit….   Ä
    L'Amministrazione  non  incontra  alcuna  responsabilit…  per  i
    servizi postali, di bancoposta e delle  telecomunicazioni  fuori
    dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge.
      La medesima norma Š applicabile ai concessionari  dei  servizi
    (3/b).


    
      7. Tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  per
    l'interno. Ä Salva la competenza del Ministro per le poste e  le
    telecomunicazioni nei casi previsti  dalla  presente  legge,  le
    tariffe  per   i   servizi   postali,   di   bancoposta   e   di
    telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del
    Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso  Ministro,
    di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio  dei
    Ministri.
      Nella stessa forma, di cui al primo comma,  sono  stabiliti  i
    limiti di peso, dimensione, valore e  assegno  per  gli  oggetti
    affidati  all'Amministrazione  o  per  le  operazioni  ad   essa
    richieste.


    
      8.  Tariffe  per  i  servizi  postali,  di  bancoposta  e   di
    telecomunicazioni internazionali. Ä Le  tariffe  per  i  servizi
    postali  e  di  bancoposta  internazionali  sono  stabilite  dal
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con
    quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali  o
    agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
      Con uguale provvedimento  sono  stabilite  le  tariffe  per  i
    servizi internazionali di telecomunicazioni per  la  quota-parte
    terminale o di transito.


    
      9. Accordi internazionali. Ä Il Ministro per  le  poste  e  le
    telecomunicazioni,   indipendentemente   dalle    norme    della
    convenzione postale universale, della convenzione internazionale
    delle telecomunicazioni e degli accordi  internazionali,  ha  la
    facolt… di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni
    estere   o   gestori   esteri   riconosciuti,   per    regolare,
    nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.
      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha  facolt…
    di  costituire  diritti  irrevocabili   di   uso,   secondo   le
    consuetudini   vigenti,   su   cavi    sottomarini    telefonici
    internazionali di propriet… dello Stato.
      Detta costituzione pu• avvenire soltanto:
        a) a favore di amministrazioni estere o di enti  pubblici  o
    privati   stranieri   esercenti   un   pubblico   servizio    di
    telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico  di  transito
    attraverso il territorio italiano;
        b) a favore di societ… italiane concessionarie di servizi di
    telecomunicazioni   internazionali   ad   uso   pubblico,    per
    l'espletamento del traffico di loro competenza.
      I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo  comma
    possono  avere  per  oggetto  soltanto  circuiti  eccedenti   il
    fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico
    ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per  i  servizi
    telefonici.
      Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si  provvede
    con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il
    tesoro.
      In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del
    costo  capitale  del  circuito  e  la  quota  degli   oneri   di
    manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni
    caso le predette quote devono essere proporzionali  al  rapporto
    fra i circuiti oggetto del diritto  irrevocabile  di  uso  e  il
    totale dei circuiti realizzati sul cavo.
      Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprirt…
    statale non potr… essere ceduto a terzi da parte del titolare se
    non  previo  consenso  del  Ministero  delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.


    
        10.  Segretezza  della   corrispondenza   e   di   qualsiasi
    comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni. Ä
    La libert… e la segretezza della corrispondenza e di ogni  altra
    forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione pu•
    avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit… giudiziaria.
      I  funzionari  e  gli  agenti  dell'Amministrazione  ne   sono
    responsabili e vigilano  nell'ambito  della  propria  competenza
    perch‚ siano rigorosamente osservate.
      E'  vietato  alle  persone  addette  ai  servizi  postali,  di
    bancoposta e di telecomunicazioni,  gestiti  dallo  Stato  o  in
    concessione, di dare a  terzi  informazioni  scritte  o  verbali
    sull'esistenza   o   sul   contenuto   di   corrispondenze,   di
    comunicazioni o di messaggi nonch‚ sulle operazioni richieste od
    eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
      Nessuno  pu•  prendere  visione  od   ottenere   copia   della
    corrispondenza  in  genere,  ad  eccezione  del  mittente,   del
    destinatario, dei loro eredi e dei loro  rappresentanti  legali,
    nonch‚ delle altre persone indicate dalla legge.


    
      11. Comunicazioni postali e di  telecomunicazioni  vietate.  Ä
    Non  sono  ammessi  le  corrispondenze  postali,   telegrafiche,
    radiotelegrafiche e messaggi  che  possano  costituire  pericolo
    alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone  ed  alle
    cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
      Non sono altresŤ ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi
    commi  del  presente  articolo,  le  corrispondenze  di  cui  al
    precedente  comma,  che  siano  contrarie  al  buon  costume   o
    contengano  frasi,  parole,  disegni  ingiuriosi,   scurrili   o
    denigratori a chiunque riferiti.
      L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze  aperte,
    che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica,
    o  sull'involucro  delle  corrispondenze  chiuse  riscontri  gli
    elementi di cui al primo comma deve  inviare  immediatamente  la
    corrispondenza stessa al pretore  chiedendogli  di  pronunciarsi
    sull'inoltrabilit… della corrispondenza medesima.
      Il pretore, senza pregiudizio  dell'eventuale  azione  penale,
    decide entro 24 ore con decreto motivato  se  la  corrispondenza
    debba  avere  corso,  sentendo  il   mittente   ove   egli   sia
    identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
      Il decreto del pretore deve  essere  notificato  nello  stesso
    giorno dell'emanazione  all'ufficio  postale  che  ha  inoltrato
    l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
      Avverso il  decreto  del  pretore  il  mittente  pu•  proporre
    ricorso al tribunale, che  decide  con  sentenza  in  camera  di
    consiglio, sentito il  pubblico  ministero  e  previe  deduzioni
    scritte  della  direzione  provinciale  delle  poste   e   delle
    telecomunicazioni competente per territorio o di un  funzionario
    da essa delegato.
      Nel caso che nel  testo  dei  telegrammi  si  riscontrino  gli
    elementi di cui al secondo comma, l'ufficio  postale  invita  il
    mittente  a  sottoscrivere  l'invio  di  cui   trattasi   previo
    accertamento dell'identit… personale  del  mittente  stesso.  In
    caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito  si  applicano  le
    disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e  sesto  del
    presente articolo.


    
        12. Persone addette ai  servizi  postali,  di  bancoposta  e
    delle  telecomunicazioni.  Ä  Le  persone  addette  ai   servizi
    postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati  in
    concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali
    od incaricati di pubblico  servizio,  secondo  la  natura  delle
    funzioni loro affidate, in conformit… degli articoli 357  e  358
    del codice penale.


    
      13.   Contravvenzioni   in    materia    postale    e    delle
    telecomunicazioni. Ä Per le contravvenzioni punibili con la sola
    pena dell'ammenda Š ammessa l'oblazione in  sede  amministrativa
    prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non  inferiori
    al minimo dell'ammenda.
      La competenza a decidere sulla domanda  di  oblazione  spetta,
    rispettivamente, ai direttori provinciali delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia  di  servizi
    postali, di bancoposta,  telegrafici  e  radioelettrici  e  agli
    ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
    in materia di servizi telefonici.

                               TITOLO II
    Norme  comuni  ai  servizi  postali,  di  bancoposta   e   delle
                           telecomunicazioni
                   Sezione I - Disposizioni generali

      14. Diritto del mittente nei confronti della  Amministrazione.
    Ä Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli  effetti  del
    presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia
    si considerano di propriet… del mittente  fino  a  che  non  sia
    avvenuta la consegna al destinatario.

    Sezione II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni  tariffarie  -
                                Divieto

      15. Divieto di  accordare  esenzioni,  riduzioni  delle  tasse
    postali,  telegrafiche,  e  di  agevolazioni  tariffarie.  Ä  E'
    vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali  e
    telegrafiche, nonch‚ riduzioni delle  medesime  ed  agevolazioni
    tariffarie oltre i casi  ed  i  limiti  stabiliti  nel  presente
    decreto.


    
      16. Franchigia postale e telegrafica. Ä Spetta  al  Presidente
    della  Repubblica  la   franchigia   postale,   tanto   per   le
    corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
      Spetta, altresŤ, la franchigia, sul percorso  interno,  per  i
    telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.


    
      17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni  in  applicazione  di
    accordi internazionali. Ä Sono concesse le esenzioni dalle tasse
    postali e di telecomunicazioni nonch‚ le riduzioni  delle  tasse
    medesime e le agevolazioni  tariffarie  previste  negli  accordi
    internazionali.


    
      18. Criteri e modalit… di  pagamento  delle  tasse  postali  e
    telegrafiche    delle     corrispondenze     ufficiali     delle
    amministrazioni dello Stato. Ä Con decreto del Presidente  della
    Repubblica  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste   e   le
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,
    possono essere stabiliti  nei  confronti  delle  amministrazioni
    dello Stato particolari criteri  e  modalit…  per  il  pagamento
    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  delle
    tasse relative alle corrispondenze.


    
      19. Divieto di prestazioni gratuite. Ä Sono abrogate tutte  le
    norme  per  le  quali  l'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni Š tenuta ad effettuare a titolo in tutto o  in
    parte gratuito prestazioni per conto  di  amministrazioni  dello
    Stato o di enti ed istituti.
      La  specificazione  dei  servizi  nei  cui   confronti   trova
    applicazione  il  disposto  del  precedente  comma,  nonch‚   la
    disciplina  dei  relativi   rapporti   ai   fini   anche   della
    determinazione dei corrispettivi  dovuti  dalle  amministrazioni
    statali  interessate,  saranno  effettuate   con   decreto   del
    Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
    per le poste e per le  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il
    Ministro per il tesoro.
      Per i servizi resi dall'Amministrazione delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni   ad   enti   ed   istituti,    il    rimborso
    all'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  dei
    costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sar… regolato
    in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed  istituti
    medesimi, rese esecutive mediante decreti del  Ministro  per  le
    poste e per le telecomunicazioni.
      Sui  problemi  relativi  alla  determinazione  dei  costi   da
    rimborsare ai sensi dei precedenti commi, Š sentito il parere di
    una  commissione  nominata  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le
    telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio  e  per
    il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio  di  Stato,
    designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e  composta
    di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del
    Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle  poste
    e delle telecomunicazioni.
      Per le prestazioni rese  alle  amministrazioni  statali,  enti
    diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti  appositi
    canoni, sono a  carico  dell'amministrazione,  ente  o  privato,
    oltre alle spese richieste dalle prestazioni  stesse,  anche  le
    quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali
    stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di
    concerto con il Ministro per il tesoro.

                      Sezione III - Delle azioni.

        20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione  giudiziaria.  Ä
    Il reclamo per oggetti o somme  affidati  all'Amministrazione  o
    per ottenere le indennit… o i  rimborsi  previsti  dal  presente
    decreto deve essere presentato, sotto  pena  di  decadenza,  nel
    termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
      Salvo  quanto  previsto  dal  successivo  art.  21,   l'azione
    giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi  postali,  di
    bancoposta e delle telecomunicazioni regolati  con  il  presente
    decreto  non  pu•  essere  proposta  se  prima  non  sia   stato
    presentato reclamo in  via  amministrativa  a  norma  del  comma
    precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine
    l'Amministrazione non abbia provveduto.
      L'azione stessa si prescrive in tre anni .


    
      21. Azione civile contro  l'Amministrazione.  Ä  Nel  caso  di
    procedimento  penale  concernente  una  operazione   che   abbia
    comunque attinenza coi servizi postali, di  bancoposta  e  delle
    telecomunicazioni, se dopo la pronunzia  della  sentenza  penale
    venga  esercitata  l'azione  civile  contro   l'Amministrazione,
    l'azione non pu•  essere  proposta  prima  che  siano  trascorsi
    sessanta  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza
    pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto  disposto  dagli
    articoli 31 e 103.


    
      22. Accertamento  delle  contravvenzioni.  Ä  Lo  accertamento
    delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi  di  polizia
    giudiziaria,  anche  agli  impiegati  ed  agenti  incaricati  di
    vigilare sull'osservanza delle  norme  e  modalit…  relative  ai
    servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende
    dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

                    Sezione IV - Turbative - Tutela

        23. Danneggiamento. Ä Chiunque esplichi attivit… che  rechi,
    in   qualsiasi   modo,   danno   ai   servizi   postali   e   di
    telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti
    Š punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.


    
      24. Sequestro, pignoramento ed opposizione. Ä Gli oggetti e le
    somme  affidate  all'Amministrazione   delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni,  ad  eccezione   delle   corrispondenze   non
    epistolari e dei pacchi, non sono soggetti  a  sequestro,  n‚  a
    pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorit… giudiziaria.
      Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi  dal  presente
    decreto,  la  consegna  e  il  pagamento  non   possono   essere
    effettuati che alle persone indicate dall'autorit… giudiziaria.
      Per i falliti si applicano le  disposizioni  sulla  disciplina
    del fallimento, approvate con regio decreto 16  marzo  1942,  n.
    267 .
      I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano  anche
    ai telegrammi, messaggi e simili.


    
      25. Tutela degli  ambienti  di  lavoro  e  di  produzione  del
    pubblico servizio. Ä Chiunque distrugga, disperda,  deteriori  o
    renda, in tutto o  in  parte,  inservibili  oggetti  e  congegni
    destinati al scrvizio postale e delle telecomunicazioni Š punito
    ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
      Chiunque,  fuori  del  caso  previsto  dal  comma  precedente,
    deturpi o imbratti oggetti  e  congegni  destinati  al  servizio
    postale e delle telecomunicazioni, Š punito ai  sensi  dell'art.
    639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.


    
      26. Impignorabilit… ed insequestrabilit… dei beni destinati ai
    servizi postali e delle telecomunicazioni. Ä Non possono  essere
    pignorati, n‚ sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il
    denaro, le  carte-valori  ed  in  genere  gli  oggetti  comunque
    destinati   od   adibiti   ai   servizi    postali    e    delle
    telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per   i   servizi
    telefonici.
      La norma si applica anche nei confronti  degli  assuntori  dei
    servizi postali eseguiti per  conto  dell'Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni.

                             LIBRO SECONDO
                          Dei servizi postali
                                TITOLO I
                             Parte generale

      27.  Servizi   espletati   dall'Amministrazione   postale.   Ä
    L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
        a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
        b) trasporto e distribuzione dei pacchi.
      L'Amministrazione esercita anche i  servizi  accessori  e  gli
    altri indicati nel regolamento o che le siano affidati  mediante
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con
    quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


    
      28. Determinazione dell'indennit… per le corrispondenze  ed  i
    pacchi affidati alla posta. Ä L'ammontare dell'indennit… per  la
    corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta,  nei  casi  in
    cui essa Š dovuta a norma del presente  decreto,  Š  determinato
    con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
    Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


    
      29. Concessione di servizi postali. Ä Il direttore provinciale
    delle poste ha facolt…  di  dare  in  concessione,  nelle  forme
    stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
        1) accettazione e recapito (per espresso) di  corrispondenze
    epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
        2) recapito con mezzi propri, da  parte  di  banche,  ditte,
    istituti ed enti in genere e loro agenzie  o  succursali,  delle
    proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi
    comuni nei quali risiedono;
        3) recapito delle corrispondenze  ordinarie  e  raccomandate
    per espresso;
        4)  esercizio  dei  casellari,  aperti  o  chiusi,  per   la
    distribuzione delle corrispondenze;
        5) impianti di comunicazioni  dirette  pneumatiche  con  gli
    uffici postali  e  telegrafici  collegati  alla  rete  di  posta
    pneumatica dello Stato;
        6) trasporto di pacchi e colli, soggetti  alla  disposizione
    dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
      La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e
    5) Š accordata con ordinanza  del  direttore  provinciale  delle
    poste in base ad appositi capitolati  preventivamente  approvati
    con decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,
    sentito il consiglio di amministrazione.
      La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato
    rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
      Le concessioni non possono essere  cedute  a  terzi  senza  il
    consenso dell'Amministrazione.


    
      30.  Concessioni  postali  -  Inadempienza.  Ä  Il   direttore
    provinciale  delle  poste,  nell'ambito  della  sua   competenza
    territoriale, oltre che per  inadempienza  alle  clausole  della
    concessione, ha in ogni tempo facolt… di sospenderne l'esercizio
    o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza  di
    fiducia.
      Il direttore provinciale determina se e in  quale  misura  sia
    dovuto un indennizzo.
      La  concessione  Š   revocata   quando   nei   confronti   del
    concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento
    o  sentenza  di  condanna  che  importi   l'interdizione   anche
    temporanea  dai  pubblici  uffici  o  sia  stata   disposta   la
    cancellazione dal registro tenuto  dalla  camera  di  commercio,
    industria, agricoltura ed artigianato.


    
      31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.  Ä  Per  i
    reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti
    con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere
    di esscre ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il
    termine di dieci giorni da  quello  in  cui  il  reato  Š  stato
    contestato  ovvero  dalla  notificazione  dell'accertamento  del
    reato stesso.
      La domanda di  oblazione  deve  essere  diretta  al  direttore
    provinciale delle poste  e  delle  telecomunicazioni  nella  cui
    circoscrizione Š stata commessa la contravvenzione.
      Il   direttore   provinciale   ammette    il    contravventore
    all'oblazione, intimando  a  quest'ultimo  il  pagamento,  entro
    dieci giorni dalla notificazione della decisione, di  una  somma
    non inferiore alla  misura  minima  dell'ammenda  preveduta  per
    reato, oltre alle spese di notificazione ed altre  eventualmente
    occorse.


    
      32. Esclusivit… dello Stato per la fabbricazione  delle  carte
    valori. Ä E' riservata allo Stato la fabbricazione  della  carta
    per le cartevalori postali, delle carte-valori  medesime  e  dei
    punzoni per le macchine affrancatrici.
      Il valore e le caratteristiche delle carte-valori  medesime  e
    dei punzoni per le macchine affrancatrici.
      Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali  sono
    determinati con decreto emesso dal Ministro per le  poste  e  le
    telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito
    il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica.


    
      33. Contraffazione di bolli, punzoni e  relative  impronte  ed
    uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela  penale  di
    francobolli di altri Stati. Ä  Le  disposizioni  degli  articoli
    468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove  si
    tratti di bolli o di  punzoni  delle  macchine  affrancatrici  e
    delle impronte relative.
      Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i
    francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.


    
      34. Limitazioni legali.  Ä  Per  l'appoggio  o  l'impianto  su
    propriet… private  di  cassette  di  impostazione,  distributori
    automatici, apparecchiature, antenne, sostegni,  cavi  ed  altri
    oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento
    o l'occupazione, anche temporanei, del suolo  o  del  sottosuolo
    occorre il consenso del proprietario.
      L'indennizzo Š dovuto solo quando risulti impedito o  limitato
    l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
      Quando   l'appoggio,   l'occupazione    o    l'attraversamento
    interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie  pubbliche
    o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo  con  le  autorit…
    competenti, ma nessun compenso Š dovuto.


    
      35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del  prefetto.
    Ä Se il proprietario nega il consenso, il prefetto,  sentite  le
    parti e  l'amministrazione  comunale,  autorizza  il  passaggio,
    l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalit… e, quando
    ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
      Contro il  decreto  del  prefetto  Š  ammesso  il  ricorso  al
    competente tribunale amministrativo  regionale,  salva  l'azione
    giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennit….
      Il proprietario ha  sempre  facolt…  di  fare  sul  suo  fondo
    qualunque innovazione, ancorch‚ questa importi la rimozione o il
    diverso collocamento degli oggetti o congegni  postali,  n‚  per
    questo Š tenuto ad  alcuna  indennit…,  salvo  diversa  clausola
    risultante dall'atto di costituzione della servit—.


    
      36. Verifica doganale e di polizia.  Ä  Agli  impiegati  delle
    dogane ed agli ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  Š
    consentito di intesa con gli  impiegati  postali,  nelle  visite
    delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti  postali,
    aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che
    possa contenere merci.


    
      37.  Avviso  di  ricevimento.  Ä   I   mittenti   di   oggetti
    raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i  traenti  di
    assegni postali, i mittenti  di  telegrammi,  radiotelegrammi  e
    simili possono ottenere un avviso  di  ricevimento  mediante  il
    pagamento della relativa tassa.


    
      38.  Tessere  postali  di  riconoscimento.  Ä  Le  tessere  di
    riconoscimento in uso nel servizio  internazionale,  secondo  le
    vigenti norme della Convenzione postale universale, sono  valide
    nel servizio interno.
      Il regolamento determina le modalit… del rilascio  e  dell'uso
    delle tessere di riconoscimento.

                               TITOLO II
                        Corrispondenze e pacchi
                        Capo I - Corrispondenze

        39.  Contravvenzioni  all'esclusivit…  postale.  Ä  Chiunque
    faccia incetta, trasporti  o  distribuisca,  direttamente  od  a
    mezzo  di  terze  persone,  corrispondenze  in   contravvenzione
    all'art. 1  del  presente  decreto  Š  punito  con  la  sanzione
    amministrativa uguale a venti volte  l'importo  della  tassa  di
    francatura, col minimo di lire 10.000 .
      Alla stessa pena soggiace  chiunque  abitualmente  consegni  a
    terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
      Quando la contravvenzione Š commessa da un agente  addetto  al
    servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda Š  aumentata
    di un terzo.
      Le  corrispondenze   trasportate   in   contravvenzione   sono
    sequestrate e consegnate immediatamente ad un  ufficio  postale,
    con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.


    
      40. Tutela dell'appellativo di ®postale¯. Ä Nessuna impresa di
    trasporti pu•  assumere  l'appellativo  di  ®postale¯  od  altro
    equivalente.  Il  contravventore  Š  punito  con   la   sanzione
    amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 .


    
      41. Eccezioni all'esclusivit…. Ä La disposizione dell'art.  39
    non si applica:
        a)  ai  privati,  i   quali   siano   latori   di   lettere,
    occasionalmente e senza fine di lucro;
        b)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di
    corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il
    diritto postale mediante impronte di  macchina  affrancatrice  o
    mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale
    o direttamente dal mittente mediante apposizione con  inchiostro
    indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
        c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze  epistolari
    che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per  mezzo  di
    apposito incaricato;
        d)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di
    corrispondenze epistolari nelle localit… e nei giorni in cui non
    funzionano i servizi  postali,  entro  i  limiti  stabiliti  dal
    regolamento;
        e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese  di
    linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o  di  linee
    automobilistiche  o  di   navigazione   marittima,   od   aerea,
    sovvenzionate   dallo    Stato,    concernenti    esclusivamente
    l'amministrazione e  l'esercizio  delle  rispettive  linee,  nei
    limiti stabiliti dal regolamento.


    
      42. Corrispondenze ordinarie inesitate.  Ä  Le  corrispondenze
    ordinarie provenienti  dall'interno  della  Repubblica,  rimaste
    indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari
    appositamente delegati, nei termini e con le  modalit…  indicati
    nel regolamento.


    
      43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle  raccomandate
    od assicurate. Ä Le corrispondenze  raccomandate  ed  assicurate
    provenienti dall'interno della  Repubblica,  che  non  si  siano
    potute recapitare o  restituire  ai  mittenti,  sono  aperte  da
    funzionari appositamente delegati, allo scopo  di  identificarne
    possibilmente i mittenti, o, in caso contrario,  di  estrarne  i
    valori eventualmente contenutivi.
      Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i  valori,  di
    cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a
    disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal
    giorno dell'impostazione.


    
      44.   Francatura   delle   corrispondenze.    Ä    Tutte    le
    corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle  carte
    manoscritte, spedite in via ordinaria,  devono  essere  francate
    per intero dal mittente.
      Le corrispondenze epistolari e le carte  manoscritte,  spedite
    in via ordinaria, non francate  o  francate  insufficientemente,
    sono  assoggettate  ad  una  tassa  doppia  dell'importo   della
    francatura mancante, a carico del destinatario.
      Le altre corrispondenze non hanno corso.


    
      45. Tasse speciali.  Ä  Le  tasse  speciali  di  recapito  per
    espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere
    pagate sempre anticipatamente dal mittente.


    
      46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti
    di corrispondenza non epistolare. Ä Salvo le eccezioni  previste
    dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto Š stabilito per le
    stampe e per i  campioni,  gli  oggetti  di  corrispondenza  non
    epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni
    epistolari, sono tassati come lettere.
      L'aggiunta nelle stampe e nei campioni  di  qualsiasi  scritto
    non ammesso Š punita con  la  sanzione  amministrativa  da  lire
    10.000 a lire 16.000 .


    
      47. Spedizione di  raccomandate.  Pagamento  anticipato  delle
    tasse postali. Ä Le corrispondenze di qualsiasi  specie  possono
    essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento  di  un
    diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
      Salvo la  disposizione  dell'art.  54,  la  francatura  ed  il
    diritto di raccomandazione devono essere pagati  anticipatamente
    dai mittenti.


    
      48. Perdita di raccomandate - Indennit…. Ä In caso di  perdita
    totale  di  una  corrispondenza  raccomandata,  il  mittente  ha
    diritto,  salvo  le  previste  eccezioni  dall'art.   96,   alla
    indennit… stabilita nella misura indicata dal  decreto  previsto
    dall'art. 28.
      Non compete indennit… per  lo  smarrimento  di  corrispondenze
    ufficiali  raccomandate,  il  cui  pagamento   della   tassa   Š
    effettuato secondo i criteri e le modalit… previsti dall'art. 18
    del  presente  decreto  e  di  invii  con  tassa  a  carico  del
    destinatario.


    
      49. Indennit…. Ä Nel caso di perdita, manomissione  ed  avaria
    di una lettera assicurata, il  mittente  ha  diritto,  salvo  le
    eccezioni  dell'art.  96,  ad   una   indennit…   corrispondente
    all'ammontare effettivo  della  perdita,  della  manomissione  e
    dell'avaria, entro  i  limiti  del  valore  dichiarato  e  sotto
    deduzione dei valori esistenti e non avariati.
      Per gli invii con  assicurazione  convenzionale  l'indennizzo,
    salvo le eccezioni  previste  dall'art.  96,  viene  corrisposto
    nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di
    perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale,  non
    compete alcun indennizzo.
      Nel caso di perdita, vengono  restituite  anche  le  tasse  di
    spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
      Non compete indennit…  per  lo  smarrimento,  manomissione  od
    avaria di corrispondenze ufficiali delle  amministrazioni  dello
    Stato spedite in assicurazione, il  cui  pagamento  della  tassa
    postale Š effettuato secondo i criteri e  le  modalit…  previste
    nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a  carico
    del destinatario.


    
      50. Contrassegno  ufficiale.  Ä  Le  corrispondenze  ufficiali
    scambiate fra gli uffici statali, le cui spese  siano  a  totale
    carico  del  bilancio  dello  Stato,  hanno  corso  mediante  il
    pagamento della tassa secondo i criteri e  le  modalit…  sanciti
    nell'art.  18  del   presente   decreto,   purch‚   portino   un
    contrassegno che ne indichi la provenienza.


    
      51.   Tassazione   della   corrispondenza   ufficiale    delle
    amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione. Ä Hanno  pure
    corso mediante il  pagamento  delle  tasse  postali  determinate
    secondo i criteri e le  modalit…  sanciti  nell'art.  18  purch‚
    debitamente contrassegnate:
        a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria,  in
    raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa  dagli
    uffici indicati nell'articolo  precedente,  purch‚  trattisi  di
    atti riguardanti i  sindaci  nella  loro  esclusiva  qualit…  di
    ufficiali di Governo;
        b)  gli  avvisi  aperti,  compilati  su  speciali   stampati
    riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in
    via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o  debitori  verso
    lo Stato;
        c) gli avvisi aperti, che gli  uffici  del  registro  e  gli
    uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spediscono  in  via
    ordinaria  all'indirizzo  di  privati   per   presentazione   di
    denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
        d)  le  corrispondenze  ufficiali  che  le  prefetture,   le
    intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli
    uffici distrettuali delle  imposte  indirizzano  alle  esattorie
    comunali  e  consorziali,  sia   in   via   ordinaria   che   in
    raccomandazione o in assicurazione;
        e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato,
    che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per
    la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
        f) le denunzie dei casi di aborto,  fatte  in  assicurazione
    per il valore convenzionale di lire  cento  dagli  esercenti  la
    professione  di  medico  chirurgo   all'indirizzo   dei   medici
    provinciali;
        g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale
    patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti
    da medici provinciali e comunali  all'indirizzo  dei  laboratori
    batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e
    comunali  incaricati  dei  servizi  di  diagnosi   di   malattie
    infettive nei casi di epidemia;
        h) le corrispondenze ufficiali che  l'Accademia  dei  Lincei
    indirizza  agli  istituti  indicati  nel  regolamento,  in   via
    ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
        i) i vaglia cambiari della  Banca  d'Italia,  spediti  dalle
    tesorerie dello  Stato  all'indirizzo  dei  creditori  verso  lo
    Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
        l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni  di  valori
    bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate
    dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
        m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54
    non potute recapitare e restituite ai mittenti.
      Hanno corso in esenzione di tassa  i  reclami  concernenti  il
    servizio  postale  e  telegrafico,  indirizzati   dagli   utenti
    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via
    ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze  concernenti
    il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.


    
      52. Servizi accessori. Ä Il pagamento  della  tassa  da  parte
    delle amministrazioni  dello  Stato,  secondo  i  criteri  e  le
    modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto, Š esteso  a
    tutti i servizi accessori, tranne a quelli di  espresso,  avvisi
    di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.


    
      53. Contenuto dei pieghi. Ä La corrispondenza  ufficiale,  per
    la quale il pagamento delle tasse Š effettuato secondo i criteri
    e le modalit… previsti dall'art. 18 del  presente  decreto,  non
    pu• comprendere oggetti materiali non cartacei, n‚ provviste  di
    stampe ed oggetti di cancelleria, salvo  le  eccezioni  indicate
    nel regolamento.


    
      54. Tassa a  carico  del  destinatario.  Ä  Le  corrispondenze
    ufficiali  debitamente  contrassegnate,  spedite  dagli   uffici
    statali  a  totale  carico  del  bilancio  dello  Stato  in  via
    ordinaria, in  raccomandazione  e  in  assicurazione,  anche  se
    accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati
    o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari  alle  tasse
    pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
      Il trattamento previsto dal precedente  comma  Š  esteso  alle
    corrispondenze  ufficiali  spedite  dai   sindaci   nella   loro
    esclusiva qualit… di ufficiali di governo,  purch‚  sugli  invii
    sia apposto un contrassegno che ne attesti  la  provenienza  con
    l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella
    sua qualit… di ufficiale di governo.
      Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti
    gli  infortuni  sul  lavoro   in   agricoltura,   trasmessi   in
    raccomandazione  dai  medici  agli  istituti   assicuratori   ed
    all'autorit… di pubblica sicurezza.


    
      55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite  dai
    militari alle rispettive famiglie. Ä La tassa  delle  lettere  e
    delle cartoline con corrispondenze epistolari,  spedite  in  via
    ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori
    dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello
    Stato in servizio effettivo,  Š  ridotta  alla  met…  di  quella
    ordinaria.
      Le lettere non francate, spedite  dai  militari  indicati  nel
    comma precedente, alle rispettive famiglie, sono  sottoposte,  a
    carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella  che  avrebbe
    dovuto essere pagata per la loro francatura.


    
        56. Spedizione di stampe periodiche. Ä 1. Per la  spedizione
    di  stampe  periodiche   in   abbonamento   postale   effettuata
    direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una
    tariffa unica fissata indipendentemente dalla  periodicit…,  con
    decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  di
    concerto con il Ministro del tesoro .
      2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1  dovranno  essere
    stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che  non
    abbiano carattere postulatorio e che non  contengano  inserzioni
    pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area  superiore
    al cinquanta per cento  di  quella  dell'intero  stampato.  Tali
    sconti saranno stabiliti in  misura  direttamente  proporzionale
    alla quantit… di oggetti spediti, tranne che per  le  spedizioni
    di stampe periodiche la cui  tiratura  per  singolo  numero  non
    superi le ventimila copie, alle quali sar… comunque applicato lo
    sconto  nella  misura  massima.  Le  stampe  periodiche  possono
    contenere inserti cartacei redazionali e  pubblicitari,  ovvero,
    come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo
    od altro idoneo strumento tecnico, strettamente  attinenti  alla
    parte redazionale.
      3. Gli inserti cartacei sono  compresi  nel  peso  dell'invio,
    mentre quelli non cartacei sono  considerati  come  campioni  di
    merce  e  scontano  la  relativa  tariffa  nella  stessa  misura
    percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
      4. Per i cataloghi relativi alle  vendite  per  corrispondenza
    dovranno essere previste singole voci di tariffa .


    
      57. Sanzioni. Ä  1.  Gli  amministratori  e  gli  editori  che
    dichiarino  nella  spedizione  di  stampe  periodiche   quantit…
    diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo  allo
    sconto quantit…, ove previsto, sono puniti,  in  solido  con  il
    personale  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   addetto
    all'accettazione,  con  l'ammenda  stabilita  dall'articolo   82
    .

                            Capo II - Pacchi

        58. Trasporto  dei  pacchi  non  soggetti  alla  esclusivit…
    postale. Ä Non sono soggetti alle disposizioni dell'art.  1  del
    presente decreto:
      1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di  20
    chilogrammi;
      2) il trasporto di pacchi e colli effettuato  nell'ambito  del
    territorio di uno stesso comune o dalla localit… di origine alla
    stazione ferroviaria cui essa fa capo;
      3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
        a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
        b) alle societ… od imprese di trasporto su linee  terrestri,
    acquee od aeree, in qualsiasi modo  sovvenzionate  o  sussidiate
    dallo Stato o che eseguono, il  servizio  postale  su  tutta  la
    linea percorsa o su parte di essa;
        c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di  lucro  o
    per speciale incarico, eseguono il trasporto, purch‚  non  siano
    vettori  di  professione,  n‚  siano  addetti  ad   imprese   di
    trasporto.


    
      59. Mancato od incompleto pagamento  dei  diritti  dovuti  dai
    concessionari all'Amministrazione. Ä Il trasporto  di  pacchi  e
    colli, del quale  l'Amministrazione  abbia  la  esclusivit…,  ai
    sensi  dell'art.  1   del   presente   decreto,   eseguito   dai
    concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti,  Š
    punito con la sanzione amministrativa  variabile da  cinque
    a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
      L'Amministrazione pu• inoltre sospendere la concessione per un
    periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso  di  recidiva,
    revocarla, senza che il concessionario abbia diritto  ad  alcuna
    indennit….


    
      60. Pagamento del diritto postale per il trasporto  di  pacchi
    eseguito da successivi vettori.  Ä  [Per  il  trasporto  di  uno
    stesso pacco o collo, soggetto alla esclusivit… di cui  all'art.
    1, anche se eseguito da pi— vettori, il diritto postale Š dovuto
    una sola volta.
      Il  pagamento  deve  essere  effettuato  dal   primo   vettore
    concessionario che accetta il pacco.
      In   caso   di   inadempienza   e   di   mancata   transazione
    amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art.  31,  si
    applica a carico di tutti i  vettori  intervenuti  nello  stesso
    trasporto  la  sanzione  amministrativa     prevista   dal
    precedente articolo] .


    
      61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione. Ä Salvo  le
    eccezioni previste dall'art. 58,  chiunque  trasporti  pacchi  o
    colli senza averne ottenuta  la  concessione  Š  punito  con  la
    sanzione amministrativa pari al triplo di quella  prevista
    dall'art. 59 anche se  siano  stati  corrisposti  i  diritti  in
    favore dell'Amministrazione.


    
      62.  Categorie  di  pacchi  postali.  Ä  I  pacchi  accettati,
    trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione,  soggetti
    alle formalit… stabilite dal regolamento, assumono  il  nome  di
    ®pacchi postali¯.
      Essi possono essere con o senza valore dichiarato:  nel  primo
    caso vengono qualificati ®assicurati¯, nel secondo ®ordinari¯.
      In ambedue i casi possono essere gravati di ®assegno¯.
      I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta  dei  mittenti,
    essere trasportati con  i  pi—  rapidi  mezzi  adottati  per  la
    corrispondenza o a mezzo di linee  aeree  ed  assumono  in  tali
    casi, rispettivamente, le denominazioni di ®pacchi urgenti¯ e di
    ®pacchi aerei¯.
      Per  ciascuna  delle  categorie  di  pacchi  sopra  in  dicati
    (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) Š stabilita una  speciale
    tassa.


    
      63. Francatura dei pacchi postali. Ä La francatura dei  pacchi
    postali Š obbligatoria.


    
      64. Tariffe speciali per alcune categorie di  pacchi.  Ä  Sono
    stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza
    assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute  e  dai
    richiamati alle armi alle loro famiglie.


    
      65. Dichiarazione del contenuto del pacco. Ä Il contenuto  dei
    pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualit…  e
    quantit….
      E' consentito di  includere  nei  pacchi  una  fattura  od  un
    semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
      E' consentito,  altresŤ,  includere  una  lettera  nei  pacchi
    postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario
    del pacco a condizione che questo sia interamente  francato  con
    l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul  pacco  e
    sull'etichetta di spedizione sia  scritta  l'indicazione  ®pacco
    con lettera di accompagnamento¯.
      I contravventori a tale divieto sono puniti  con  la  sanzione
    amministrativa  eguale a venti volte l'importo della  tassa
    di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo  di  lire
    ottocento.


    
      66. Facolt… di aprire i pacchi postali  -  Applicazione  delle
    imposte. Ä L'Amministrazione  ha  facolt…  di  aprire  i  pacchi
    postali, con le modalit… stabilite dal regolamento per accertare
    l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od
    avarie e per l'applicazione di imposte che gravino  sulla  merce
    in essi contenuta.
      L'Amministrazione postale, d'intesa con quella  doganale,  pu•
    procedere, altresŤ, all'apertura dei pacchi  postali  di  estera
    provenienza   per   verificarne    il    contenuto    al    fine
    dell'applicazione dei  diritti  doganali  e  dell'osservanza  di
    norme e condizioni richieste per l'importazione  di  particolari
    merci.


    
      67. Tassa di custodia. Ä I pacchi  postali  non  ritirati  nel
    termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data  del
    recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari,  od  ai  mittenti
    quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa
    di custodia.


    
      68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine. Ä
    I pacchi postali rispediti,  a  richiesta  dei  mittenti  o  dei
    destinatari, da una ad  altra  localit…  della  Repubblica  sono
    soggetti ad una nuova tassa di spedizione  ed  eventualmente  di
    assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
      Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
      A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i
    pacchi  di  cui  non  sia  stata  possibile   la   consegna   al
    destinatario.
      I pacchi urgenti od  aerei  sono  rispediti  o  rinviati  come
    ordinari,  salvo  contrarie  disposizioni  del  mittente  o  del
    destinatario.


    
      69. Vendita o distruzione di pacchi. Ä Possono essere  venduti
    senza  preavviso  e  formalit…  giudiziarie  i  pacchi   postali
    contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
      Sono soggetti allo stesso  trattamento,  dopo  un  periodo  di
    giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i  pacchi
    rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli  che  non  si
    siano potuti recapitare, n‚ restituire al mittente.
      Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi,  previste
    nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione
    provinciale  delle  poste  presso  i  cui  dipendenti  uffici  Š
    giacente il pacco.
      Al mittente spetta  solo  l'importo  ricavato  dalla  vendita,
    anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con  dichiarazione
    di valore. Tale importo, detratte le spese ed  imposte  gravanti
    sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni  dalla
    data della vendita.
      Trascorso  il  suddetto  termine  l'importo  Š  devoluto  alla
    Amministrazione.
      I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi
    in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti,  salvo
    che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
      In  ogni  caso  spetta  all'Amministrazione,  a   carico   dei
    mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
      Per la vendita o la distruzione di merci contenute  in  pacchi
    postali  di  estera  provenienza  saranno  osservate  le   norme
    previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.


    
      70.  Perdita,  manomissione  od  avaria  di  pacco  postale  -
    Indennit…. Ä Nel caso di perdita manomissione od  avaria  di  un
    pacco  postale,  il  mittente  ha  diritto  ad   una   indennit…
    corrispondente  all'ammontare  effettivo  della  perdita,  della
    manomissione o  della  avaria,  entro  i  limiti  dell'indennit…
    stabilita  dal  decreto  previsto  dall'art.  28  per  i  pacchi
    ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi  dei  richiamati
    alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
      Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennit… viene
    corrisposta nella misura  del  valore  dichiarato  nel  caso  di
    smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
      Nel caso di perdita od avaria  parziale,  compete  l'indennit…
    stabilita per i pacchi ordinari.
      Nel caso di smarrimento di  pacchi  o  di  perdita  od  avaria
    totale del loro  contenuto,  i  mittenti,  oltre  all'indennit…,
    hanno  diritto  al  rimborso  delle  tasse  di   spedizione   ed
    accessorie, escluse quelle di assicurazione.

      Capo III - Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi
              Sezione I - Trasporto degli effetti postali

      71.  Trasporto  obbligatorio   di   effetti   postali.   Ä   I
    concessionari  e  gli  intraprenditori  di  trasporti  terrestri
    acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o  no  sovvenzionati
    dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
      Il trasporto ha  luogo  senza  compenso,  salve  le  eccezioni
    stabilite dal regolamento.
      L'Amministrazione ha facolt… di collocare a proprie spese  sui
    mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili
    per l'impostazione della corrispondenza lungo  la  linea,  senza
    l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
      L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti
    di fermata stabiliti.


    
      72. Responsabilit… degli obbligati al trasporto degli  effetti
    postali - Limiti. Ä Gli obbligati  al  trasporto  degli  effetti
    postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo  art.
    73, assumono verso l'Amministrazione, anche  per  il  fatto  dei
    propri agenti, la stessa  responsabilit…  che  l'Amministrazione
    assume verso i suoi utenti.
      Non cessa la responsabilit… verso l'Amministrazione  nel  caso
    di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.


    
      73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto  degli  effetti
    postali. Ä Gli obbligati al trasporto degli effetti  postali,  i
    quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o  consegnarli  o
    che non  notifichino  in  tempo  utile  all'Amministrazione  gli
    itinerari e gli orari dei viaggi sono  puniti  con  la  sanzione
    amministrativa estensibile a lire 240.000,  salvo  che  il
    fatto costituisca reato punito con pena pi— grave.

             Sezione II - Trasporti postali automobilistici

        74. Disciplina  del  trasporto  obbligatorio  degli  effetti
    postali sulle autolinee in concessione alle industrie private  -
    Canone  postale  -  Cartella  d'oneri.  Ä   L'accettazione,   il
    trasporto e la  consegna  degli  effetti  postali  da  parte  di
    ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici  per
    viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di  qualunque
    natura e durata sono disciplinati a mezzo di  apposita  cartella
    di  oneri,  da  approvarsi  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica, su proposta del Ministro  per  le  poste  e  per  le
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e
    l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
      I canoni da  corrispondere  per  il  trasporto  degli  effetti
    postali  sono  stabiliti  in  ragione  di  L.  9000  annue   per
    chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
      Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle  poste
    e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per  un
    tratto non superiore a chilometri 15 o  per  pi—  di  due  corse
    giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico  Š
    elevato a L. 18.000.
      La misura dei canoni di cui ai  commi  precedenti  pu•  essere
    aggiornata annualmente con decreto del Ministro  delle  poste  e
    delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del  tesoro
  .


    
      75. Trasporto  gratuito  dei  dispacci  postali  -  Limiti.  Ä
    L'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  pu•
    fruire dei servizi automobilistici  a  titolo  gratuito  per  il
    trasporto di dispacci ordinari entro il limite  di  kg.  40  per
    ogni  viaggio  di  andata  e  ritorno  da  e  per  i  luoghi  di
    destinazione e da e per le localit… lungo la linea.


    
      76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle  autolinee
    in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri. Ä Il
    trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno  effettuati
    nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella  d'oneri
    qualunque ne sia l'origine o la  destinazione  e  con  tutte  le
    corse, autorizzate  dalla  competente  amministrazione,  che  il
    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   riterr…
    opportuno di utilizzare.


    
      77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su  vetture
    di  servizi  pubblici  automobilistici.  Ä  Il  trasporto  degli
    effetti postali  ha  la  precedenza  sul  trasporto  dei  pacchi
    agricoli e delle merci con facolt… all'Amministrazione di fruire
    anche dell'eccedenza di disponibilit… di  portata  e  di  spazio
    degli automezzi risultante dopo il carico del  bagaglio  privato
    strettamente  indispensabile.  In  ogni  caso  i   dispacci   di
    corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.


    
      78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo
    delle imprese dei servizi pubblici automobilistici. Ä Le imprese
    concessionarie  dei  servizi  pubblici   automobilistici   hanno
    l'obbligo di far accedere le autovetture  agli  uffici  postali,
    sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo  scambio  degli
    effetti postali.
      Qualora vi ostino condizioni stradali o altri  impedimenti  di
    qualsiasi genere, che  rendano  comunque  impossibile  l'accesso
    delle  autovetture  ai  predetti  uffici  postali,  le   imprese
    esercenti provvederanno  al  trasporto  ed  allo  scambio  degli
    effetti postali  presso  gli  uffici  estremi  o  intermedi  con
    qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
      Gli obblighi di cui ai precedenti commi  sussistono  a  carico
    delle imprese esercenti, sempre che le  distanze  delle  fermate
    intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non  siano
    rispettivamente superiori a metri  150  e  a  metri  500,  fatta
    eccezione per i casi di obiettiva impossibilit…, da riconoscersi
    con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e  delle
    telecomunicazioni, sentito il competente  direttore  provinciale
    .
      Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente  la  linea
    automobilistica non Š in  grado  di  assicurare  il  ritiro,  il
    trasporto, la consegna  e  lo  scambio  degli  effetti  postali,
    l'Amministrazione stessa pu• assumere direttamente  la  gestione
    dei servizi citati.


    
      79.  Inadempienze   degli   esercenti   i   servizi   pubblici
    automobilistici  -  Sanzioni.  Ä   Gli   esercenti   i   servizi
    automobilistici, i quali si rifiutino di accettare,  trasportare
    e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio  o
    che non notifichino in  tempo  utile  all'Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e  gli  orari  dei
    viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un pi— grave
    reato, con la sanzione amministrativa  da  lire  10.000  a  lire
    600.000.


    
      80. Altre disposizioni. Ä Oltre alle disposizioni di cui  alla
    presente sezione, restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni
    inerenti al servizio postale di cui alla L. 28  settembre  1939,
    n. 1822 .

                   Sezione III - Disposizioni comuni

      81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni. Ä  E'
    proibito  spedire  oggetti  che  possano   cagionare   danno   o
    costituire pericolo per le persone e per le cose o  che  possano
    imbrattare o deteriore altri invii  postali,  e  quelli  la  cui
    circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine  pubblico,  al
    buon costume.
      Il mittente Š punito con la sanzione  amministrativa  da  lire
    10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca  reato
    punito con pena pi— grave.


    
      82. Falsa od incompleta  dichiarazione  del  contenuto  -  Uso
    indebito di contrassegno. Ä La falsa dichiarazione del contenuto
    e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il
    diritto all'esenzione od alla riduzione delle  tasse  postali  o
    l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti  con  la  sanzione
    amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto
    costituisca reato punito con pena pi— grave .


    
      83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie
    e raccomandate. Ä E' vietato  d'includere  nelle  corrispondenze
    ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari  denaro,
    oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
      Le  corrispondenze  ed  i  pacchi,  riconosciuti,  per   segni
    esterni, in contravvenzione  a  tale  divieto,  sono  sottoposti
    d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della  tassa  di
    raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi
    di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima  di
    assicurazione se trattisi di corrispondenze  raccomandate  e  di
    pacchi.
      I destinatari saranno esonerati dal pagamento  di  tali  tasse
    se, prima di ritirare le  corrispondenze  o  i  pacchi,  faranno
    constatare l'inesistenza di valori.
      Per le corrispondenze ed i pacchi spediti  in  contravvenzione
    al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio,
    non compete nessuna indennit… nei casi di smarrimento, avaria  o
    manomissione.


    
      84. Assicurazione obbligatoria.  Ä  Le  lettere  ed  i  pacchi
    contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore  esigibili
    al portatore debbono essere assicurati.
      La dichiarazione di valore non pu• essere superiore al  valore
    reale del contenuto, ma Š consentito  di  dichiarare  un  valore
    inferiore.
      E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
      E' ammessa,  altresŤ,  l'assicurazione  convenzionale  per  la
    spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza
    e di valori non esigibili al portatore.
      Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo
    il disposto dell'art. 54, Š tenuto a pagare  anticipatamente  la
    relativa tassa.


    
        85.  Oggetti  gravati  di  assegno.  Ä   Le   corrispondenze
    raccomandate od assicurate  ed  i  pacchi  postali  ordinari  od
    assicurati  possono  essere  gravati  di  assegno,  mediante  il
    pagamento di un supplemento di tassa, alle  condizioni  indicate
    nel regolamento.
      L'Amministrazione Š responsabile  dell'ammontare  dell'assegno
    soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
      In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o
    manomissione di  una  assicurata  o  di  un  pacco,  gravati  di
    assegno, il mittente ha diritto  ad  una  indennit…  nei  limiti
    stabiliti per un oggetto della  stessa  specie  non  gravato  di
    assegno.


    
      86. Opposizione al rimborso dell'assegno  al  mittente.  Ä  Il
    destinatario di un oggetto  gravato  di  assegno  pu•,  ritirato
    l'oggetto, fare  opposizione  alla  trasmissione  dell'ammontare
    dell'assegno al mittente,  purch‚  la  faccia  seguire  da  atto
    giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.


    
      87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso. Ä  E'
    ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per
    espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante  il
    pagamento da parte del mittente di una sopratassa.


    
      88. Oggetti diretti ad omonimi. Ä Nel caso di corrispondenze o
    di pacchi con indirizzo che all'ufficio  risulti  comune  a  pi—
    persone, gli oggetti vengono trattenuti per  essere  poi  aperti
    alla presenza delle persone medesime, all'uopo  invitate,  salvo
    che chi li  domanda  sappia  dare  elementi  inequivoci  atti  a
    stabilire che sono di sua spettanza.
      Quando  taluna  delle  persone  invitate  non   si   presenti,
    l'apertura pu• essere eseguita col solo concorso di quella o  di
    quelle che si siano presentate.


    
      89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi.  Ä  All'atto  del
    ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e,  nel
    caso di oggetti rinviati,  i  mittenti  debbono  pagare  i  dazi
    doganali e tutte le altre imposte nonch‚ le tasse  e  sopratasse
    di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
      I  mittenti  hanno  facolt…  di  assumere  a  loro  carico  il
    pagamento di  tutte  le  somme  gravanti  gli  oggetti  da  loro
    spediti. Il regolamento determina le modalit…  e  le  condizioni
    per l'esercizio di tale facolt….


    
        90. Tassazione e pagamento delle tasse. Ä  Qualora  dopo  la
    consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella
    riscossione delle tasse o degli  assegni,  i  destinatari,  o  i
    mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno  ed
    hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di pi—.


    
      91. Termine per la presentazione del reclamo. Ä I reclami  per
    le corrispondenze raccomandate ed  assicurate  e  per  i  pacchi
    devono  essere  presentati  entro  sei  mesi   dalla   data   di
    impostazione.
      Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per
    conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per
    il reclamo Š di sei mesi dalla  data  d'impostazione,  salva  la
    osservanza delle norme stabilite dal  presente  decreto  per  il
    servizio   dei   vaglia   e   dei   conti    correnti,    quando
    l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.


    
      92. Indennit…. Ä Le indennit… previste dagli articoli 48,  49,
    70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito  a
    consenso scritto del mittente.


    
      93. Indennit… - Limiti. Ä Oltre all'indennit…  prevista  dagli
    articoli 48,  49,  70  e  85,  l'Amministrazione,  nei  casi  di
    perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non
    Š tenuta ad altro risarcimento.
      I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo  stato
    estero saranno  sottoposti  all'esame  della  commissione  mista
    poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .


    
      94.  Diritto  di  surrogazione  dell'Amministrazione.  Ä   Col
    pagamento dell'indennit…, e sino a concorrenza del suo  importo,
    l'Amministrazione subentrer… in tutti i diritti ed  azioni  alla
    persona che l'ha ricevuta.
      Il mittente e il  destinatario  sono  obbligati  a  cederle  i
    relativi  titoli  e  a  fornirle  le  notizie   necessarie   per
    l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione Š subentrata.


    
      95.  Consegna  o  restituzione  di  oggetti  -  Cessazione  di
    responsabilit…. Ä La responsabilit…  dell'Amministrazione  cessa
    con  la  consegna  ai  destinatari  o,  quando  questa  non  sia
    possibile,  con  la  restituzione  ai  mittenti  degli   oggetti
    assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrit… esterna.


    
        96.   Dirimenti   di   responsabilit…   nei    servizi    di
    corrispondenze e pacchi. Ä L'Amministrazione Š liberata da  ogni
    responsabilit… per la perdita, manomissione od avaria di oggetti
    raccomandati od assicurati e di pacchi:
        a) in caso di forza maggiore, salvo che  l'oggetto  non  sia
    stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
        b)  quando  non  possa  rendere  conto  degli   oggetti   in
    conseguenza della  distruzione  dei  documenti  di  servizio  da
    attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
        c) quando il danno sia causato dalla natura  dell'oggetto  o
    dal fatto del mittente;
        d)  quando  trattisi  di  invii  non  consentiti  ai   sensi
    dell'articolo 81;
        e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore
    a quello reale ai sensi dell'art. 84;
        f) quando il  mittente  non  abbia  presentato  reclamo  nei
    termini previsti dall'art. 91;
        g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalit…
    stabilite dal regolamento.


    
      97. Facolt… di ritirare gli oggetti rinvenuti. Ä Nel  caso  di
    rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali
    sia  stata  gi…  corrisposta  l'indennit…  dovuta  agli   aventi
    diritto,  costoro  hanno  facolt…  di  ritirare   gli   oggetti,
    restituendo l'indennit… stessa.
      Per le corrispondenze  e  per  i  pacchi  assicurati,  il  cui
    contenuto si riconosca di valore inferiore a quello  dichiarato,
    la  Amministrazione  ha  il  diritto  di   riavere   l'indennit…
    corrisposta, consegnando gli oggetti stessi,  senza  pregiudizio
    delle pene in cui si pu• incorrere secondo le leggi  penali  per
    le dichiarazioni fraudolente di valore.


    
      98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e  librai.
    Ä  E'  data  facolt…   al   Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni di concerto  con  quello  per  il  tesoro,  di
    accordare una riduzione non superiore  al  50  per  cento  sulle
    tariffe normali per le spedizioni di  libri  fatte  direttamente
    dalle case editrici o librarie.


    
        99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di
    pieghi  voluminosi.  Ä  Il  Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione  e  di
    concerto con il Ministro per il tesoro, pu• accordare riduzioni,
    nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe  normali  per
    la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di
    notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi  voluminosi.
    Sono escluse da tale riduzione  le  tasse  relative  ai  servizi
    accessori.
      Il regolamento stabilisce i limiti  e  le  condizioni  per  la
    concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al  precedente
    comma, in modo  che  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni  ne  derivi  una  riduzione   dei   costi   di
    esercizio.
      Tale  agevolazione  tariffaria  non  Š  cumulabile  con  altre
    riduzioni tariffarie.

                              LIBRO TERZO
                       Dei servizi di bancoposta
                                TITOLO I
                             Parte generale

      100.  Servizi  di   bancoposta.   Ä   I   servizi   esercitati
    dall'Amministrazione sono i seguenti:
        a) emissione e pagamento dei vaglia;
        b) riscossione di crediti;
        c) conti correnti;
        d) libretti di risparmio;
        e) buoni postali fruttiferi.
      Sono estese ai  servizi  di  bancoposta  le  disposizioni  del
    secondo comma dell'art. 27.


    
      101. Capacit… del minore di eseguire operazioni nei servizi di
    bancoposta. Ä I minori che abbiano compiuto il 18ø anno  di  et…
    sono considerati  pienamente  capaci  per  tutte  le  operazioni
    relative  ai  servizi  di  bancoposta,   salvo   che   non   sia
    diversamente stabilito nel presente decreto.
      Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta
    il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.


    
      102. Esclusione e dirimenti di responsabilit… nei  servizi  di
    bancoposta.   Ä   L'Amministrazione   Š   liberata    da    ogni
    responsabilit… nei servizi di  bancoposta  quando  il  pagamento
    delle somme ad essa affidate dagli  utenti  sia  effettuato  con
    l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale  dei
    servizi postali e di bancoposta e nei  casi  previsti  dall'art.
    96, in quanto compatibili .
      La stessa norma vale per  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa
    eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti ed
    istituti.


    
      103. Risarcimento  in  dipendenza  di  danni  nei  servizi  di
    bancoposta. Ä I risarcimenti agli aventi diritto, in  dipendenza
    di danni nei servizi di  bancoposta,  sono  effettuati  dopo  il
    passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato
    penale o civile.
      E',  tuttavia,  facolt…   dell'Amministrazione   disporre   il
    risarcimento  del  danno  anche  prima  della  definizione   del
    procedimento penale o civile nei  casi  in  cui  questo  risulti
    provato dalla inchiesta amministrativa.
      L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni
    che risultino accertati dall'inchiesta  amministrativa,  qualora
    l'autorit… giudiziaria non si  sia  pronunciata  a  causa  della
    morte del colpevole o per altro motivo.
      Se   il   danno   concerne   il   servizio    dei    risparmi,
    l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano
    perduto il diritto  al  risarcimento  per  l'inosservanza  degli
    obblighi imposti agli utenti dal presente decreto.

                        Capo I - Vaglia postali

      104. Emissione e pagamento di vaglia  postali.  Ä  Gli  uffici
    postali emettono, per conto di chiunque lo  richieda,  vaglia  a
    tassa, da pagarsi ad una persona e presso un  ufficio  designati
    dal mittente, dietro versamento della  corrispondente  somma  di
    danaro.
      Il  pagamento  del  vaglia  pu•  avvenire  su  richiesta   del
    beneficiario presso  qualsiasi  altro  ufficio  postale,  previa
    conferma dell'ufficio postale destinatario.


    
      105. Comunicazioni al destinatario dei vaglia.  Ä  I  mittenti
    possono   aggiungere   gratuitamente   sui    vaglia    ordinari
    comunicazioni per il destinatario.


    
      106. Emissione dei vaglia telegrafici -  Sopratassa.  Ä  Verso
    corresponsione  di  speciali  sopratasse  i   mittenti   possono
    ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.


    
      107. Girata - Cessione dei vaglia postali. Ä E' consentita  la
    cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.
      L'Amministrazione non risponde dell'autenticit… della girata.


    
      108. Vaglia postali con la clausola ®non  trasferibile¯.  Ä  I
    vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi  con
    la clausola ®non trasferibile¯ o con altra equipollente.
      Il vaglia postale  ordinario  emesso  con  tale  clausola  pu•
    essere consegnato al mittente che abbia  dichiarato  di  volerlo
    spedire a  sue  spese  direttamente  al  beneficiario;  in  caso
    contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo  all'ufficio
    di destinazione.


    
      109. Vaglia di  servizio.  Ä  Per  la  trasmissione  di  fondi
    nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle
    poste e delle telecomunicazioni,  nonch‚  per  il  pagamento  di
    somme dovute a terzi dall'Amministrazione, gli  uffici  emettono
    vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).
      L'uso del vaglia di servizio pu• essere consentito all'Azienda
    di Stato che esercita i servizi telefonici.
      La  convenzione,  che   regola   i   rapporti   fra   essa   e
    l'Amministrazione  delle  poste   e   delle   telecomunicazioni,
    prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n.
    884 ,  determina  le  modalit…   e   le   condizioni   della
    concessione.


    
      110. Ricevuta del vaglia - Efficacia. Ä In caso di perdita del
    vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova  in
    contrario.
      Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi  sia
    discordanza fra gli importi in  essi  indicati,  fanno  fede  le
    scritture dell'Amministrazione.


    
      111. Validit… dei vaglia interni. Ä I vaglia sono  validi  per
    la riscossione entro il secondo  mese  successivo  a  quello  di
    emissione.
      Trascorso  il  periodo  di  validit…,  il   loro   importo   Š
    rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro
    i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione,  con
    le modalit… stabilite dal regolamento.


    
      112. Prescrizione dei vaglia postali. Ä L'importo  dei  vaglia
    non reclamati  entro  il  termine  stabilito  al  secondo  comma
    dell'articolo precedente Š prescritto e devoluto al bilancio  di
    entrata    dell'Amministrazione    delle    poste    e     delle
    telecomunicazioni.
      La disposizione del primo comma si applica anche ai vaglia  di
    servizio emessi a favore di persone fisiche o di enti pubblici e
    privati, ed ai vaglia tratti sull'estero.

                    Capo II - Riscossioni di crediti

      113.  Titoli   da   riscuotere   per   conto   di   terzi.   Ä
    L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione  di  somme
    su  titoli  ad  essa  affidati  con  le  norme   stabilite   dal
    regolamento.
      Gli uffici postali al ricevimento  dei  titoli  ne  curano  la
    riscossione  invitando,  per  iscritto  ed  in  tempo  utile,  i
    debitori a recarsi in ufficio a pagarli.


    
      114.  Titoli  non  riscossi  -  Protesto.  Ä  A  domanda   dei
    committenti l'Amministrazione assume l'incarico di  invitare  le
    persone  da  essi  espressamente  designate  a   pagare   presso
    l'ufficio postale i titoli non riscossi o  di  affidarli  ad  un
    pubblico ufficiale per elevarne il protesto.
      Le  spese  per  il  protesto  devono  essere  anticipate   dai
    committenti nella misura  stabilita  dall'Amministrazione  e  ad
    essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora
    non occorra eseguire l'atto.
      La domanda di protesto implica l'obbligo  dei  committenti  di
    sottostare    a    qualsiasi    maggiore    spesa     incontrata
    dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del
    pubblico ufficiale incaricato del protesto.
      I titoli non riscossi e gli atti di  protesto  sono  rimandati
    gratuitamente.


    
      115. Corrispondenza inclusa nei pieghi.  Ä  E'  consentito  di
    accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con
    lettere od altri  scritti  aventi  carattere  di  corrispondenza
    epistolare, purch‚ l'affrancatura sia adeguatamente integrata.


    
      116. Accettazione di acconti.  Ä  Sono  ammessi  pagamenti  in
    conto. Ai titoli cambiari si applica l'art. 45 del regio decreto
    14 dicembre 1933 n. 1669 


    
      117. Facolt… dei committenti. Ä E' consentito ai mittenti, nei
    modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli
    spediti, di sospendere il protesto domandato  e  di  autorizzare
    l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.


    
      118. Responsabilit… dell'Amministrazione. Ä  L'Amministrazione
    risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi  od  omissioni
    di qualsiasi specie, n‚ della  mancata  consegna  degli  effetti
    alle persone designate od agli ufficiali pubblici competenti  ad
    elevarne il protesto.
      Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere,
    l'Amministrazione corrisponde ai mittenti le indennit…  previste
    dal  presente  decreto  per  le  corrispondenze  raccomandate  o
    assicurate, secondo i casi.


    
      119. Reclamo - Termine  di  decadenza.  Ä  I  reclami  per  il
    servizio delle riscossioni devono essere presentati sotto  pena,
    di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'impostazione, salvo
    l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto  per  il
    servizio   dei   vaglia   e   dei   conti    correnti,    quando
    l'Amministrazione abbia provveduto con tali  mezzi  al  rimborso
    dei titoli stessi.

                   Capo III - Conti correnti postali

      120.  Apertura   di   conto   corrente   postale.   Ä   Presso
    l'Amministrazione, nelle  sedi  stabilite  dal  Ministero  delle
    poste e delle telecomunicazioni,  pu•  essere  aperto  un  conto
    corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi  alle
    condizioni stabilite dal regolamento.


    
      121. Divieto di apertura dei conti  correnti  postali.  Ä  Non
    possono aprirsi conti correnti postali a favore di  persone  che
    risultino in stato di interdizione o di fallimento.
      I minori, che abbiano  compiuto  il  18ø  anno  di  et…,  sono
    considerati pienamente capaci per tutte le  operazioni  relative
    al servizio dei conti correnti postali.


    
      122.   Elenco   dei   correntisti   postali.    Ä    A    cura
    dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco  dei  correntisti
    coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi
    di variazione.
      L'elenco  generale  e   gli   elenchi   di   variazione   sono
    pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione Š  vietata  ed  Š
    punita  con  le  stesse  sanzioni  previste  dall'art.  290  del
    presente decreto.
      L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono  forniti  a
    chi ne fa richiesta  previo  pagamento  del  prezzo,  che  viene
    fissato  con  decreto  del  Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni.


    
      123. Attivo del conto corrente postale. Ä L'attivo  del  conto
    corrente Š formato:
        1) dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terzi
    a suo vantaggio;
        2) dai crediti trasferiti da altri  conti  correnti  postali
    (postagiro);
        3) dalla iscrizione annuale  degli  interessi  liquidati  ai
    sensi del successivo art. 127.
      Pu•  essere,  inoltre,  accreditato  sul  conto  corrente,   a
    richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito  verso
    l'Amministrazione delle poste e le altre amministrazioni statali
    e parastatali, regionali  e  gli  altri  enti  pubblici,  purch‚
    esigibile presso gli uffici postali.


    
      124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro.  Ä
    Il correntista pu• disporre del proprio credito mediante:
        a) assegni trasferibili mediante girata;
        b) assegni ®non trasferibili¯, riscuotibili, oltre  che  dal
    beneficiario, anche da  persona  da  lui  delegata  all'incasso,
    nella forma prescritta dal regolamento;
        c) ®postagiro¯ per ordinare trasferimenti  di  somme  da  un
    proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale;
        d) assegni fiduciari, dei quali  sia  stato  autorizzato  ad
    avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti
    sono determinati con decreto del Ministro  per  le  poste  e  le
    telecomunicazioni.
      I titoli di cui alle lettere a), b) e c)  non  possono  essere
    rilasciati in pagamento in forma fiduciaria.
      L'Amministrazione non risponde della autenticit… delle  girate
    apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari.
      A richiesta  del  correntista  e  con  le  modalit…  che  sono
    stabilite nel  regolamento,  previo  pagamento  dei  diritti  di
    commissione da fissare con decreto del Ministro per le  poste  e
    le telecomunicazioni, possono essere  addebitati  d'ufficio  sul
    conto del  correntista  richiedente  ed  accreditati  sui  conti
    beneficiari imposte e tasse,  premi  assicurativi  e  canoni  di
    utenza di servizi pubblici.


    
      125. Pagamento delle tasse  sulle  concessioni  governative  e
    scolastiche. Ä Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute
    all'erario per tasse sulle concessioni  governative  pu•  essere
    fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali,  mediante
    versamenti  soggetti  alle  speciali  tasse   stabilite   ovvero
    mediante postagiro.
      In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di
    appositi  conti  correnti  intestati  agli   uffici   finanziari
    competenti.
      Il  pagamento  delle  tasse  scolastiche  e  delle  tasse   di
    concessione governativa sui brevetti per invenzioni,  modelli  e
    marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei
    conti correnti postali  o  con  gli  altri  mezzi  espressamente
    consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali.


    
      126. Tasse sulle operazioni a mezzo  del  servizio  dei  conti
    correnti postali. Ä Le operazioni di versamento e  di  pagamento
    effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette
    a tassa ad eccezione delle seguenti:
        1) le operazioni di postagiro;
        2) i versamenti rappresentanti la commutazione  dei  crediti
    dei correntisti verso le Amministrazioni statali e  parastatali,
    regionali e gli altri enti pubblici;
        3) i versamenti f atti dai  correntisti  sul  proprio  conto
    corrente;
        4) i prelevamenti disposti dai  correntisti  con  assegni  a
    proprio favore non trasferibili;
        5) le operazioni  di  versamento  e  di  pagamento  disposte
    dall'Amministrazione postale.
      L'Amministrazione ha facolt… di concedere agli  enti  pubblici
    ed ai privati esercenti pubblici servizi,  correntisti  postali,
    di effettuare il pagamento delle tasse  sugli  assegni  da  essi
    tratti o delle tasse sui versamenti affluiti sul loro conto,  in
    una o pi— soluzioni durante la gestione annuale del conto con le
    modalit… stabilite dal regolamento e verso la corresponsione  di
    un diritto fisso  da  determinarsi  ai  sensi  dell'art.  7  del
    presente decreto.


    
      127. Calcolo degli interessi. Ä Sui  fondi  versati  in  conto
    corrente  postale  Š  corrisposto  l'interesse  determinato  con
    decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,  di
    concerto con quello per il tesoro.
      L'interesse Š calcolato quindicinalmente  sul  credito  minimo
    risultante  nel  corso  della  quindicina,  senza  calcolare  le
    frazioni di mille lire; la somma che rappresenta gli interessi Š
    arrotondata a L. 10, trascurando le frazioni inferiori.
      I  crediti   quindicinali   inferiori   a   L.   10.000   sono
    infruttiferi.


    
      128. Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti
    e l'Amministrazione. Ä Per le operazioni  relative  al  servizio
    dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli  utenti  e
    l'Amministrazione Š esente da tassa.
      Per i correntisti l'esenzione Š limitata  alle  corrispondenze
    spedite in via  ordinaria,  salvo  le  eccezioni  stabilite  dal
    presente decreto e dal regolamento.


    
      129. Cessazione di responsabilit… - Discordanza di  somma  fra
    ricevuta e bollettino. Ä L'Amministrazione  si  libera  da  ogni
    responsabilit… per le somme versate in conto corrente  quando  i
    pagamenti siano fatti nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dal
    regolamento.
      In caso di discordanza tra la somma  indicata  nella  ricevuta
    rilasciata al versante  e  quella  indicata  nel  bollettino  di
    versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova in contrario.


    
      130. Estratto conto Ä Copia del conto. Ä  Il  correntista  pu•
    chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto od una copia  del  suo
    conto, pagando la relativa tassa.


    
      131.  Casi  di  opposizione.  Ä  Salvo  quanto  stabilisce  il
    regolamento per i casi di furto, smarrimento  o  distruzione  di
    assegni,  non  Š  ammessa   altra   opposizione   al   pagamento
    all'infuori di quella fatta con citazione  davanti  all'autorit…
    giudiziaria dai titolari dell'azienda o  societ…  correntista  o
    dai  coeredi  del  titolare  defunto  per   controversie   sulla
    appartenenza del credito.


    
      132. Visto dell'ufficio  dei  conti  sugli  assegni.  Ä  Salvo
    quanto disposto dai successivi articoli 133 e  134  gli  assegni
    non possono circolare ne essere ammessi a pagamento se non siano
    stati preventivamente sottoposti al  visto  dell'ufficio  ove  Š
    iscritto il conto.
      Gil  assegni   che   non   possono   essere   addebitati   per
    insufficienza di  copertura  o  per  altro  motivo  sono  subito
    restituiti al presentatore, se  esibiti  a  mano  per  il  visto
    urgente.
      Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno  dalla  data
    di arrivo, gli assegni ed  i  postagiro  che  non  siano  potuti
    addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.


    
      133. Assegni fiduciari. Ä Gli assegni fiduciari possono essere
    posti in circolazione, prima dell'apposizione del visto.
      Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o  ultimo
    giratario), per ottenere il pagamento, deve  presentarlo,  entro
    il termine di sessanta giorni dalla  data  di  traenza,  ad  uno
    degli uffici postali abilitati ai pagamenti ®a vista¯.
      Qualora, all'atto della presentazione del titolo, non  vi  sia
    sufficiente  copertura  sul  conto,  il   beneficiario,   o   il
    giratario,  ha  facolt…  di  ripresentarlo  per   il   pagamento
    successivamente, purch‚ entro il termine di  cui  al  precedente
    comma.
      Gli  assegni  fiduciari  che  eccezionalmente  siano   inviati
    all'ufficio dei conti correnti, vengono sottoposti  al  visto  e
    sono ammessi al pagamento a norma del successivo articolo.
      Qualora non sia possibile addebitarli, essi  vengono  rinviati
    al mittente, specificando i motivi del rinvio.


    
      134. Validit… degli assegni postali. Ä Prelevamenti urgenti. Ä
    Gli assegni sono validi per due  mesi  oltre  quello  in  cui  Š
    avvenuta l'apposizione del visto, e  sono  pagabili  entro  tale
    termine, in un determinato ufficio della localit…  indicata  dal
    traente, o in tutti gli uffici postali secondo  che  eccedano  o
    meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le
    poste e le telecomunicazioni.
      Trascorso  il  termine  sopra  indicato,  il  loro  importo  Š
    rimborsato agli aventi diritto che ne facciano  richiesta  entro
    il 31 dicembre del secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
    l'assegno  Š  stato  vistato,  con  le  modalit…  stabilite  dal
    regolamento e con l'addebito del diritto  fisso  determinato  ai
    sensi dell'art. 7.
      Presso  gli  uffici,  abilitati  al  pagamento  degli  assegni
    fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli  assegni
    tratti dal correntista a proprio favore, e  non  preventivamente
    vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei  limiti  e  con  le
    modalit… stabilite con decreto del Ministro per le  poste  e  le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.


    
        135. Mancato rimborso degli assegni Ä  Prescrizione.  Ä  Gli
    assegni  ®trasferibili¯  e  quelli  ®non  trasferibili¯,  e  gli
    assegni fiduciari, preventivamente vistati, non reclamati  entro
    il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si
    prescrivono a favore della Amministrazione delle poste.


    
      136. Inattivit… del conto corrente Ä Prescrizione dei crediti.
    Ä I crediti  di  conti  correnti,  sui  quali  non  siano  state
    eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti
    interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
        a) nel termine di cinque anni, a decorrere  dal  1ø  gennaio
    successivo all'anno in cui Š stata iscritta  in  conto  corrente
    l'ultima  operazione  o  annotato  l'ultimo  atto  interruttivo,
    quando siano inferiori a L. 5000;
        b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
      La prescrizione non  Š  interrotta  dall'accreditamento  degli
    interessi.


    
      137. Reclamo nel servizio dei  conti  correnti  postali.  Ä  I
    reclami relativi al servizio dei conti correnti  postali  devono
    essere presentati nel termine di due anni.
      Detto termine decorre:
        a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto  corrente
    e per le rettifiche dell'ammontare del credito:  dalla  data  di
    registrazione dell'operazione sul conto;
        b) per le omesse registrazioni a credito  del  conto:  dalla
    data di accettazione presso l'ufficio postale,  se  trattasi  di
    versamento; dalla data di addebitamento sul conto  del  traente,
    se trattasi di postagiro; e dal 1ø gennaio  successivo  all'anno
    cui si riferiscono, se trattasi di interessi;
        c) per l'errato pagamento di  un  assegno:  dal  1ø  gennaio
    successivo  all'anno  in  cui   l'assegno   Š   stato   vidimato
    dall'ufficio dei conti correnti;
        d)  per  ogni  altro  provvedimento  il  rapporto  di  conto
    corrente: dalla data in cui  l'Amministrazione  ha  adottato  il
    provvedimento.
      La  presentazione  del  reclamo  interrompe  il   termine   di
    prescrizione.


    
      138. Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale
    -  Rivalsa  -  Procedura  coattiva.  Ä   L'Amministrazione   pu•
    rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente  per  qualsiasi
    credito  che  essa  possa  vantare  verso  il   correntista   in
    dipendenza del servizio dei conti correnti.
      Qualora la somma iscritta nel  conto  non  sia  sufficiente  a
    coprire il  credito  dell'Amministrazione,  questa  pu•  valersi
    della procedura coattiva, prevista dal regio decreto  14  aprile
    1910 n. 639.


    
        139. Assegni messi in circolazione  senza  disponibilit…  di
    credito sul conto corrente. Ä Chi trae  e  rilascia  un  assegno
    sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone
    in  circolazione  un  assegno  fiduciario  sapendo  che  non   Š
    disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, Š
    punito a termini delle leggi vigenti.
      [Il giudice pu• ordinare che la sentenza  sia  pubblicata  per
    estratto su uno o pi— giornali a spese del condannato] (9/a).


    
      140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e  di  revoca  Ä
    Esclusione di responsabilit….  Ä  L'importo  degli  assegni  pu•
    essere riaccreditato al conto del correntista traente  nei  casi
    di inesistenza, di irreperibilit… o di rifiuto del beneficiario,
    e, nei limiti e con le cautele stabiliti  dal  regolamento,  nel
    caso di morte del beneficiario.
      L'importo  del  postagiro  Š  riaccreditato   al   conto   del
    correntista  traente  nel  caso   di   inesistenza   del   conto
    beneficiario.
      Gli assegni ed i postagiro  possono  essere  revocati  fino  a
    quando   non   siano   addebitati   sul   conto   traente,    ma
    l'Amministrazione non assume alcuna responsabilit…  se  l'ordine
    di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.
      Non Š  ammessa  la  revoca  degli  assegni  fiduciari  n‚  del
    versamento in conto corrente.


    
      141. Chiusura dei conti correnti Ä Rimborso del  credito  agli
    eredi. Ä All'estinzione dei conti correnti caduti in successione
    ed   alla   liquidazione   del   relativo   credito   provvedono
    direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i
    rispettivi uffici dei conti.
      Oltre tale limite l'estinzione del conto ed  il  rimborso  del
    credito sono autorizzati dal direttore provinciale  in  sede  di
    ufficio conti.


    
      142. Risoluzione del rapporto di  conto  corrente  postale.  Ä
    L'Amministrazione  pu•,  in  qualsiasi  momento,  risolvere   il
    rapporto di conto corrente postale.
      La morte, l'interdizione ed  il  fallimento  del  correntista,
    regolarmente  notificati  all'ufficio   detentore   del   conto,
    producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi od i
    rappresentanti legali  non  chiedano  di  essere  autorizzati  a
    continuare la gestione del conto.


    
      143. Conto corrente fruttifero Ä  Entrate  di  bilancio.  Ä  I
    fondi   eccedenti   i   normali   bisogni    di    cassa    sono
    dall'Amministrazione versati in conto corrente  fruttifero  alla
    Cassa depositi e prestiti.
      Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di  ogni  genere,
    relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in
    entrata al bilancio dell'Amministrazione  delle  Poste  e  delle
    telecomunicazioni.

    Capo IV - Diposizioni comuni ai vaglia e conti correnti postali

      144. Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali
    e degli assegni postali. Ä Il pagamento agli  eredi  dei  vaglia
    interni e degli assegni di conto  corrente  postale,  caduti  in
    successione,  Š  effettuato  dagli  uffici  postali  nel  limite
    d'importo stabilito dalle istruzioni.
      Oltre  tale  limite  e  nei  casi  speciali   indicati   dalle
    istruzioni, il pagamento Š autorizzato dal direttore provinciale
    delle poste e delle telecomunicazioni.
      Per i vaglia interni e gli assegni  scaduti  e  per  i  vaglia
    internazionali,     ordinari     e     telegrafici,     provvede
    l'Amministrazione centrale,  o,  su  sua  delega,  la  direzione
    provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.


    
      145. Pagamento di  vaglia  e  di  assegni  di  conto  corrente
    postale scaduti di validit…. Ä E'  facolt…  dell'Amministrazione
    di provvedere al pagamento dei vaglia postali e degli assegni di
    conto corrente postale dopo la scadenza del termine di  validit…
    e  prima  che  sia  ultimata   la   revisione   della   relativa
    contabilit…, purch‚ l'utente  dimostri  la  fondatezza  del  suo
    diritto, con le modalit… fissate  nel  regolamento  e  paghi  il
    diritto determinato ai sensi dell'art. 7.  Tale  diritto  non  Š
    dovuto se il mancato pagamento non dipenda dall'utente.

                     Capo V - Libretti di risparmio

      146. Emissione di libretti postali Ä Apertura di conto. Ä  Gli
    uffici  postali  ricevono  per  conto  della  Cassa  depositi  e
    prestiti somme in deposito a titolo  di  risparmio,  aprendo  un
    conto a favore di persone fisiche  o  giuridiche  e  rilasciando
    alle medesime un apposito libretto, in cui saranno  iscritte  le
    somme  successivamente  depositate,  quelle  rimborsate  e   gli
    interessi maturati.
      I commissari della Marina militare, in servizio a bordo  delle
    navi o presso i corpi a terra distaccati in  territorio  estero,
    possono essere autorizzati  ad  eseguire  operazioni  per  conto
    delle casse postali di risparmio, secondo le norme  emanate  dal
    Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
    le amministrazioni interessate.


    
      147. Libretti nominativi e al portatore. Ä I libretti  postali
    di risparmio sono nominativi e al portatore.
      I libretti al  portatore  sono  emessi  dagli  uffici  postali
    autorizzati dall'Amministrazione.


    
      148. Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio. Ä I
    libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e  sono
    esenti da imposta di bollo.
      Nel caso di  sottrazione,  distruzione  o  smarrimento  di  un
    libretto, si rilascia, previa osservanza delle  norme  stabilite
    dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.


    
      149.  Intestazione  dei  libretti  postali  nominativi.  Ä   I
    libretti  nominativi  debbono  contenere  tutte  le  indicazioni
    necessarie per la identificazione del titolare; se  intestati  a
    persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono
    recare anche quella della data e del luogo di nascita.
      E' ammessa l'intestazione di un libretto a pi—  persone  anche
    con  facolt…  all'uno  o  all'altro  intestatario  di   ottenere
    rimborsi.
      All'intestazione  pu•  aggiungersi  la  dichiarazione  di   un
    rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
      I libretti possono essere rilasciati a persone  minori,  anche
    senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.


    
      150. Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito. Ä Per ogni
    deposito eseguito nelle casse di  risparmio  postali,  l'ufficio
    deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia  Š
    stabilita dall'art. 166.


    
      151.  Acquisto  di  titoli  del  debito  pubblico  Ä  Depositi
    volontari. Ä A richiesta dei titolari dei libretti,  gli  uffici
    postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono,  mediante
    prelievo delle somme  iscritte  sul  libretto,  all'acquisto  di
    titoli del debito pubblico o al deposito  volontario  presso  la
    Cassa depositi e prestiti.


    
      152. Riscossioni di interessi di titoli nominativi del  debito
    pubblico. Ä I titolari dei libretti possono valersi degli uffici
    postali per la riscossione degli interessi di titoli  nominativi
    del debito pubblico, purch‚ al netto di ritenuta.


    
      153. Interesse sui libretti  postali  di  risparmio.  Ä  Sulle
    somme depositate Š corrisposto un interesse,  il  cui  saggio  Š
    stabilito con decreto del Ministro per il  tesoro,  di  concerto
    con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
      Quando lo esigano le  condizioni  di  mercato,  il  saggio  di
    interesse  pu•  essere  modificato  anche   durante   il   corso
    dell'anno.
      Le variazioni dei saggi d'interesse hanno  effetto  dal  primo
    giorno del mese successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica  del  decreto  ministeriale,  che  le
    determina, sui depositi effettuati e su  quelli  da  effettuarsi
    dopo la detta pubblicazione.


    
      154.  Computo  degli  interessi  sul  credito  risultante  nei
    libretti postali di risparmio. Ä Lo  interesse  si  computa  con
    decorrenza dal 1ø o dal 16 di ogni mese.
      Per i depositi l'interesse  decorre  dal  primo  giorno  della
    quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
      Sulle somme rimborsate  l'interesse  cessa  dal  primo  giorno
    della quindicina in cui Š stato eseguito il rimborso.
      Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al
    capitale versato e diventa fruttifero.
      L'interesse Š corrisposto sulle somme superiori a lire 100  ed
    il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per  difetto  a
    lire 110. La somma liquidata Š arrotondata a lire 10 sempre  per
    difetto.


    
      155. Iscrizione degli interessi sui libretti.  Ä  L'iscrizione
    degli interessi maturati annualmente sui libretti  di  risparmio
    viene eseguita dagli uffici postali, ai  quali  gli  interessati
    devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
      Sui libretti della serie speciale per gli  italiani  residenti
    all'estero gli interessi vengono  iscritti  dall'Amministrazione
    centrale, cui gli interessati devono far  pervenire  i  libretti
    stessi.


    
        156. Custodia  dei  libretti  di  risparmio.  Ä  E'  vietato
    affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.
      L'Amministrazione centrale soltanto  assume  l'incarico  della
    custodia.
      I  possessori  di  libretti  sono  tenuti  a  presentarli,  se
    richiesti,  ai   funzionari   dell'Amministrazione   debitamente
    autorizzati.
      Nessuna  responsabilit…  incombe  all'Amministrazione  per  le
    conseguenze  della  trasgressione  al  divieto  ed   all'obbligo
    sanciti nel presente articolo.
      Ove occorra, si potr… affidare la  custodia  dei  libretti  di
    risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni.


    
      157. Casi di  sequestro,  pignoramento  ed  opposizione.  Ä  I
    libretti di risparmio ed i crediti in  essi  iscritti  non  sono
    soggetti a  sequestro  o  pignoramento,  salvo  che  per  ordine
    dell'autorit… giudiziaria penale, anche per recupero di spese di
    giustizia.
      Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
        a) da parte dei rappresentanti legali  e  dei  curatori  sui
    libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
        b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui  diritti
    a succedere;
        c) da parte  di  ciascuno  degli  intestatari  sui  libretti
    emessi a nome di pi— persone;
        d) da parte dei titolari,  i  cui  libretti  si  trovino  in
    possesso di altre persone.
      L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.


    
      158.  Cessione  e  pegno  di  libretti  postali  nominativi  e
    relativo credito. Ä  Il  credito  dei  libretti  nominativi  pu•
    essere ceduto in tutto o  in  parte  con  atto  pubblico  o  con
    scrittura privata autenticata da notaio.
      I libretti possono essere dati anche in pegno.
      La cessione ed il pegno debbono essere  legalmente  notificati
    all'ufficio di emissione.


    
      159. Rimborsi  sui  libretti  nominativi.  Ä  I  rimborsi  sui
    libretti   nominativi   vengono   fatti   esclusivamente    agli
    intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti,  procuratori
    o delegati.
      La delega Š ammessa soltanto per  i  rimborsi  richiesti  agli
    uffici di emissione.
      Sui libretti intestati  a  minorenni  senza  dichiarazione  di
    rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni  medesimi,
    tranne il  caso  di  opposizione  da  parte  dei  rappresentanti
    legali.
      Se i minorenni non hanno compiuto i 10  anni,  debbono  essere
    accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal  tutore
    o da altra persona di notoria probit…, la quale convalidi con la
    propria firma la loro firma di quietanza.
      Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore  di
    minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.


    
      160. Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo.
    Ä Sono esenti dalle imposte di bollo e di  registro  le  procure
    speciali rilasciate per i rimborsi.
      Sono esenti inoltre dalle imposte di  bollo  e  legalizzazione
    gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini
    residenti all'estero con le casse postali di risparmio.


    
      161. Rimborsi su libretti nominativi. Ä I rimborsi non possono
    essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.
      Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalit…
    stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si  trovino
    in possesso dell'Amministrazione.


    
      162. Rimborsi su libretti  di  risparmio  al  portatore.  Ä  I
    rimborsi su libretti al portatore  sono  eseguiti  a  vista  per
    qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
      Per i rimborsi su libretti nominativi,  l'Amministrazione  pu•
    valersi dei termini stabiliti dal regolamento.


    
      163. Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione.  Ä
    I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi  da  quello
    di emissione, senza  spese  a  carico  dei  richiedenti,  previa
    conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.


    
      164. Enti locali Ä Depositi. Ä  Le  regioni,  le  province,  i
    comuni e gli istituti di beneficenza o di culto,  giuridicamente
    costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per
    il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.


    
      165. Depositi giudiziari o  proventi  di  cancelleria.  Ä  Gli
    uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in  denaro
    per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle
    disposizioni vigenti in materia civile e penale.
      Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti  a  sequestro,
    pignoramento od opposizione.


    
      166. Ricevute Ä Cedole di rimborso Ä Discordanze. Ä  Nei  casi
    di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute  rilasciate
    ai depositanti e quelle iscritte nei  libretti,  fanno  fede  le
    ricevute stesse, salvo prova in contrario.
      Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole  di
    rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno  fede  le  prime,
    salvo prova in contrario.
      In  mancanza  dei  documenti  sopra  indicati  fanno  fede  le
    scritture dell'Amministrazione centrale.


    
      167.  Reclamo  Ä  Termini.  Ä  Si  decade   dal   diritto   di
    presentazione del reclamo per irregolarit… o frodi, nel servizio
    dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata  entro
    due  anni  dalla   data   dell'operazione   contestata,   purch‚
    l'irregolarit… o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame
    del libretto o della ricevuta di deposito.
      Tale termine Š aumentato di un anno per gli italiani residenti
    all'estero.


    
      168. Prescrizione del credito dei libretti. Ä Sono  prescritti
    a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti
    con il decorso:
        a) di un anno, quando non siano superiori a lire  cento  fra
    capitale e interessi;
        b) di cinque anni, quando non siano superiori a  lire  mille
    tra capitale e interessi;
        c) di trenta anni, quando si tratti di credito  superiore  a
    lire mille tra capitale e interessi.
      I detti termini di prescrizione si computano per  interi  anni
    solari  a  decorrere  dal  primo  giorno  dell'anno   successivo
    all'ultima  operazione  o   richiesta   o   diffida   da   parte
    dell'interessato.
      Per i libretti lasciati in  custodia  al  Ministero,  la  sola
    iscrizione degli interessi maturati non Š valida ad interrompere
    il corso della prescrizione.
      Per i libretti appartenenti  a  minori,  i  detti  termini  di
    prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore et….


    
      169. Controversia giudiziale Ä Decorrenza dei  termini.  Ä  In
    caso  di   controversia   giudiziale   per   qualsiasi   titolo,
    formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso
    di  opposizione,  i  termini  di  prescrizione  ricominciano   a
    decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o
    l'opposizione rimossa.
      Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del  precedente,
    articolo non  si  applicano  alle  somme  versate  a  titolo  di
    deposito giudiziale.


    
      170. Leggi sulla Cassa depositi e prestiti Ä Applicabilit…  al
    servizio dei libretti e  dei  buoni  postali  fruttiferi.  Ä  Le
    disposizioni del libro II, capo 2ø e 3ø, del testo  unico  delle
    leggi sulla Cassa  depositi  e  prestiti,  approvato  con  regio
    decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni,
    si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in  quanto  non
    Provvede il presente decreto.

                   Capo VI - Buoni postali fruttiferi

      171. Emissione di  buoni  postali  fruttiferi.  Ä  Gli  uffici
    postali, nei limiti e con le modalit… indicate dal  regolamento,
    rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a
    vistapresso gli uffici di emissione.


    
      172.  Calcolo  degli  interessi  sui  buoni  postali.  Ä   Gli
    interessi sui buoni si computano  a  periodi  non  inferiori  al
    bimestre e sono esigibili soltanto  all'atto  del  rimborso  del
    capitale.
      Non Š corrisposto l'interesse maturato  sui  buoni  rimborsati
    prima che sia trascorso un anno dall'emissione.


    
      173. Tabelle degli interessi Ä Variazioni. Ä Le variazioni del
    saggio d'interesse dei buoni postali  fruttiferi  sono  disposte
    con decreto del Ministro per  il  tesoro,  di  concerto  con  il
    Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni,  da  pubblicarsi
    nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno  effetto  per  i  buoni  di
    nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del  decreto
    stesso, e possono essere estese ad una o  pi—  delle  precedenti
    serie.
      Ai soli fini  del  calcolo  degli  interessi,  i  buoni  delle
    precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione  del
    saggio, si considerano come rimborsati e  convertiti  in  titoli
    della nuova serie  e  il  relativo  computo  degli  interessi  Š
    effettuato sul montante maturato, in base alle norme di  cui  al
    primo comma del precedente art. 172, alla  data  di  entrata  in
    vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per  i  buoni
    che siano stati emessi da meno  di  un  anno,  il  nuovo  saggio
    decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo,  degli
    interessi Š eseguito sul  montante  maturato  alla  scadenza  di
    questo periodo.
      Gli interessi vengono corrisposti  sulla  base  della  tabella
    riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i  titoli  i  cui
    tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, Š integrata
    con quella che Š a disposizione dei titolari  dei  buoni  stessi
    presso gli uffici postali


    
      174. Esenzione di  imposte  e  tasse.  Ä  Il  capitale  e  gli
    interessi costituenti l'importo dei buoni sono  esenti  da  ogni
    imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future .


    
      175. Insequestrabilit… ed impignorabilit…  dei  buoni  postali
    fruttiferi. Ä I buoni postali fruttiferi non sono  sequestrabili
    n‚ pignorabili, tranne che per ordine dell'autorit…  giudiziaria
    in sede penale.
      Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il  trasferimento  per
    successione a termini di legge.


    
      176. Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi.  Ä
    I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine
    del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
      Dal 1ø gennaio successivo, i buoni  non  riscossi  cessano  di
    essere fruttiferi di interessi e  sono  rimborsati  a  richiesta
    dell'avente diritto entro il termine di prescrizione  di  cinque
    anni; la prescrizione Š interrotta da un atto di richiesta o  di
    diffida.
      Le somme di cui non Š  stato  chiesto  il  rimborso  entro  il
    termine stabilito  dal  precedente  comma  sono  acquisite  alle
    entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
      Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai
    buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto  disposto
    nel comma seguente.
      Per quei buoni, emessi anteriormente alla  data  del  presente
    decreto, per i  quali  sia  stata  interrotta  a  suo  tempo  la
    prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni
    precedentemente in vigore, il termine di 30  anni  previsto  dal
    primo  comma  del  presente  articolo  decorre  dal  1ø  gennaio
    successivo alla data dell'interruzione.


    
      177. Buoni versati per cauzione. Ä I buoni postali  fruttiferi
    sono ammessi per il loro valore integrale in tutte  le  cauzioni
    definitive  da  prestarsi  nell'interesse  dello  Stato,   delle
    regioni, delle province, dei comuni e  di  ogni  altra  pubblica
    amministrazione.
      Per  tali  effetti  i  buoni  saranno  depositati  presso   la
    direzione generale della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli
    istituti  di  previdenza,  e  saranno  passibili   soltanto   di
    incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei  casi  previsti
    dalle leggi o dal contratto.
      Il deposito dei buoni Š esente da tassa di custodia.


    
      178. Rimborso dei buoni. Ä I buoni postali sono rimborsabili a
    vista presso gli uffici di emissione.
      Possono essere rimborsati  da  altri  uffici,  nei  limiti  di
    taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e
    modalit… indicate dal regolamento.
      A   semplice   richiesta   dell'esibitore,   l'Amministrazione
    effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso
    di interesse maggiore di quello  dei  titoli  esibiti.  I  nuovi
    buoni devono  recare  la  medesima  intestazione  e  gli  stessi
    eventuali vincoli dei buoni da convertire.
      Nei casi di cui al precedente  comma  deve  essere  convertito
    l'intero  montante  dei  titoli   esibiti,   salvo   l'eccedenza
    inferiore al taglio minimo dei  buoni,  eventualmente  residuata
    dall'operazione.  Tale  eccedenza,  qualora  non  sia  integrata
    dall'esibitore in modo da consentire la emissione  di  un  buono
    del taglio minimo, viene depositata su un libretto di  risparmio
    nominativo recante la stessa intestazione e gli  stessi  vincoli
    dei titoli esibiti.


    
      179. Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di
    emissione. Ä Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio
    diverso da quello di emissione, Š subordinato al pagamento della
    tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che  sia
    trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.


    
      180. Duplicazione dei buoni. Ä Il buono smarrito, sottratto  o
    distrutto  viene  duplicato,  previa  osservanza   delle   norme
    stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.


    
      181. Comitato centrale dei buoni. Ä All'organizzazione e  alla
    vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede  il
    comitato centrale dei buoni.
      Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del
    tesoro; Š presieduto dal Ministro per il tesoro  ed  Š  composto
    dal  direttore  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  come  vice
    presidente,  dal  direttore   generale   del   tesoro,   da   un
    rappresentante della Ragioneria generale dello  Stato  e  da  un
    altro  funzionario  del  Ministero  del  tesoro   nominato   dal
    Ministro, nonch‚ dal direttore  generale  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i
    servizi di bancoposta.
      Il comitato Š assistito da  un  segretario,  scelto  dal  vice
    presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa
    depositi e prestiti.


    
      182. Applicabilit… al servizio dei buoni delle norme  relative
    alle Casse postali di risparmio. Ä In quanto  non  sia  disposto
    diversamente dal presente capo, al servizio  dei  buoni  postali
    fruttiferi si applicano le norme che regolano  il  servizio  dei
    libretti postali di risparmio.

                              LIBRO QUARTO
                    Dei servizi di telecomunicazioni
                                TITOLO I
                             Parte generale
              Capo I - Disposizioni di carattere generale

        183.   Esecuzione    ed    esercizio    di    impianti    di
    telecomunicazioni Ä Esclusivit… Ä Eccezioni  Ä  Assegnazione  di
    radiofrequenze. Ä Nessuno pu• eseguire od esercitare impianti di
    telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o,
    per gli impianti  di  cui  al  comma  secondo  dell'art.  1,  la
    relativa autorizzazione.
      Tuttavia Š consentito al privato di  stabilire,  per  suo  uso
    esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo
    nell'ambito del proprio fondo o di pi— fondi di  sua  propriet…,
    purch‚ contigui, ovvero nell'ambito dello  stesso  edificio  per
    collegare una parte di propriet… del privato con  altra  comune,
    purch‚ non connessi alle reti di telecomunicazione  destinate  a
    pubblico servizio .
      Parti dello stesso fondo o pi— fondi dello stesso proprietario
    si considerano contigui anche se separati, purch‚  collegati  da
    opere  permanenti  si  uso  esclusivo  del   proprietario,   che
    consentano il passaggio pedonale.
      Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di
    competenza  dell'amministrizione,  nell'ambito  del  regolamento
    internazionale  delle  radiocomunicazioni,   l'assegnazione   di
    frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni  e  la
    notificazione al comitato internazionale di registrazione  delle
    frequenze dell'avvenuta assegnazione.


    
      184. Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello
    Stato e di esercenti di mezzi adibiti al  pubblico  servizio  di
    trasporto di persone o cose. Ä Le  amministrazioni  dello  Stato
    possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi,
    alla   costruzione   ed   allo   esercizio   di   impianti    di
    telecomunicazioni, previo  consenso  dell'Amministrazione,  alla
    quale spetta  anche  di  autorizzare  il  collegamento  di  tali
    impianti  alla  rete  urbana  od  a  quella  interurbana,   alle
    condizioni stabilite nel regolamento.
      Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri  analoghi
    mezzi adibiti al pubblico servizio di  trasporto  di  persone  o
    cose,  possono  essere  autorizzati  dall'Amministrazione  nella
    forma,  con  i  limiti  ed   alle   modalit…   stabiliti   dalla
    Amministrazione stessa, alla  costruzione  ed  all'esercizio  di
    impianti  di   telecomunicazioni   necessari   alla   sicurezza,
    regolarit… e funzionalit… del servizio da essi gestito.
      Per l'interconnessione alle reti urbane ed  interurbane  delle
    linee di propriet… degli esercenti di cui al  comma  precedente,
    si  applicano  le  norme  stabilite  nel  regolamento   per   le
    concessioni ad uso privato.
      Il  consenso  dell'Amministrazione  non  Š  richiesto  per  le
    necessit… di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione
    con  altre  reti.  E'  necessario,  comunque,  il  coordinamento
    tecnico con la stessa Amministrazione.
      La norma di cui al precedente  comma  si  applica  anche  agli
    Organismi internazionali di cui  lo  Stato  italiano  fa  parte,
    nonch‚ ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui
    un accordo di Governo abbia previsto la possibilit… di  eseguire
    ed   esercitare   nel   territorio    italiano    impianti    di
    telecomunicazioni.


    
      185.   Approvazione   dei    progetti    per    impianti    di
    telecomunicazioni.  Ä   Gli   impianti   di   telecomunicazioni,
    eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma  dell'art.
    183 ed il quarto e  quinto  comma  dell'art.  184,  non  possono
    essere  eseguiti  se  i  relativi  progetti  non   siano   stati
    proventlvamente approvati dall'Amministrazione,  salvo  che  non
    sia diversamente stabilito nel regolamento.
      Per gli impianti nelle aziende dipendenti dal Ministero  delle
    poste e delle  telecomunicazioni  e  dei  concessionari  ad  uso
    pubblico, nel regolamento  o  negli  atti  di  concessione  sono
    stabiliti i casi in cui occorre la preventiva  approvazione  dei
    progetti.
      Rimangono  ferme  le  autorizzazioni   amministrative   e   le
    prescrizioni previste da leggi speciali.
      L'approvazione del progetto importa dichiarazione di  pubblica
    utilit…, nei casi e  nella  forma  previsti  dall'art.  213  del
    presente decreto.

    Capo II - Norme comuni alle concessioni ad  uso  pubblico  e  ad
                              uso privato

      186. Cittadinanza italiana. Ä Il titolare di  una  concessione
    deve essere cittadino italiano, ovvero, se Š persona  giuridica,
    deve avere la nazionalit… italiana.
      Si pu• prescindere dal predetto requisito per  le  concessioni
    ad uso privato.


    
      187. Divieto di cessione. Ä Le concessioni non possono formare
    oggetto di cessione,  anche  parziale,  sotto  qualsiasi  forma,
    senza l'assenso dell'Amministrazione.
      Tale assenso Š dato dallo stesso organo competente al rilascio
    della concessione.


    
      188. Canoni di concessione. Ä Il  concessionario  Š  tenuto  a
    corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura  stabilita
    nel  presente  decreto,  o  nel  regolamento,  o  nell'atto   di
    concessione.


    
      189. Cauzione.  Ä  Salvo  quanto  diversamente  stabilito  nel
    presente decreto, il concessionario  deve  prestare  cauzione  a
    garanzia degli obblighi assunti.
      L'importo e le modalit… per la costituzione della cauzione,  i
    casi  e  la  misura  in  cui  essa   debba   essere   aumentata,
    reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti  negli  atti
    di concessione.


    
      190.  Estinzione  della  concessione.  Ä   La   durata   della
    concessione Š stabilita nel provvedimento che l'accorda.
      La  concessione  si  estingue,  oltre  che  per  scadenza  del
    termine:
        1) per decadenza, per revoca o per riscatto;
        2) per  morte  o  per  sopravvenuta  incapacit…  legale  del
    concessionario, o, nei casi di persona  giuridica,  quando  essa
    perda la personalit… giuridica;
        3) per perdita della cittadinanza italiana o,  nei  casi  di
    persona giuridica, per la perdita  della  nazionalit…  italiana,
    nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;
        4) per fallimento.


    
      191. Decadenza. Ä La decadenza della concessione Š pronunciata
    nel caso  di  gravi  e  reiterate  inosservanze  degli  obblighi
    imposti al concessionario.
      Essa non pu• essere pronunciata se il concessionario  non  sia
    stato   invitato,   almeno   30   giorni   prima,   a    fornire
    giustificazioni.
      Nessun risarcimento o indennizzo  di  sorta  Š  in  ogni  caso
    dovuto al concessionario.
      Il provvedimento di decadenza Š adottato dalla stessa Autorit…
    che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto  dal  giorno
    in cui sia stato notificato al concessionario.


    
      192. Incameramento delle  cauzioni.  Ä  In  tutti  i  casi  di
    estinzione della  concessione,  qualora  il  concessionario  non
    provveda  entro  il  termine  di  tre   mesi   dalla   richiesta
    dell'Amministrazione, al pagamento di  quanto  ad  essa  dovuto,
    l'Amministrazione   stessa   procede   all'incameramento   della
    cauzione fino all'ammontare dei propri crediti liquidi.
      La  somma  eventualmente  residua  Š  messa   a   disposizione
    dell'interessato, ovvero, in caso di fallimento non  seguito  da
    bancarotta, dell'autorit… giudiziaria.
      Qualora  il  fallimento  dia  luogo  al  reato  di  bancarotta
    semplice    o     fraudolenta,     l'Amministrazione     procede
    all'incameramento, totale o parziale, della cauzione.
      Analogamente,  l'Amministrazione  pu•  procedere  al  predetto
    incameramento, in tutti  gli  altri  casi  di  estinzione  della
    concessione dovuti a colpa del concessionario.


    
      193.  Controlli.  Ä  Allo  scopo  di  accertare  la   regolare
    osservanza   degli   obblighi   assunti   dal    concessionario,
    l'Amministrazione  ha  la  facolt…  di  effettuare  controlli  e
    verifiche sull'esercizio della concessione.
      L'Amministrazione ha altresŤ la facolt…  di  effettuare  detti
    controlli e verifiche presso le sedi del concessionario;  a  tal
    fine il concessionario Š obbligato a dare, in qualsiasi momento,
    libero accesso ai  funzionari  dell'Amministrazione,  muniti  di
    apposita autorizzazione.


    
      194.   Condizioni,   limiti,   diritti   ed    obblighi    del
    concessionario. Ä Le condizioni, amministrative  e  tecniche,  i
    limiti, i diritti e gli obblighi  del  concessionario,  ove  non
    previsti dal presente decreto sono stabiliti nel  regolamento  o
    negli atti di concessione.
      Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella  forma  di
    cui al successivo art. 196, le  relative  convenzioni  precisano
    gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo
    e perfezionamento tecnico degli impianti.


    
        195.   Installazione   ed   esercizio   di    impianti    di
    telecomunicazione  senza   concessione   od   autorizzazione   -
    Sanzioni. Ä 1. Chiunque installa  od  esercita  un  impianto  di
    telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione  o
    autorizzazione Š punito, se il fatto non costituisce reato,  con
    la sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  500.000  a  lire
    20.000.000.
      2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la
    pena dell'arresto da tre a sei mesi.
      3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione  sonora  o
    televisiva, si applica la pena della reclusione  da  uno  a  tre
    anni. La pena Š ridotta alla met… se trattasi di impianti per la
    radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
      4.  Chiunque  realizza  trasmissioni,   anche   simultanee   o
    parallele, contravvenendo ai  limiti  territoriali  o  temporali
    previsti dalla concessione, Š punito con la  reclusione  da  sei
    mesi a due anni.
      5. Il trasgressore Š tenuto, in ogni caso, al pagamento di una
    somma pari al  doppio  dei  canoni  previsti  per  ciascuno  dei
    collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di
    esercizio abusivo  accertato  e  comunque  per  un  periodo  non
    inferiore  ad  un  trimestre.  Non   si   tiene   conto,   nella
    determinazione del canone, delle agevolazioni previste a  favore
    di determinate categorie di utenti.
      6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione pu•
    provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare  o
    rimuovere l'impianto  ritenuto  abusivo  ed  a  sequestrare  gli
    apparecchi .

                 Capo III - Concessioni ad uso pubblico

      196. Organo competente al rilascio delle  concessioni  ad  uso
    pubblico.  Ä  Si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,
    sentito il Consiglio dei Ministri, alle concessioni  di  servizi
    di telecomunicazioni ad uso pubblico, salvo quanto  diversamente
    stabilito dal successivo art. 197 del presente decreto .


    
      197. Concessioni rilasciate da altri organi.  Ä  Si  provvede,
    con determinazione del direttore compartimentale competente  per
    territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro per
    le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di
    amministrazione.
        a) alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed  il
    recapito di telegrammi, salvo che il  servizio  stesso  non  sia
    svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di  cui
    al precedente art. 196;
        b)  alle  concessioni  aventi  per  oggetto   l'impianto   e
    l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche.
      In entrambi i casi Š necessario il parere  del  Circolo  delle
    costruzioni   telegrafiche   e   telefoniche,   competente   per
    territorio.


    
      198. Scelta del concessionario. Ä  L'Amministrazione,  qualora
    intenda dare in concessione servizi di telecomunicazioni, invita
    enti, societ… e ditte specializzate, che abbiano i requisiti per
    potere ottenere la concessione, ad indicare le  condizioni  alle
    quali  sarebbero  disposti  ad  assumere  il  servizio,  tenendo
    presente il capitolato predisposto dall'Amministrazione stessa.
      L'Amministrazione proceder… all'esame delle domande pervenute,
    facendo al Ministro per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  le
    relative proposte.
      Il Ministro stesso, sulla base di tali proposte, e sentito  il
    consiglio di amministrazione, giudica definitivamente.
      Le concessioni di servizi di telecomunicazioni possono  essere
    accordate a societ… per azioni, il cui capitale sia direttamente
    o indirettamente posseduto in  maggioranza  dallo  Stato,  senza
    l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi.
      Analogamente si pu• prescindere dal predetto procedimento  per
    le concessioni di cui al precedente art. 197.


    
      199.   Parere   del   Consiglio   superiore   tecnico    delle
    telecomunicazioni. Ä Deve essere sentito il parere del Consiglio
    superiore tecnico delle telecomunicazioni nei casi previsti  dal
    decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433  del
    6 marzo 1948, ratificato con la legge 15 febbraio 1953,  n.  83,
    salvo che il valore degli impianti o delle opere da eseguire sia
    inferiore ai limiti  richiamati  nell'art.  7  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica sulle  funzioni  dirigenziali  nelle
    amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.


    
      200. Collaudo degli impianti di  telecomunicazioni.  Ä  E'  in
    facolt…  dell'Amministrazione  di   procedere,   a   spese   del
    concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di
    telecomunicazioni.
      Il  collaudo  non  esonera  il  concessionario  da   eventuali
    responsabilit….


    
      201.  Cessioni  di  immobili  e   di   impianti   patrimoniali
    dell'Amministrazione.  Ä  Ai  concessionari   dei   servizi   di
    telecomunicazioni, l'Amministrazione pu• cedere in  propriet…  o
    in locazione  gli  stabili  e  gli  impianti  necessari  per  lo
    espletamento dei  servizi  stessi,  alle  condizioni  e  con  le
    modalit… stabilite dal regolamento.


    
      202. Riscatto. Ä Salvo quanto  previsto  dal  successivo  art.
    203, l'autorit… che ha accordato la concessione pu• in qualunque
    tempo, procedere all'esecuzione del riscatto totale  o  parziale
    della stessa, con preavviso di almeno un anno.
      Entro  sei  mesi  dal  preavviso   deve   essere   emessa   la
    dichiarazione di  riscatto,  con  l'indicazione  della  data  di
    esecuzione del medesimo.
      Tra la dichiarazione di riscatto e quella di  esecuzione  deve
    intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno.
      Qualora al preavviso non segua, nel termine di cui al  secondo
    comma, la dichiarazione  di  riscatto,  il  preavviso  cessa  di
    produrre ogni effetto.


    
      203.  Rinuncia  alla  facolt…  di  riscatto.  Ä  Gli  atti  di
    concessione possono stabilire  un  termine  entro  il  quale  il
    riscatto non Š consentito.
      L'Amministrazione pu• rinunciare all'esercizio  della  facolt…
    di riscatto per un periodo non  superiore  ai  trent'anni  dalla
    data di inizio della concessione, o dalla data  di  stipulazione
    dei nuovi patti.


    
      204. Effetti del riscatto.  Ä  Alla  data  di  esecuzione  del
    riscatto,  l'Amministrazione  subentra  nella  propriet…   degli
    impianti  e   dei   materiali   relativi   all'esercizio   della
    concessione,   nonch‚   degli   immobili   di   propriet…    del
    concessionario pertinenti al servizio concesso.
      La presa di possesso Š effettuata mediante compilazione di  un
    verbale di consegna e pu• avvenire anche  prima  che  sia  stato
    determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto.
      Alla  data  di  esecuzione  del   riscatto   l'Amministrazione
    subentra nei diritti del concessionario,  nonch‚  in  tutti  gli
    impegni dal medesimo assunti per forniture ed appalti, rivolti a
    realizzare  piani  tecnici  gi…  approvati  dall'Amministrazione
    stessa.
      L'Amministrazione subentra anche negli obblighi  che  derivano
    da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti  di
    concessione, per i casi in cui i  concessionari  abbiano  emesso
    delle obbligazioni.


    
      205. Determinazione del  prezzo.  Ä  Il  prezzo  spettante  al
    concessionario deve essere stabilito entro un anno dalla data di
    esecuzione del riscatto;  a  tal  fine  il  concessionario,  nel
    termine di due mesi dalla notifica del  preavviso  di  riscatto,
    deve presentare all'Amministrazione l'inventario dei beni di cui
    al precedente art. 204.
      Detto   inventario    viene    controllato    ed    aggiornato
    dall'Amministrazione, d'intesa con  il  concessionario,  tenendo
    presenti le modificazioni intervenute fino alla data di presa di
    possesso e risultanti dal verbale di consegna.
      Il prezzo sar… fissato di comune accordo tra le parti, in base
    al valore reale dei beni  riferito  alla  data  della  presa  di
    possesso della Amministrazione.
      Qualora nel termine di un anno, di cui al primo comma, non sia
    stato raggiunto l'accordo  sul  valore  da  attribuire  ai  beni
    oggetto del riscatto, lo stesso sar… stabilito  da  un  collegio
    arbitrale  composto  da  tre  membri,  di   cui   uno   nominato
    dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed  il  terzo,  con
    funzioni di presidente, scelto d…l presidente del  Consiglio  di
    Stato, tra i consiglieri di Stato.
      Il  collegio  dovr…  procedere  all'accertamento  di  cui   al
    precedente comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.


    
      206. Diminuzione  del  prezzo  di  riscatto.  Ä  Nel  caso  di
    impianti eseguiti col concorso dello Stato, delle regioni, delle
    province o dei comuni, si tiene conto, al momento del  riscatto,
    dei concorsi stessi, diminuendo la somma da pagare.
      La  diminuzione  del  valore  di  riscatto,  per  effetto  dei
    contributi di cui al comma precedente, viene effettuata d'intesa
    fra le parti, ed in caso di disaccordo, dal collegio di  cui  al
    precedente art. 205.


    
      207. Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto.  Ä
    Qualora   l'Amministrazione   riscatti   la   concessione    per
    trasferirla ad un altro soggetto, questi Š obbligato a  rilevare
    i beni riscattati ed a subentrare in tutti i rapporti  giuridici
    attivi  e  passivi   contratti   dal   concessionario   uscente,
    relativamente all'esercizio della concessione,  fino  alla  data
    del riscatto,  nonch‚  a  corrispondere  all'Amministrazione  il
    prezzo del riscatto e le somme impiegate per determinarlo.
      Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del tesqro  Š
    autorizzato a provvedere con propri decreti  alla  contemporanea
    iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della  spesa
    dell'Amministrazione   concedente   di   quanto   dovuto    alla
    Amministrazione dal concessionario subentrante,  e  da  essa  al
    concessionario uscente.
      Nei confronti del concessionario subentrante, non si opera  la
    diminuzione del prezzo del riscatto prevista dal precedente art.
    206.


    
      208. Obblighi  del  concessionario  subentrante.  Ä  Il  nuovo
    concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro
    esistenti alla data del riscatto, purch‚ trattisi  di  personale
    in servizio alla data del preavviso,  alle  condizioni  in  atto
    alla data stessa e risultanti da atto scritto.
      Ai   fini   dell'applicazione   del   precedente   comma,   il
    concessionario    uscente    deve    tempestivamente     inviare
    all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui  alle  norme  del
    codice civile, relative alle scritture contabili  delle  imprese
    commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
      Il concessionario uscente Š altresŤ obbligato a trasferire  al
    concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello
    effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi  relativi
    alle indennit… di anzianit…, secondo le norme vigenti,  ai  fini
    delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto  della
    cessazione del rapporto di lavoro.


    
      209.  Effetti  dell'estinzione  della  concessione  per  altre
    cause. Ä In caso della estinzione della concessione per scadenza
    del termine, l'Amministrazione, salvo che non  sia  diversamente
    stabilito nell'atto di  concessione,  subentra  nella  propriet…
    degli  impianti   costituenti   la   concessione,   pagando   al
    concessionario  un  compenso  corrispondente  al  valore   degli
    impianti stessi,  da  determinarsi  con  i  criteri  di  cui  al
    precedente art. 205.
      Salvo quanto previsto per il riscatto, nei rimanenti  casi  di
    estinzione Š in facolt… della Amministrazione di acquistare,  in
    tutto o in parte, i beni di  cui  all'art.  204,  risultanti  da
    apposito inventario, fermi  restando  sempre  gli  obblighi  che
    derivino da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli
    atti di concessione per i casi in cui  i  concessionari  abbiano
    emesso delle obbligazioni.
      Il prezzo degli impianti che  l'Amministrazione  ritenesse  di
    acquistare a norma del precedente comma,  viene  determinato  in
    base ai criteri stabiliti nel precitato art. 205  ed  in  misura
    proporzionale alla parte dei materiali acquistati;  degli  altri
    impianti  pu•  essere  ordinata  la  rimozione   a   spese   del
    concessionario.
      L'acquisto  totale  o  parziale  degli  impianti  non  importa
    responsabilit… da parte dell'Amministrazione, sia  nei  riguardi
    di  terzi,  sia  nei  confronti  del  personale  dipendente  dal
    concessionario salvo quanto disposto dall'art. 2112  del  codice
    civile.


    
      210. Controllo amministrativo. Ä Il  titolare  di  concessione
    rilasciata nella forma  di  cui  al  precedente  art.  196  deve
    trasmettere all'autorit… competente il proprio bilancio  annuale
    entro un mese dall'approvazione di esso.
      L'Amministrazione   pu•   fare   eseguire   verifiche    sulla
    contabilit… dell'ente concessionario, al fine  dell'accertamento
    dei canoni che l'ente stesso  deve  corrispondere  a  norma  del
    precedente art. 188.
      Facolt…  di   verifica   sul   funzionamento   contabile   del
    concessionario sono attribuite anche al Ministero del tesoro.


    
      211.  Obblighi  fiscali.  Ä  Le  convenzioni  che  fissano  le
    condizioni per l'esercizio della concessione, e di relativi atti
    aggiuntivi, sono regolati in  materia  di  bollo  ed  ipotecaria
    dalle norme vigenti, e sono registrate con tassa fissa, a cura e
    spese  del  concessionario,  salvo  che  non  sia   diversamente
    stabilito  da  leggi  speciali  nei  riguardi   di   determinati
    concessionari.


    
      212.  Violazione  agli  obblighi  delle  concessioni  ad   uso
    pubblico. Ä Quando si verifichino violazioni agli obblighi della
    concessione o irregolarit… nel  servizio,  l'Amministrazione  in
    difetto di particolari sanzioni, pu• imporre  al  concessionario
    il pagamento di una penale nei limiti da fissarsi  nell'atto  di
    concessione.

                  Capo IV - Concessioni ad uso privato

      213. Organi competenti al rilascio delle  concessioni  ad  uso
    privato. Ä Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti  di
    telecomunicazioni ad uso privato deve, a  norma  del  precedente
    art. 183, essere munito di concessione rilasciata  dal  Ministro
    per le poste e le telecomunicazioni, o  dagli  organi  designati
    con  decreto  del  Ministro  stesso,  sentito  il  consiglio  di
    amministrazione.


    
      214. Limiti al rilascio di concessioni ad uso  privato.  Ä  Le
    concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i
    punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico.
      Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti
    a  sussidio  di  servizi  pubblici,   elettrodotti,   oleodotti,
    gasdotti e acquedotti,  semprech‚  sia  stato  accertato  che  i
    collegamenti diretti della rete pubblica non sono  in  grado  di
    soddisfare adeguatamente le esigenze relative.
      Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico  possono
    essere accordate solo quando  il  collegamento  non  pu•  essere
    realizzato con altro  mezzo  trasmissivo  messo  a  disposizione
    dall'Amministrazione  o  dai   concessionari   di   servizi   di
    telecomunicazioni, fatta eccezione  per  eventuali  obblighi  di
    legge ovvero per  i  casi  in  cui  l'Amministrazione  riconosca
    l'opportunit… della coesistenza dei due  mezzi  per  ragioni  di
    sicurezza delle persone o dei beni.
      Le norme di cui al presente articolo  non  si  applicano  alle
    concessioni di cui agli articoli  326,  330,  334  del  presente
    decreto.


    
      215. Esonero dalla cauzione. Ä  Le  regioni,  le  province,  i
    comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza  e
    gli enti ospedalieri autonomi, di cui  alla  legge  12  febbraio
    1968,  n.  132  ,   sono   esonerati   dall'obbligo   della
    costituzione del deposito cauzionale di  cui  all'art.  189  del
    presente decreto.
      Si pu• prescindere dal predetto obbligo per le concessioni  di
    cui agli articoli 326, 330, 334, nonch‚ per  le  concessioni,  a
    chiunque rilasciate, di durata inferiore a 90 giorni.


    
      216. Rinuncia alla concessione ad uso privato. Ä E' in facolt…
    del  titolare  di  concessione  ad  uso  privato  rinunciare  in
    qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalit…
    e  nei  termini  indicati  nel  regolamento  o  negli  atti   di
    concessione.


    
      217.  Traffico  ammesso  Ä  Trasgressioni  Ä  Sanzioni.  Ä  Il
    titolare di concessione ad uso privato pu• utilizzare i mezzi di
    telecomunicazioni  cui  si  riferisce  la  concessione   stessa,
    soltanto per trasmissioni  riguardanti  attivit…  di  pertinenza
    propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
      Nei casi di calamit… naturali od  in  analoghe  situazioni  di
    pubblica emergenza, a seguito delle quali  risultino  interrotte
    le   normali   comunicazioni   telegrafiche    o    telefoniche,
    l'Amministrazione pu• affidare, per la durata dell'emergenza, ai
    concessionari  di   telecomunicazioni   ad   uso   privato,   lo
    svolgimento di traffico di servizio dell'Amministrazione stessa,
    o  comunque  inerente  alle  operazioni  di  soccorso  ed   alle
    comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
      Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al
    comma precedente, saranno emanate con decreto del  Ministro  per
    le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di
    amministrazione.


    
      218.  Violazione  degli  obblighi.  Ä  Salvo  che   il   fatto
    costituisca  reato  punibile  con  pena  pi—   grave,   chiunque
    stabilisce  od  esercita  impianti  di   telecomunicazioni   per
    finalit… o con modalit… diverse da quelle indicate negli atti di
    concessione, Š punito con la  sanzione  amministrativa  da  lire
    40.000 a lire 400.000 .
      I contravventori che, per effetto della  infrazione  commessa,
    si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti
    a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui
    si sono sottratti; tale somma non potr… essere  inferiore  a  L.
    20.000.
      Per ogni  altra  violazione  di  obblighi  della  concessione,
    l'Amministrazione pu• imporre il pagamento di una  penale  nella
    misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.
      E' fatta salva, in ogni caso, la facolt… della Amministrazione
    di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare  la
    decadenza della concessione.

    Capo V - Tutela degli impianti sottomarini di telecomunicazioni

      219.  Danneggiamenti  ai   cavi   telegrafici   e   telefonici
    sottomarini Ä Sanzioni. Ä Chiunque rompe o guasta entro o  fuori
    delle acque territoriali un cavo od altro ordigno di un impianto
    sottomarino di telecomunicazioni, legalmente posto e  che  tocca
    il territorio, una colonia o un possedimento di uno o pi—  degli
    Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o  aderenti
    alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in  tutto
    o in parte,  le  comunicazioni  telegrafiche  o  telefoniche,  Š
    punito con la reclusione da uno a tre anni e  con  la  multa  da
    lire 80.000 a lire 800.000 .
      La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso
    di danneggiamento di cavo telegrafico o  telefonico  sottomarino
    legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.


    
      220. Omessa denuncia  di  ritrovamento  di  spezzoni  di  cavo
    sottomarino Ä Sanzioni. Ä Chiunque trova in  mare,  o  dal  mare
    rigettati in localit… del demanio  marittimo  spezzoni  di  cavi
    sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini
    di  telecomunicazioni   Š   tenuto,   entro   ventiquattro   ore
    dall'arrivo della nave in porto  o  dal  ritrovamento,  a  farne
    denuncia alla autorit… marittima pi— vicina.
      Chi  non  osserva  tale  obbligo  Š  punito  con  la  sanzione
    amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 .


    
      221. Strumenti atti  a  danneggiare  impianti  sottomarini  di
    telecomunicazioni Ä Sanzioni. Ä Chiunque imbarca strumenti  atti
    esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini  di
    telecomunicazioni Š punito con  la  sanzione  amministrativa  da
    lire 80.000 a lire 800.000 (12/c).
      E' punito con la stessa pena chiunque imbarca  strumenti  atti
    anche  a  spezzare  o  distruggere   impianti   sottomarini   di
    telecomunicazioni salvo  che  non  sia  autorizzato  a  svolgere
    attivit… che richiedano l'impiego di tali strumenti.
      Colui  che,  svolgendo  le   attivit…   indicate   nel   comma
    precedente, rompe o guasta  volontariamente  un  cavo  od  altro
    ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni Š punito
    ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.


    
      222.  Interruzione  di  cavi  sottomarini  per   comunicazioni
    telegrafiche o telefoniche  Ä  Sanzioni.  Ä  E'  punito  con  la
    reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 80.000 a  lire
    800.000 (12/b):
        1)  chiunque  per  colpa  rompe  il  cavo  di  un   impianto
    sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso  guasti
    tali da interrompere od  impedire,  in  tutto  o  in  parte,  le
    comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
        2) il comandante di una nave,  il  quale  nel  far  porre  o
    riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole  sui
    segnali stabiliti per impedire gli  abbordi  in  mare,  ha  dato
    causa  alla  rottura  od  al  deterioramento  di   un   impianto
    sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave.
      La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso
    di rottura o danneggiamento di  cavo  telegrafico  o  telefonico
    sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
      Nel caso indicato nel n. 1) la pena Š aumentata,  se  l'autore
    della rottura o  del  danneggiamento  non  ne  d…  notizia  alle
    autorit… del primo porto ove  approda  la  nave  sulla  quale  Š
    imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.


    
      223. Rottura o  danneggiamento  di  cavi  sottomarini  -  Casi
    particolari. Ä Le disposizioni degli articoli 219 e 222  non  si
    applicano  a  coloro  che,  dopo  aver   usato   le   necessarie
    precauzioni, sono stati costretti ad  interrompere  un  impianto
    sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per
    proteggere la propria vita o  per  la  sicurezza  della  propria
    nave.
      Le persone indicate nel comma precedente sono  punite  con  la
    sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000  se
    non  danno  notizia   della   rottura   o   del   danneggiamento
    all'autorit… del primo porto, ove approda la  nave  sulla  quale
    sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.


    
      224. Inosservanza della disciplina sui segnali -  Sanzioni.  Ä
    E' punito con la sanzione amministrativa da lire 80.000  a  lire
    800.000 :
        1) il comandante di una nave  il  quale,  nel  far  porre  o
    riparare  un  impianto  sottomarino  di  telecomunicazioni,  non
    osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli  abbordi
    in mare;
        2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo  od
    essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o
    non si  tiene  lontano  almeno  un  miglio  nautico  dalla  nave
    destinata a porre od  a  riparare  un  impianto  sottomarino  di
    telecomunicazioni;
        3) il comandante o padrone di una nave  il  quale,  salvo  i
    casi di forza maggiore, nonostante  i  segnali,  che  servono  a
    indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano
    dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.


    
      225. Ancoraggio delle navi Ä  Reti  da  pesca  Ä  Inosservanza
    delle distanze dai cavi sottomarini Ä Sanzioni. Ä E' punito  con
    l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 80.000 a  lire
    800.000 :
        1) il comandante di una  nave  il  quale  getta  l'ancora  a
    distanza minore di un  quarto  di  miglio  nautico  da  un  cavo
    sottomarino di cui egli pu• conoscere la posizione per mezzo  di
    segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato  ad
    indicare la posizione di un cavo sottomarino;
        2) il padrone di una barca da pesca il quale  non  tiene  le
    reti alla distanza di almeno un miglio nautico  dalla  nave  che
    pone o ripara un cavo sottomarino.
      Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono  o  sono
    in grado di scorgere la nave  posacavi  od  altro  mezzo  navale
    all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali,  hanno,  per
    conformarsi all'avvertimento, il termine necessario  per  finire
    l'operazione in corso, ma questo termine  non  pu•  eccedere  le
    quattro ore;
        3) il padrone di una barca da pesca il quale  non  tiene  le
    sue reti alla distanza di almeno un  quarto  di  miglio  nautico
    dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un
    cavo sottomarino.


    
      226. Competenza territoriale. Ä Se i reati di cui al  presente
    Capo sono commessi in alto mare o all'estero,  la  competenza  Š
    determinata secondo le disposizioni dell'art.  1240  del  codice
    della navigazione.
      Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di
    una nave straniera in alto mare, e deve essere  giudicato  nello
    Stato, la competenza territoriale Š determinata secondo le norme
    del codice di procedura penale.


    
      227. Reati commessi in alto mare. Ä Gli  ufficiali  comandanti
    navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati
    contraenti della convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti  alla
    medesima ove abbiano ragionevoli  motivi  per  supporre  che  da
    persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato  commesso
    in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione,
    possono  esigere  dal  comandante  o  padrone   di   tale   nave
    l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la  nazionalit…
    di essa. Di tale esibizione si deve  subito  prendere  nota  sui
    detti documenti.
      Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono  compilare
    processi verbali per  accertare  la  sussistenza  del  reato.  I
    verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese
    al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati  ed
    i testimoni  possono  nella  loro  lingua  aggiungere  tutte  le
    spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
      I verbali compilati da ufficiali  comandanti  navi  straniere,
    fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale
    attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.


    
      228.  Rifiuto  di  esibire  i  documenti  -  Sanzioni.  Ä   Il
    comandante di una nave italiana che  si  rifiuta  di  esibire  i
    documenti richiestigli dagli  ufficiali  indicati  nell'articolo
    precedente, Š punito con la multa da lire 80.000 a lire  800.000
   .
      Si applica la reclusione fino a  due  anni  se  il  rifiuto  Š
    opposto ad ufficiali della marina da guerra.


    
      229.  Pubblico  ufficiale.  Ä  Gli  ufficiali  che,  ai  sensi
    dell'art.  227,  hanno  facolt…  di  chiedere  l'esibizione  dei
    documenti ivi indicati, e  di  compilare  processi  verbali  per
    l'accertamento  dei  reati  previsti  dal  presente  Capo,  sono
    considerati, nell'esercizio di tale facolt…, pubblici ufficiali,
    anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.


    
      230. Sanzioni civili.  Ä  Per  i  danni  cagionati  dai  reati
    previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli
    articoli 185 e seguenti del codice penale.
      Per le indennit… previste nella prima parte dell'art. 7  della
    convenzione internazionale del 14  marzo  1884,  si  osserva  la
    disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

        Capo VI - Limitazioni legali - Servit— - Espropriazioni

        231. Pubblica utilit… - Espropriazione. Ä  Gli  impianti  di
    telecomunicazioni  e  le  opere  accessorie  occorrenti  per  la
    funzionalit… di detti impianti, semprech‚ siano esercitati dallo
    Stato o  dai  concessionari,  per  i  servizi  concessi  ad  uso
    pubblico, hanno carattere di pubblica utilit….
      Con decreto del Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni
    pu•   essere    dichiarata,    ove    occorra,    l'urgenza    e
    l'indifferibilit… delle opere.
      Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso
    esclusivamente privato possono  essere  dichiarati  di  pubblica
    utilit…  con  decreto  del  Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
      Per l'acquisizione patrimoniale dei  beni  immobili  necessari
    alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo
    comma, pu• esperirsi la procedura di  esproprio  prevista  dalla
    legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e  successive  modificazioni
    ed aggiunte.
      Tale procedura pu•  essere  esperita  dopo  che  siano  andati
    falliti, o non sia stato possibile effettuare,  i  tentativi  di
    bonario componimento con i proprietari dei fondi sul  prezzo  di
    vendita offerto, da valutarsi  da  parte  degli  uffici  tecnici
    erariali competenti.
      Per le aziende dipendenti dal Ministero delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni  e  per  i   concessionari   di   servizi   di
    telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennit…  di  esproprio  Š
    determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968,  n.
    325 .


    
        232.   Limitazioni   legali.    Ä    Negli    impianti    di
    telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma,  i
    fili o cavi senza  appoggio  possono  passare,  anche  senza  il
    consenso del proprietario,  sia  al  di  sopra  delle  propriet…
    pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove  non
    siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
      Il proprietario o il condominio non pu•  opporsi  all'appoggio
    di antenne, di sostegni, nonch‚ al passaggio di condutture, fili
    o  qualsiasi  altro  impianto  nell'immobile  di  sua  propriet…
    occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini
    o dei condomini.
      I fili,  cavi  ed  ogni  altra  installazione  debbono  essere
    collocati in guisa da non impedire  il  libero  uso  della  cosa
    secondo la sua destinazione.
      Il  proprietario  Š   tenuto   a   sopportare   il   passaggio
    nell'immobile di sua propriet… del personale  dell'esercente  il
    servizio  che   dimostri   la   necessit…   di   accedervi   per
    l'installazione, riparazione e manutenzione  degli  impianti  di
    cui sopra.
      Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non  Š
    dovuta alcuna indennit….


    
        233.  Servit—.  Ä  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo
    precedente, le servit— occorrenti al passaggio con appoggio  dei
    fili, cavi ed  impianti  connessi  alle  opere  considerate  dal
    precedente art. 231,  sul  suolo,  nel  sottosuolo  o  sull'area
    soprastante,  sono  imposte,  in  mancanza  del   consenso   del
    proprietario ed anche  se  costituite  su  beni  demaniali,  con
    decreto del prefetto, ai  sensi  dell'art.  46  della  legge  25
    giugno 1865, n. 2359 .
      Se trattasi di  demanio  statale,  il  passaggio  deve  essere
    consentito   dall'autorit…   competente   ed    Š    subordinato
    all'osservanza delle norme e delle condizioni da  stabilirsi  in
    apposita convenzione.


    
      234. Procedura di imposizione della servit— - Indennit…. Ä  La
    domanda, corredata dal  progetto  degli  impianti  e  del  piano
    descrittivo dei luoghi, Š diretta al prefetto.
      Il prefetto invia gli atti al genio  civile  che,  sentite  le
    parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la  indennit…
    da  pagarsi,  quando  sia  dovuta,  al  proprietario   in   base
    all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad
    esso si impone ed al contenuto della servit—.
      Il prefetto emana il decreto  di  imposizione  della  servit—,
    determinando le modalit… di esercizio dopo essersi accertato del
    pagamento o del deposito della indennit….


    
      235. Ricorso gerarchico. Ä Contro il decreto  del  prefetto  Š
    ammesso ricorso  gerarchico  al  Ministro  per  le  poste  e  le
    telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla  notificazione
    del provvedimento.


    
      236. Indennit… richiesta dopo la costituzione della servit—. Ä
    Qualora l'indennit… per servit— sia richiesta  dal  proprietario
    successivamente alla costituzione della servit— stessa, nulla  Š
    dovuto a  titolo  di  interessi  per  il  tempo  anteriore  alla
    richiesta.


    
      237.  Innovazioni  sul  fondo.  Ä  La  servit—   deve   essere
    costituita in modo da riuscire la pi— conveniente allo  scopo  e
    la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto  riguardo  alle
    condizioni delle propriet… vicine.
      Il proprietario ha  sempre  facolt…  di  fare  sul  suo  fondo
    qualunque innovazione, ancorch‚ essa importi la rimozione od  il
    diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, n‚ per
    questi  deve  alcuna  indennit…,  salvo  che  sia   diversamente
    stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio  che
    costituisce la servit— e salva,  in  ogni  caso,  l'applicazione
    dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
      Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per  esigenze
    della viabilit… degli  impianti  di  telecomunicazioni  statali,
    sulle strade ed autostrade di propriet…  dell'azienda  nazionale
    autonoma  della  strada,  e  l'utilizzazione  dei  circuiti   di
    telecomunicazioni  statali  per  il  servizio  delle  strade  ed
    autostrade medesime, sono regolati da  apposite  convenzioni  da
    stipul…rsi fra le amministrazioni interessate.
      Il proprietario che ha ricevuto una indennit… per  la  servit—
    impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato  dalla
    medesima, Š tenuto al rimborso  della  somma  ricevuta  detratto
    l'equo compenso per l'onere gi… subito.
      Da tale obbligo Š esente lo Stato per i beni di sua propriet….


    
      238.  Divieto  di  imporre  altri  oneri.   Ä   Le   pubbliche
    amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono
    imporre  per  l'impianto  o  per  l'esercizio  dei  servizi   di
    telecomunicazioni oneri o canoni che  non  siano  stabiliti  per
    legge, salvo che non  sia  diversamente  disposto  dal  presente
    decreto.


    
      239.  Occupazione  di  sedi   autostradali   da   gestire   in
    concessione  e  di  propriet…  dei  concessionari.  Ä   Per   la
    realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni
    ad uso pubblico, pu• essere occupata una sede idonea,  lungo  il
    percorso delle autostrade, gestite in concessione e di propriet…
    del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
      Per la imposizione della servit— avente come  contenuto  detta
    occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari l'urgenza ed
    indifferibilit… previsto al secondo comma dell'articolo 231.
      La servit— Š imposta con decreto del Ministro per le  poste  e
    le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici,
    presidente dell'ANAS.
      Prima  della  emanazione  del  decreto   d'imposizione   della
    servit—, il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
    trasmette all'ufficio tecnico erariale competente  un  piano  di
    massima dei lavori da eseguire.
      L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime  il  suo
    parere in  merito  e  stabilisce  la  indennit…  da  pagarsi  al
    proprietario in base all'effettiva diminuzione  del  valore  del
    fondo, all'onere che ad esso si impone  ed  al  contenuto  della
    servit—.
      Il Ministro per le  poste  e  le  telecomunicazioni  emana  il
    decreto d'imposizione della servit—, determinando le modalit… di
    esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o  del  deposito
    dell'indennit….
      Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
    viene notificato alle parti interessate.
      L'inizio del procedimento per l'imposizione della servit— deve
    essere preceduto da un tentativo  di  bonario  componimento  tra
    l'esercente del pubblico servizio  di  telecomunicazioni  ed  il
    proprietario  dell'autostrada,  previo,  in  ogni  caso,  parere
    dell'ufficio   tecnico   erariale   competente    sull'ammontare
    dell'indennit… da corrispondere per la servit— stessa.
      Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse
    provvedere all'allargamento od a modifiche e  spostamenti  della
    sede autostradale per esigenze di viabilit…, e  l'esecuzione  di
    tali lavori venisse ad interessare i cavi di  telecomunicazioni,
    ne d… tempestiva comunicazione al proprietario  di  detti  cavi,
    avendo cura di inviare la  descrizione  particolareggiata  delle
    opere da eseguire.
      In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per
    causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.).
      Il proprietario  dei  cavi  di  telecomunicazioni  provvede  a
    proprie spese e cura alla modifica dei  propri  impianti  ed  al
    loro  spostamento  sulla  nuova   sede   che   il   proprietario
    concessionario   dell'autostrada   Š   tenuto   a   mettere    a
    disposizione.
      Per quanto non espressamente stabilito nel presente  articolo,
    si  applicano  le  altre  norme  sulla  servit—  in  materia  di
    telecomunicazioni.

        Capo VII - Polizia e protezione delle telecomunicazioni

        240. Turbative ai  servizi  di  telecomunicazioni.  Ä  Fermo
    restando quanto previsto dall'art. 23 del  presente  decreto,  Š
    vietato  arrecare   disturbi   o   causare   interferenze   alle
    telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
      Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via
    amministrativa,  i  direttori  dei  circoli  delle   costruzioni
    telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di  zona
    della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti  per
    territorio.


    
      241. Prescrizioni per gli impianti  di  energia  elettrica.  Ä
    Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se  subacquea,  a
    qualunque uso  destinata  pu•  essere  costruita,  modificata  o
    spostata senza che sul relativo progetto si sia  preventivamente
    ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme
    che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della
    energia elettrica.
      Il predetto nulla-osta Š rilasciato dal direttore del  circolo
    delle costruzioni telegrafiche  e  telefoniche,  competente  per
    territorio, per le linee elettriche:
        a) di classe zero, di I classe e di  II  classe  secondo  le
    definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente  della
    Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 ;
        b) qualunque ne sia  la  classe,  quando  esse  non  abbiano
    interferenze con linee di telecomunicazioni;
        c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza  previsti
    dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge  sulle
    acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
    dicembre 1933, n. 1775.
      In questo ultimo caso  per  i  tratti  di  linee  che  abbiano
    interferenze con impianti  di  telecomunicazioni,  i  competenti
    organi  dell'amministrazione  ne  subordinano  il   consenso   a
    condizioni da  precisare  non  oltre  sei  mesi  dalla  data  di
    presentazione dei progetti.
      Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture
    subacquee di energia elettrica  e  sui  relativi  atterraggi,  Š
    necessario sempre il  preventivo  consenso  dell'Amministrazione
    che si riserva  di  esercitare  la  vigilanza  e  gli  opportuni
    controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative  spese
    sono a carico dell'esercente delle condutture.
      Nessuna  tubazione  metallica  sotterrata,  a  qualunque   uso
    destinata, pu• essere costruita, modificata o spostata senza che
    sul relativo progetto  sia  stato  preventivamente  ottenuto  il
    nulla-osta dell'Amministrazione.
      Le determinazioni su  quanto  previsto  nei  precedenti  commi
    terzo,  quarto  e  quinto  possono  essere  delegate  ad  organi
    periferici con decreto del Ministro,  sentito  il  consiglio  di
    amministrazione.


    
      242. Interferenze. Ä Il nulla-osta Š rilasciato dal  direttore
    del  circolo  delle  costruzioni  telegrafiche  e   telefoniche,
    competente  per  territorio,   per   le   tubazioni   metalliche
    sotterrate che  non  presentano  interferenze  con  impianti  di
    telecomunicazioni.
      Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati  e
    cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate  le
    norme  generali  per  gli  impianti   elettrici   del   comitato
    elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche.
      Le stesse norme di cui sopra, in  quanto  applicabili,  devono
    essere   osservate    nelle    interferenze    tra    cavi    di
    telecomunicazioni sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
      In caso di inosservanza, indipendentemente  dalla  sospensione
    dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per  il
    reato eventualmente pi— grave, il trasgressore Š punito  con  la
    sanzione amministrativa da lire 8.000 a lire 400.000 .


    
      243. Disturbi arrecati da  elettrodotti  -  Provvedimenti  per
    eliminarli. Ä Qualora, a causa di impianti di energia elettrica,
    anche se debitamente approvati  dalle  autorit…  competenti,  si
    abbia  un  turbamento  del  servizio  delle   telecomunicazioni,
    l'Amministrazione promuove, sentite  le  predette  autorit…,  lo
    spostamento degli impianti  od  altri  provvedimenti  idonei  ad
    eliminare i disturbi, a norma  dell'art.  127  del  testo  unico
    sulle acque ed impianti elettrici  11  dicembre  1933,  n.  1775
   .
      Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

                               TITOLO II
                        Dei servizi telegrafici
              Capo I - Disposizioni di carattere generale

      244. Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale.  Ä
    Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonch‚  le
    tariffe  dei  servizi  speciali,  relative   ai   telegrammi   e
    radiotelegrammi  ordinari,  sono  stabilite  e  modificate   dal
    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il
    consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il
    tesoro.


    
      245. Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico. Ä
    Gli uffici locali e le agenzie, istituiti  per  i  soli  servizi
    postali, possono essere abilitati, sulla  base  delle  direttive
    generali impartite dal competente organo centrale,  al  servizio
    telegrafico, con determinazione  del  direttore  compartimentale
    competente per territorio o dell'organo  designato  con  decreto
    del Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni,  sentito  il
    consiglio di amministrazione.
      E'  necessario  il  parere  del  circolo   delle   costruzioni
    telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
      Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.


    
      246.  Apertura  e  soppressione  degli  uffici  telegrafici  -
    Competenza. Ä L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici
    permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, Š
    disposta dal direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma
    delle poste e delle telecomunicazioni o  dall'organo  da  questo
    delegato.
      Le spese relative sono a carico  dell'Amministrazione  qualora
    ricorrano motivi di pubblico interesse.
      Rientra nella competenza del direttore provinciale  l'apertura
    di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta  di
    enti o privati che ne assumano interamente le  spese  a  proprio
    carico.


    
      247.  Elenchi  degli  abbonati  dei  servizi   telegrafici   -
    Sanzioni. Ä La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e
    la distribuzione, anche gratuita, di elenchi  o  guide  generali
    degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi  a  detti
    elenchi    o    guide,    sono    di    esclusiva     competenza
    dell'Amministrazione o dei suoi concessionari.  La  loro  stampa
    pu• essere affidata, ove necessario, direttamente  all'industria
    privata specializzata.
      Gli utenti  hanno  diritto  di  chiedere  che  siano  inserite
    gratuitamente  le  indicazioni  strettamente   necessarie   alla
    propria individuazione.
      Elenchi parziali, notiziari, bollettini  o  estratti,  possono
    essere  pubblicati,  venduti  e  distribuiti,  anche  a   titolo
    gratuito, a cura di enti o  privati  soltanto  con  il  consenso
    dell'Amministrazione.
      Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed  al
    terzo comma del presente articolo, Š punito con  la  pena  della
    sanzione amministrativa sino a lire 800.000).


    
      248. Utilizzazione degli impianti degli esercenti di  pubblico
    trasporto.   Ä   L'Amministrazione   delle   poste    e    delle
    telecomunicazioni pu• posare, sulle palificazioni  di  propriet…
    degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti  per  i
    servizi telegrafici nel numero e con le modalit…  stabilite  con
    apposita convenzione.
      Pu•, altresŤ, utilizzare con le  stesse  modalit…  e  per  gli
    stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di  propriet…  degli
    stessi esercenti.
      Gli esercenti di linee di pubblico trasporto  sono  tenuti,  a
    richiesta   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
    telecomunicazioni, a  svolgere  nei  propri  uffici,  muniti  di
    telegrafo, il servizio  telegrafico  per  il  pubblico,  con  le
    modalit… indicate da apposita convenzione.


    
      249. Esclusione di responsabilit….  Ä  Fermo  restando  quanto
    disposto nel precedente art.  6,  l'Amministrazione  non  assume
    alcuna responsabilit… per i danni arrecati a persone od a  cose,
    che  possano  derivare  o  incidentalmente  essere  causati   da
    contatti di conduttori con apparecchiature terminali  installate
    presso gli utenti dei servizi telegrafici.


    
      250. Disciplina dei servizi telegrafici. Ä Le condizioni e  le
    modalit… per  l'ammissione  ai  servizi  telegrafici  e  per  lo
    svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente  decreto
    o dal regolamento, sono stabilite con decreto del  Ministro  per
    le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di
    amministrazione.

                        Capo II - Servizio telex

      251. Ammissione  al  servizio.  Ä  Chiunque  pu•  chiedere  di
    collegarsi  alla  rete  telegrafica  a  commutazione  automatica
    dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  per
    lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche.


    
      252. Organi competenti. Ä Gli allacciamenti  alla  rete  telex
    sono  disposti,  sulla  base  di  direttive  generali  impartite
    dall'organo centrale competente, dal direttore del circolo delle
    costruzioni   telegrafiche   e   telefoniche   competente    per
    territorio.
      E' in facolt… dell'organo medesimo di  disporre  allacciamenti
    telex per periodi inferiori ad un anno.


    
      253. Contributi - Canoni - Deposito cauzionale. Ä L'utente del
    servizio  telex  deve  costituire  i   depositi   cauzionali   e
    corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del
    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il
    consiglio di amministrazione.


    
      254. Traffico  minimo.  Ä  Le  tariffe  da  applicare  per  il
    servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi  dell'art.  7
    del presente decreto, possono prevedere la  misura  dell'importo
    che l'utente dovr… annualmente corrispondere  per  garantire  un
    traffico minimo.


    
      255.  Tasse  terminali  e  di   transito   italiane   per   le
    comunicazioni  internazionali.  Ä  Le  tasse  generali  italiane
    terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono
    stabilite, a norma  del  precedente  art.  8,  con  decreto  del
    Ministero per le poste e le telecomunicazioni, di  concerto  con
    quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o  ad
    accordi con le amministrazioni interessate.


    
      256. Servizi speciali. Ä L'Amministrazione delle poste e delle
    telecomunicazioni, ha facolt…  di  autorizzare  gli  utenti  del
    servizio  telex  ad  effettuare  la  trasmissione   dei   propri
    telegranimi all'ufficio telegrafico centrale per  il  successivo
    inoltro a destinazione ed  a  ricevere,  per  lo  stesso  mezzo,
    telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.
      I  telegrammi  trasmessi  dagli  utenti  telex   agli   uffici
    telegrafici centrali sono soggetti alla  stessa  tassazione  dei
    telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione con  le
    soprattasse stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di
    concerto con il Ministro per il tesoro.


    
      257. Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni.  Ä  Il
    traffico  scambiato  dall'utente   del   servizio   telex   deve
    riguardare esclusivamente l'attivit…  di  sua  pertinenza  ed  Š
    quindi viet…to qualsiasi traffico per conto di terzi.
      L'impianto non pu• essere messo a disposizione di terzi.
      In caso di infrazione  accertata  e  regolarmente  contestata,
    l'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  potr…
    applicare una penale in misura non superiore  all'importo  della
    cauzione. In caso di  recidiva  sar…  applicata  una  penale  in
    misura  pari  all'importo  della  cauzione  e  l'Amministrazione
    stessa potr… anche procedere  alla  risoluzione  anticipata  del
    rapporto  di  utenza,  salva  la  eventuale  applicazione  delle
    sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo  comma  dell'art.
    218 del presente decreto, senza essere  tenuta  a  corrispondere
    risarcimenti o indennizzi di sorta.
      Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente,
    l'Amministrazione pu• imporre il pagamento di una  penale  nella
    misura prevista dal regolamento.


    
      258. Appoggio dei sostegni - Passaggio  di  condutture.  Ä  Il
    richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve
    installarsi  il  posto  telex,   ha   l'obbligo   di   concedere
    gratuitamente   all'Amministrazione   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni, l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle
    condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua
    propriet….
      In ogni altro caso, sono applicabili le disposizioni contenute
    nell'art. 233 del presente decreto.


    
      259. Istituzione di posti pubblici telex. Ä I  posti  pubblici
    telex   sono   istituiti   con   provvedimento   del   direttore
    compartimentale  competente   per   territorio   e   dell'organo
    designato  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
      E'  necessario  il  parere  del  circolo   delle   costruzioni
    telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.


    
      260. Controlli. Ä L'esercizio del servizio telex Š soggetto  a
    verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle  poste
    e delle telecomunicazioni. L'utente Š obbligato  a  dare  libero
    accesso nei propri uffici agli  incaricati  dell'Amministrazione
    stessa,  muniti  di  apposit…  autorizzazione,  allo  scopo   di
    vigilare  sulla  esatta  osservanza   degli   obblighi   assunti
    dall'utente medesimo.

    Capo  III  -  Collegamenti  diretti  della  rete  pubblica   per
                    trasmissioni di tipo telegrafico

      261. Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa  -
    Organo competente a rilasciarla. Ä Chiunque  intende  connettere
    apparecchiature in suo possesso a circuiti  diretti  della  rete
    pubblica per  trasmissioni  di  tipo  telegrafico,  deve  essere
    munito,  per  ciascuna  sede  operativa  cui  sono  attestati  i
    collegamenti, di atto di concessione ad uso privato.
      Detta concessione Š rilasciata dal Ministro per le poste e  le
    telecomunicazioni o  dagli  organi  designati  con  decreto  del
    Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.


    
      262. Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio. Ä Per
    il rilascio della concessione di cui al precedente art. 261, pu•
    prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.


    
      263. Canoni. Ä Gli utenti, di  cui  al  precedente  art.  261,
    debbono corrispondere un canone annuo di  concessione  per  ogni
    collegamento  attestato  a  ciascuna  sede  operativa   cui   si
    riferisce la concessione stessa, oltre ad un  canone  annuo  per
    l'uso dei collegamenti messi a loro disposizione.
      Salvo quanto espressamente stabilito dal presente  decreto,  i
    criteri per la determinazione e l'applicazione di tali canoni  e
    la loro misura sono determinati con decreto del Ministro per  le
    poste  e  le  telecomunicazioni,   sentito   il   consiglio   di
    amministrazione.
      E' necessario il concerto con il Ministro per il tesoro per  i
    canoni dovuti per l'uso di collegamenti.
      Nei confronti  degli  abbonati  al  servizio  telefonico,  che
    intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete
    telefonica a commutazione, pu•  essere  stabilito  l'obbligo  di
    corrispondere   all'Amministrazione   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni un canone annuo nella misura e con le modalit…
    previste al secondo comma.


    
      264. Deposito cauzionale. Ä Gli utenti di  cui  al  precedente
    art. 261 devono costituire,  per  ogni  sede  operativa  cui  si
    riferisce la concessione,  un  deposito  cauzionale  a  garanzia
    degli obblighi assunti.
      Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni  pu•  essere
    accordato  l'esonero  dall'obbligo  di  costituire  il  deposito
    stesso.
      Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo  le  regioni,
    le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza  e
    beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui  alla  legge
    12 febbraio 1968, n. 132 .


    
      265. Traffico  consentito  -  Inosservanza  degli  obblighi  -
    Sanzioni. Ä Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a
    disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo  telegrafico,
    pu• essere  scambiato  soltanto  traffico  di  pertinenza  degli
    utenti stessi, con assoluto divieto  di  svolgere  traffico  per
    conto di terzi.
      In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste  dal
    primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218.
      Per ogni altra violazione  degli  obblighi,  l'Amministrazione
    pu• imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal
    regolamento,  salva  in  ogni  caso  la  facolt…   di   disporre
    l'interruzione di tutti o parte dei collegamenti,  senza  essere
    tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.


    
      266. Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli  utenti  -
    Approvazione preventiva. Ä  Sui  collegamenti  diretti  messi  a
    disposizione   degli    utenti    possono    essere    applicati
    esclusivamente apparecchiature e dispositivi  approvati  in  via
    preventiva   dall'Amministrazione   delle    poste    e    delle
    telecomunicazioni.
      L'utilizzazione  di  tali  apparecchiature  e  dispositivi   Š
    subordinata all'osservanza delle prescrizioni  amministrative  e
    tecniche fissate dall'Amministrazione stessa.


    
      267.  Esonero  dal  canone  di  concessione.  Ä   I   giornali
    quotidiani e  le  agenzie  di  stampa,  nonch‚  le  regioni,  le
    province, i comuni, le Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
    beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui  alla  legge
    12  febbraio  1968,  n.   132     sono   esonerati   dalla
    corresponsione del canone di concessione di  cui  al  precedente
    articolo 263.


    
      268. Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti -
    Canoni di reciprocit…. Ä I canoni  per  l'uso  dei  collegamenti
    diretti realizzati su circuiti interurbani di  tipo  telegrafico
    dell'Amministrazione e relativi raccordi urbani  possono  essere
    ridotti fino ad un massimo del 50% per i Ministeri dell'interno,
    dei  trasporti  e  della  difesa,  nonch‚  per   gli   enti   ed
    organizzazioni che hanno diritto ad  un  trattamento  analogo  a
    quello  delle  forze  armate  italiane  in   base   ad   accordi
    internazionali.
      Tali  riduzioni  sono  subordinate  alla  condizione   che   i
    Ministeri, enti ed organizzazioni interessati accordino, per  le
    prestazioni   rese   all'Amministrazione,    agevolazioni    sui
    corrispettivi e canoni ad essi dovuti e  semprech‚,  trattandosi
    di   prestazioni   identiche,   tali   agevolazioni   consistano
    nell'applicazione di aliquote base  non  superiori  e  riduzioni
    della stessa entit….
      Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle societ…
    concessionarie di servizi telegrafici di stampa Š  accordata  la
    riduzione del 75% sui canoni stabiliti  per  l'uso  di  circuiti
    telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani.
      Nei confronti degli stessi organi di cui al  precedente  comma
    si applica, per quanto concerne  l'uso  di  circuiti  telefonici
    interurbani utilizzati per trasmissioni di tipo telegrafico,  il
    disposto dell'art. 307 del presente decreto.
      Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e
    delle societ… concessionarie dei  servizi  telegrafici  e  delle
    societ… concessionarie dei servizi telefonici, i  canoni  stessi
    vengono stabiliti in apposite convenzioni tenuto conto,  in  via
    di reciprocit…, dell'entit… e del costo delle  prestazioni  rese
    all'Amministrazione. Tali  convenzioni  sono  approvate  per  le
    societ…  concessionarie  dallo  stesso  organo   competente   al
    rilascio delle concessioni  e  per  l'Azienda  di  Stato  per  i
    servizi  telefonici   dal   Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di
    concerto con il Ministro per il tesoro.


    
      269. Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai
    concessionari. Ä Fermo restando il disposto degli articoli 261 e
    seguenti del presente decreto, i  collegamenti  diretti  di  cui
    agli  articoli  stessi,  possono  essere  messi  a  disposizione
    dell'utenza  dai   concessionari   dei   pubblici   servizi   di
    telecomunicazioni.
      Le norme, modalit… e condizioni da osservare nei rapporti  fra
    Amministrazione e concessionari sono stabilite  con  convenzione
    approvata  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.


    
      270. Durata minima per l'uso di collegamenti diretti. Ä  L'uso
    dei collegamenti diretti per trasmissioni di tipo telegrafico  Š
    ammesso, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con
    caratteristiche di continuit… per tutte le 24 ore.
      Tuttavia subordinatamente alle  esigenze  del  traffico  della
    rete pubblica a commutazione,  pu•  essere  consentito  l'uso  a
    tempo parziale dei suddetti collegamenti per  talune  ore  della
    giornata con un minimo di un'ora.
      Per periodi di utilizzazione da 8 a  24  ore  giornaliere,  il
    canone Š  dovuto  per  intero;  per  periodi  minori  di  8  ore
    giornaliere, si applica 1/8 del canone base previsto per 24 ore,
    moltiplicato  per  il  numero  delle  ore  di  utilizzazione  ed
    aumentato di 1/4 d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.
      Per utilizzazioni di durata inferiore ai 90 giorni, il  canone
    previsto in base ai commi precedenti Š maggiorato del 50%;  tale
    maggiorazione non si applica alle amministrazioni militari.
      Per l'uso invece di mezzi trasmissivi urbani, di durata sempre
    inferiore ai 90 giorni, il relativo canone  viene  stabilito  in
    maniera forfettaria. Si considerano urbani i  mezzi  trasmissivi
    compresi nell'ambito di una stessa rete telefonica urbana.
      Le utilizzazioni temporanee di cui ai precedenti  commi  hanno
    di norma carattere di continuit… per tutte le 24  ore:  solo  in
    casi eccezionali esse possono essere consentite per  talune  ore
    della giornata, come un minimo di una ora continuativa e  sempre
    subordinatamente alle esigenze di traffico della rete pubblica a
    commutazione.


    
      271. Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso  privato.
    Ä Per quanto non espressamente previsto nel presente capo e  nel
    regolamento, si applicano, in quanto compatibili,  le  norme  di
    cui ai capi II e IV  del  precedente  titolo  I,  relativi  alle
    concessioni aventi ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di
    impianti di telecomunicazioni ad uso privato.

                         Capo IV - Manutenzione

      272. Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee
    ed apparati di terzi. Ä Le amministrazioni statali gli enti ed i
    privati nei confronti dei quali l'Amministrazione delle poste  e
    delle   telecomunicazioni   effettua    la    manutenzione    di
    palificazioni e linee  telegrafiche  e  telefoniche,  nonch‚  di
    apparati telegrafici di propriet… dei medesimi,  sono  tenuti  a
    corrispondere i relativi canoni di manutenzione.
      Tali  canoni  sono  stabiliti   con   la   procedura   fissata
    dall'articolo 263 del presente decreto.
      Resta  ferma  la  facolt…  dell'Amministrazione  di  accordare
    riduzioni sui canoni di manutenzione nei confronti degli enti di
    cui al primo ed ultimo comma del precedente  art.  268  ed  alle
    condizioni indicate nell'articolo medesimo.


    
      273. Criteri per la determinazione ed applicazione dei  canoni
    di manutenzione. Ä I canoni di manutenzione di cui al precedente
    art.  272  sono  comprensivi  delle  spese  occorrenti  per   la
    rimozione dei  guasti  e  per  la  ordinaria  manutenzione,  ivi
    inclusi il taglio delle piante ingombranti, la  regolazione  dei
    fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.
      Non  sono  invece  comprese  nei  predetti  canoni,  e   vanno
    liquidate a parte:
        a) le  spese  per  eventuali  spostamenti,  modificazioni  o
    riparazioni delle linee che si rendano necessarie  per  esigenze
    proprie    dell'Amministrazione    delle    poste    e     delle
    telecomunicazioni o  che  derivino  dalla  esecuzione  di  opere
    pubbliche o di interesse  pubblico,  o  dall'applicazione  degli
    articoli 231 e seguenti del presente decreto;
        b) le spese di riparazioni  che  si  rendano  necessarie  in
    conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a  fatto
    non  imputabile  all'Amministrazione   delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni;
        c)  le  spese  occorrenti  per  il  cambio  dei  conduttori,
    porta-isolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e
    regolare esercizio;
        d) le maggiori  spese  occorrenti  per  la  manutenzione  di
    tronchi di linee speciali intesi come tali quelli sui quali  non
    risultino posati conduttori  di  propriet…  dell'Amministrazione
    delle poste e delle telecomunicazioni.
      Nella determinazione della quota di spese di cui alla  lettera
    d),   si   tiene   conto   dei    maggiori    oneri    sostenuti
    dall'Amministrazione nei casi in cui i  tronchi  speciali  siano
    notevolmente    distanti    dalle     linee     di     propriet…
    dell'Amministrazione   stessa   o   risultino,    per    ragioni
    topografiche o di altro  genere,  difficilmente  accessibili  al
    personale di manutenzione.
      Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a),  b),
    c) e d) sono inoltre a carico  degli  interessati  le  quote  di
    surrogazione del personale e la quota di spese generali.
      Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto,  i
    criteri per la determinazione e  l'applicazione  dei  canoni  di
    manutenzione, sono stabiliti con decreto  del  Ministro  per  le
    poste  e  le  telecomunicazioni,   sentito   il   consiglio   di
    amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.


    
      274. Manutenzione  a  carattere  temporaneo.  Ä  I  canoni  di
    manutenzione di cui al precedente art. 272 sono applicabili solo
    quando la manutenzione Š  affidata  alla  Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni con carattere  di  continuit…  e
    comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per  periodi
    minori sono rimborsate le spese a piŠ di lista, al  cui  importo
    vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota
    di spese generali.
      Per la manutenzione di palificazioni sulle quali  sono  posati
    conduttori di propriet… di pi— enti o privati,  l'intero  canone
    di    manutenzione    della    palificazione    Š    corrisposto
    all'Amministrazione dal proprietario della palificazione,  salvo
    rivalsa nei confronti di terzi che utilizzano la palificazione.
      I   proprietari   dei   singoli    conduttori    corrispondono
    direttamente  all'Amministrazione  il  canone  di   manutenzione
    relativo ai conduttori stessi.

                               TITOLO III
                         Dei servizi telefonici
                  Capo I - Concessioni ad uso pubblico

      275. Canoni di concessione. Ä Il canone annuo da pagarsi  allo
    Stato  dai  concessionari  dei  servizi   telefonici   a   norma
    dell'articolo 188 non potr… essere stabilito in misura inferiore
    al 3 per cento degli introiti  lordi  delle  rispettive  societ…
    concessionarie, risultanti dal  bilancio  annuale,  riferiti  ai
    servizi dati in concessione .

                  Capo II - Concessioni ad uso privato

      276.  Concessioni  ad  uso  privato  -   Definizione.   Ä   La
    concessione  di  linee  telefoniche  private  Š  limitata   alla
    corrispondenza tra i fondi del  medesimo  concessionario  o  tra
    fondi di uno o  di  altro  concessionario,  ed  Š  data  ad  uso
    esclusivo di determinate persone o enti per le comunicazioni che
    interessino le persone e gli  enti  stessi,  secondo  i  criteri
    stabiliti dal precedente art. 214.
      Le linee suddette non possono venire  poste  in  comunicazione
    con altre linee telefoniche private, salvo il  caso  in  cui  il
    collegamento avvenga per il servizio di elettrodotti, oleodotti,
    acquedotti,  gasdotti,  fra   loro   interconnessi,   anche   se
    appartenenti a concessionari diversi.
      Le  linee  telefoniche  private,  adibite  ad  un  determinato
    servizio, non possono essere collegate con quelle adibite ad  un
    servizio diverso.


    
      277. Misura del canone. Ä La misura dei canoni annuali per  le
    concessioni di linee telefoniche ad uso privato Š  stabilita  in
    L.  20.000  per  ogni  circuito  di  comunicazione  fino  a  tre
    chilometri con due telefoni ed in L. 2.000 per ogni chilometro o
    frazione in pi— dei primi tre e per ogni  telefono  in  pi—  dei
    primi due.
      Detto canone Š raddoppiato per le linee telefoniche a servizio
    di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e
    per tutte le linee ed impianti  che  si  svolgono  in  territori
    appartenenti a comuni diversi.
      Le linee  telefoniche  private  a  servizio  di  elettrodotti,
    oleodotti, acquedotti e gasdotti, appartenenti  a  concessionari
    diversi e tra loro interconnesse, sono  soggette  ad  un  canone
    annuo pari a L. 65.000 per ogni punto di interconnessione e  per
    ciascun  concessionario,  oltre  al  canone  di  cui  al   comma
    precedente.
      Per  la  futura  revisione  dei  canoni  di  cui  al  presente
    articolo, si provvede con decreto del Ministro per le poste e le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.


    
      278. Canone per linee ad uso comune di due  utenti.  Ä  Se  le
    linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno  di
    questi Š tenuto a pagare il canone relativo.
      Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due  utenti,  di
    cui uno situato in territorio  italiano  e  l'altro  situato  in
    territorio straniero, l'utente situato in territorio italiano  Š
    responsabile del canone dovuto dall'utente situato in territorio
    straniero, per il tratto di linea telefonica posto in territorio
    italiano.


    
      279. Collegamento alla rete  pubblica.  Ä  I  concessionari  e
    l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere ai
    proprietari di linee telefoniche ad uso privato il  collegamento
    delle dette linee alle reti telefoniche pubbliche di  rispettiva
    pertinenza, alle condizioni stabilite nel regolamento.


    
      280. Impianti telefonici  ad  onde  guidate.  Ä  L'obbligo  di
    chiedere la concessione e di pagare  il  canone  a  norma  degli
    articoli precedenti sussiste anche per gli  impianti  telefonici
    ad onde guidate per uso privato. Quando gli  impianti  anzidetti
    sono  a  servizio  di  linee  adibite  al  trasporto   ed   alla
    distribuzione di energia elettrica, o sono situati su  territori
    di comuni diversi, il canone da corrispondersi Š raddoppiato.

                 Capo III - Servizio telefonico urbano

      281. Definizione e limiti della rete urbana. Ä La rete  urbana
    comprende di regola il  territorio  di  un  solo  comune  e  pu•
    estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro.
      Per comprendere nella rete urbana territori di comuni diversi,
    ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che  il
    concessionario ottenga l'autorizzazione dell'Amministrazione.
      Il Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ha  la
    facolt… di imporre al concessionario di  servizi  telefonici  ad
    uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti  urbane  quando
    ricorrano speciali condizioni  da  determinarsi  negli  atti  di
    concessione.


    
      282. Obbligo dell'abbonato di assunzione di  nuova  utenza.  Ä
    L'esercente il servizio  ha  diritto  di  chiedere  all'abbonato
    l'assunzione in abbonamento di altre linee qualora  accerti  che
    il numero delle  chiamate  non  seguite  da  comunicazione,  per
    l'occupazione delle linee  di  cui  gi…  dispone,  risulti  cosŤ
    elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio.
      In  caso  di  contestazione  decide  l'ispettorato   di   zona
    dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici  territorialmente
    competente.


    
      283. Abbonamento al servizio. Ä La  richiesta  di  abbonamento
    telefonico implica accettazione di tutte le norme  e  condizioni
    contenute nel regolamento di servizio.
      Il regolamento di servizio deve essere approvato  con  decreto
    del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la polizza di
    abbonamento non deve contenere condizioni in  contrasto  con  il
    regolamento stesso e con le leggi vigenti.
      La durata dell'abbonamento Š disciplinata dal  regolamento  di
    servizio.
      Le polizze di  abbonamento  alle  reti  urbane  o  alle  linee
    interurbane esercitate direttamente  dallo  Stato,  sono  esenti
    dalle imposte di registro e di bollo.


    
      284.  Impianti  supplementari   ed   accessori   da   eseguire
    dall'esercente. Ä [Il concessionario Š obbligato a collegare  su
    richiesta  degli  abbonati,  entro  i   limiti   stabiliti   dal
    regolamento,  uno  o  pi—  apparecchi,  in  derivazione  interna
    dell'apparecchio  principale,   o   impianti   accessori,   alle
    condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e
    noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e
    le telecomunicazioni, di concerto  con  quello  per  il  tesoro]
    .


    
      285. Impianti interni,  supplementari  ed  accessori.  Ä  [Gli
    abbonati hanno facolt…, nei limiti e con le  modalit…  stabilite
    nel  regolamento,  di  provvedere  direttamente  o  di  servirsi
    dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura  e  messa
    in opera delle  apparecchiature  terminali,  non  facenti  parte
    dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente  a
    comunicare  con  la  rete  telefonica  pubblica   nonch‚   delle
    condutture  ed  accessori  relativi,   salvo   il   collaudo   e
    l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente.
      La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata
    dal titolare  dell'abbonamento  che  dovr…  provvedervi  tramite
    l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in
    possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialit… e
    complessit… dell'impianto da affidare in manutenzione.
      Le  amministrazioni  statali  possono  provvedere,  anche  con
    personale   specializzato   alle   proprie   dipendenze,    alla
    manutenzione delle apparecchiature terminali non  facenti  parte
    dell'impianto  principale,  restando   a   cura   dell'esercente
    soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto  principale]
    .


    
      286. Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico  di
    abbonato. Ä L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve
    o  d…  modo  ad  altri  di  servirsi  del  suo  apparecchio  per
    comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare
    molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento
    senza diritto alla restituzione del canone e  senza  abbuono  di
    quello che dovesse ancora pagare a termine di  contratto,  salva
    ogni altra responsabilit… prevista dalle leggi vigenti.


    
      287. Pubblicazione,  vendita  e  distribuzione  degli  elenchi
    degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone.
    Ä La pubblicazione, sotto  qualsiasi  forma,  la  vendita  e  la
    distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche
    urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti
    sono  riservate  esclusivamente   all'esercente   del   servizio
    telefonico, il quale dovr… pubblicare, ogni  anno,  gli  elenchi
    dei propri abbonati.


    
      288.  Pubblicazione,  vendita  e   distribuzione   dell'elenco
    generale degli abbonati  alle  reti  telefoniche  urbane.  Ä  La
    pubblicazione,  sotto  qualsiasi  forma,   la   vendita   e   la
    distribuzione dell'elenco generale di tutti gli  abbonati  della
    Repubblica o di guide telefoniche generali o  di  estratti  sono
    riservate esclusivamente  all'Amministrazione  che  vi  provvede
    direttamente, oppure per concessione ad uno  degli  istituti  di
    previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.
      I  concessionari  dei  servizi  telefonici  sono  obbligati  a
    fornire i dati e le notizie necessari nei  modi  e  nei  termini
    stabiliti dall'Amministrazione.


    
      289. Inserimento in guide  ed  annuari  di  numeri  telefonici
    degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane. Ä  E'
    consentito l'inserimento  di  guide  turistiche  o  commerciali,
    annuari   ed   albi   professionali   di    numeri    telefonici
    corrispondenti a persone ed  enti  in  detti  elenchi  nominati,
    semprech‚ gli elenchi medesimi non consistano in  meri  estratti
    delle pubblicazioni indicate nei precedenti artt. 287 e 288.


    
      290. Divieto di pubblicazione, vendita e  distribuzione  degli
    elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane -  Sanzioni.
    Ä Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento
    o  gratuitamente,  elenchi  di  abbonati  al   telefono,   sotto
    qualsiasi  forma  o  denominazione,  o  altre  pubblicazioni  in
    contravvenzione alle disposizioni  degli  artt.  287  e  288,  Š
    punito con  la  sanzione  amministrativa  fino  a  lire  800.000
    .
      Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si
    trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.

               Capo IV - Servizio telefonico interurbano

      291. Pagamento  delle  tasse  -  Conversazioni  a  credito.  Ä
    Nessuno  pu•  essere  ammesso  a   corrispondere   sulle   linee
    interurbane se prima non abbia pagato la tassa relativa.
      Le  conversazioni  interurbane  possono  essere  effettuate  a
    credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste  per
    gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine  pubblico  o  per
    altra grave necessit… pubblica.
      In  tal  caso  il  funzionario  od  agente,  che  richiede  la
    conversazione, deve documentare la propria qualit… e dichiarare,
    sotto la propria  responsabilit…,  che  la  conversazione  Š  di
    servizio e urgente.


    
      292.  Pagamento  anticipato  del   servizio.   Ä   Quando   le
    conversazioni  interurbane  hanno  luogo  dal  domicilio   degli
    abbonati alla rete  urbana  o  dai  posti  telefonici  pubblici,
    l'esercente la rete potr… esigere direttamente  dai  richiedenti
    una soprattassa nella misura stabilita con decreto dal  Ministro
    per le poste e le telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di
    amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
      L'abbonato che intende  effettuare  comunicazioni  interurbane
    dal domicilio Š tenuto, su richiesta dell'esercente la  rete,  a
    versare anticipatamente una somma  riferita  alle  comunicazioni
    che presumibilmente domander… in  un  periodo  corrispondente  a
    quello di fatturazione, con  l'obbligo  di  reintegrarla  quando
    risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo  di
    fatturazione Š determinato nel regolamento di servizio di cui al
    precedente art. 283.
      Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali  non  sono
    tenuti a tale versamento: essi sono  per•  tenuti  al  pagamento
    delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di
    tempo accordato agli utenti privati.


    
      293. Riscossione degli importi per i servizi resi  all'utenza.
    Ä  L'esercente  la  rete  telefonica   urbana   risponde   verso
    l'esercente  la   rete   interurbana,   delle   tasse   per   le
    conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro  domicilio
    o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici  dello  stesso
    esercente la rete urbana.


    
      294. Servizi notturni in abbonamento  -  Prenotazioni  ad  ora
    fissa per la stampa.  Ä  Nelle  ore  notturne,  subordinatamente
    all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per
    comunicazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e  per  non
    meno  di  30  giorni  consecutivi,  fra  due  posti   telefonici
    determinati.
      Gli   abbonamenti   per   comunicazioni   internazionali    ed
    intercontinentali sono invece, soggetti alle condizioni previste
    dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.
      L'Amministrazione ha la facolt… di sospendere  l'esercizio  di
    tali abbonamenti per ragioni tecniche di servizio.
      E' data facolt… all'Amministrazione di emanare le norme per la
    concessione   alla   stampa,   durante   l'orario   diurno,   di
    prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribasso sulle  tariffe
    ordinarie.

                  Capo V - Circuiti telefonici diretti

      295. Utilizzazione di circuiti telefonici diretti. Ä  Chiunque
    pu• chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a
    punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due  sedi  di
    sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane
    diverse.
      Il collegamento telefonico diretto punto a  punto  pu•  essere
    richiesto anche fra due  sedi  di  pertinenza  di  due  soggetti
    diversi.
      Il collegamento telefonico diretto punto a  punto  pu•  essere
    dato  in  uso  compatibilmente  con  le  esigenze  del  pubblico
    servizio sulla rete a commutazione.


    
      296.   Interconnessione.   Ä   L'esercente   pu•    consentire
    l'interconnessione di pi— collegamenti punto a punto in  uso  ad
    uno stesso utente; in tal  caso  l'esercente  provvede  a  tutto
    quanto necessario per la  predisposizione  ed  il  funzionamento
    della interconnessione.
      L'utente Š tenuto a corrispondere  per  l'interconnessione  un
    canone supplementare.
      Il collegamento non pu• essere messo a disposizione di terzi e
    deve venir utilizzato esclusivamente per  la  corrispondenza  di
    pertinenza dell'utente.


    
      297. Tariffe per l'uso di collegamenti diretti. Ä  Le  tariffe
    per l'uso, per il contributo impianto, per  il  trasloco  e  per
    l'interconnessione dei collegamenti oggetto  del  presente  Capo
    sono stabilite con decreto  del  Ministro  per  le  poste  e  le
    telecomunicazioni, sentito il  consiglio  d'amministrazione,  di
    concerto con il Ministro per il tesoro.


    
      298. Modalit… di esecuzione. Ä Le modalit…  di  esecuzione  di
    quanto disposto  dai  precedenti  articoli  sono  stabilite  nel
    regolamento.

                       Capo VI - Servizi speciali

      299. Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato.
    Ä Gli abbonati al servizio  telefonico  possono  utilizzare  gli
    apparecchi in loro utenza per inoltrare e  ricevere  telegrammi,
    tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo  le  norme
    stabilite nel regolamento.
      Essi non sono  tenuti  a  costituire  uno  speciale  deposito,
    quando risultino gi… aderenti al servizio interurbano, ai  sensi
    dell'art. 292.
      L'istituzione di uffici di fonodettatura  e  le  modalit…  del
    servizio sono stabilite  dalla  stessa  Amministrazione,  previa
    intesa con l'esercente telefonico.


    
      300.  Svolgimento   del   servizio   telegrafico   da   uffici
    telefonici. Ä Nelle localit… dotate di  ufficio  telefonico,  ma
    sprovviste di servizio telegrafico, ed in  quelle  con  servizio
    telegrafico    ad    orario    ridotto,     Š     in     facolt…
    dell'Amministrazione,  d'intesa  con  il  gestore  del  servizio
    telefonico, di disporre che il servizio telegrafico venga svolto
    dall'ufficio telefonico  con  le  modalit…,  i  limiti  ed  alle
    condizioni stabilite in apposita convenzione.


    
      301. Riscossione dei proventi telegrafici. Ä Il concessionario
    del   servizio   telefonico    risponde    direttamente    verso
    l'Amministrazione delle somme a questa dovute per  i  telegrammi
    in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti  telefonici
    pubblici.


    
      302.  Servizio  commissioni   telefoniche.   Ä   Sulle   linee
    telefoniche  interurbane  Š  ammesso,  compatibilmente  con   le
    esigenze del traffico ordinario, il servizio  delle  commissioni
    per telefono.
      La commissione deve essere formulata in linguaggio  chiaro  ed
    in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.
      Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.


    
      303. Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti
    o privati. Ä L'apertura di posti telefonici pubblici  permanenti
    o temporanei su richiesta di enti o privati Š consentita  purch‚
    i richiedenti ne assumano interamente le spese.

                     Capo VII - Tariffe telefoniche
               Sezione I - Tariffe per il servizio urbano

        304. Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane.  Ä
    [Le  tariffe  di  abbonamento  alle  reti  telefoniche   urbane,
    comprese quelle per compensi  impianti,  traslochi  o  subentri,
    come pure le tariffe  riguardanti  gli  impianti  interni  e  le
    eventuali  successive  variazioni,  nonch‚  le  norme   comunque
    necessarie per la loro applicazione, sono approvate con  decreto
    del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le
    poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per  il
    tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri].


    
      305. Tipi di tariffa urbana. Ä  Il  Ministero  delle  poste  e
    delle telecomunicazioni Š autorizzato ad introdurre  il  sistema
    delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane,  quando
    le  condizioni  tecniche  dei  rispettivi  impianti   consentano
    l'applicazione di tale sistema.

            Sezione II - Tariffe per il servizio interurbano

      306. Tariffe interurbane - Riduzioni. Ä  [Le  tariffe  per  il
    servizio telefonico interurbano sono stabilite con  decreto  del
    Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro  per  le
    poste   e   le   telecomunicazioni,   sentito    il    consiglio
    d'amministrazione, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,
    sentito il Consiglio dei Ministri] .
      E'  data   facolt…   al   Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro  per
    il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciale
    riduzioni sulle  tariffe  telefoniche  interurbane,  nei  limiti
    stabiliti dal  regolamento,  in  determinati  giorni  nelle  ore
    notturne e per i servizi in abbonamento di cui  al  primo  comma
    dell'art. 294.


    
      307. Agevolazioni per la stampa. Ä Con la  procedura  prevista
    dall'art. 306 possono essere accordate particolari  agevolazioni
    alla stampa, sia tariffarie, sia nelle modalit… di utilizzazione
    dei circuiti.


    
      308. Modalit… di ripartizione delle tariffe. Ä Con decreto del
    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il
    consiglio  di  amministrazione,  sono  stabiliti  i  criteri  di
    ripartizione degli introiti relativi a servizi resi da pi— di un
    esercente.

              Sezione III - Tariffe per i servizi speciali

      309. Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono.  Ä
    L'inoltro dei telegrammi per telefono pu•  essere  assoggettato,
    oltrech‚ alle ordinarie tasse telegrafiche, ad  una  soprattassa
    che tenga conto della relativa prestazione.
      E'   in   facolt…   dell'Amministrazione   stabilire   analoga
    soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi  da  parte  degli
    abbonati.
      L'ammontare della soprattassa Š determinato  con  decreto  del
    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il
    consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il
    tesoro.


    
      310.  Ripartizione  della  soprattassa   fra   gli   esercenti
    interessati. Ä La  ripartizione  della  soprattassa  di  cui  al
    precedente articolo 309  fra  l'Amministrazione  delle  poste  e
    delle telecomunicazioni e l'esercente il servizio  telefonico  Š
    stabilita mediante convenzione fra gli esercenti dei due servizi
    interessati, secondo criteri che tengano conto  della  effettiva
    entit… della rispettiva prestazione.
      Quando  il  servizio  non  comporta  l'applicazione   di   una
    soprattassa,   la   partecipazione   al   prodotto   da    parte
    dell'esercente  il  servizio   telefonico   Š   regolata   dalla
    convenzione di cui al comma precedente.


    
      311. Tariffe per il servizio  commissioni.  Ä  La  tariffa  da
    corrispondersi per le commissioni per telefono Š  stabilita  con
    decreto del  Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,
    sentito il  consiglio  d'amministrazione,  di  concerto  con  il
    Ministro per il tesoro.
      Quando la commissione  impegni  contemporaneamente  tratti  di
    linee interurbane statali e  dei  concessionari,  nulla  sar…  a
    questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.
      Spetta, invece,  al  concessionario  una  percentuale  per  il
    servizio di accettazione nella misura  da  stabilirsi  nei  modi
    sopra indicati.

      Capo VIII - Disposizioni speciali a favore degli enti locali

      312. Impianti di reti urbane con  il  concorso  dei  comuni  o
    altri enti. Ä Nelle zone accordate in concessione,  i  comuni  o
    gli altri enti interessati possono esigere  dal  concessionario,
    fuori dei  casi  previsti  dall'art.  281,  l'impianto  di  reti
    telefoniche urbane col concorso della met… nella spesa relativa,
    quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro.
      Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione
    di reti urbane, gi… esistenti, a comuni  il  cui  capoluogo  sia
    compreso  nell'ambito   prescritto   nell'art.   281,   mediante
    istituzione di posti telefonici pubblici.
      Il concessionario pu•,  peraltro,  subordinare  la  esecuzione
    dell'impianto  alla  condizione   che   i   comuni   interessati
    forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.


    
      313.  Manutenzione   degli   impianti.   Ä   L'esercizio,   la
    sorveglianza  e  la  manutenzione  degli  impianti   urbani   ed
    interurbani, eseguiti col concorso, a fondo  perduto,  totale  o
    parziale, delle regioni, delle provincie o dei comuni o di altri
    enti sono interamente a  carico  del  concessionario,  al  quale
    appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti  prodotti
    resta  fermo  l'obbligo  del  pagamento  del   canone   previsto
    dall'art. 275.

                               TITOLO IV
                       Dei servizi radioelettrici
              Capo I - Disposizioni di carattere generale

      314. Servizi radioelettrici.  Ä  Ricadono  sotto  il  presente
    titolo le radiodiffusioni, nonch‚ le trasmissioni,  emissioni  e
    ricezioni effettuate a mezzo di  onde  radioelettriche,  escluse
    quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche
    ad uso pubblico.


    
      315.  Stazione  radioelettrica.  Ä  Si  intende  per  stazione
    radioelettrica uno  o  pi—  trasmettitori  o  ricevitori  od  un
    complesso di trasmettitori e ricevitori, nonch‚  gli  apparecchi
    accessori   necessari   per   effettuare    un    servizio    di
    radiocomunicazione in un determinato punto.


    
      316. Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato. Ä  Per
    l'impianto e l'esercizio di stazioni  radioelettriche  da  parte
    delle amministrazioni dello Stato il consenso  di  cui  all'art.
    184  Š  subordinato  alla  accettazione  delle   caratteristiche
    tecniche  stabilite  per  l'impianto   e   delle   modalit…   di
    svolgimento del traffico.


    
      317. Organizzazione dei servizi radioelettrici  terrestri  per
    la   sicurezza   della   navigazione   marittima   -    Stazioni
    radioelettriche ad uso militare. Ä Fermo  restando  il  disposto
    della legge 30 gennaio  1963,  n.  141  ,  in  materia  di
    sicurezza    della    navigazione    aerea,    la     competenza
    sull'organizzazione   dei   servizi   radioelettrici   terrestri
    inerenti alla sicurezza della navigazione  marittima  spetta  al
    Ministero della marina mercantile, il quale, per lo  svolgimento
    di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle
    stazioni radio costiere dell'Amministrazione delle poste e delle
    telecomunicazioni, cui devono  essere  rimborsate  le  spese,  a
    norma del precedente art. 19.
      Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni  ad  uso  militare
    provvede direttamente il Ministero della difesa.


    
      318. Licenza di esercizio.  Ä  Presso  ogni  singola  stazione
    radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere
    conservata l'apposita  licenza  rilasciata  dall'Amministrazione
    delle poste e delle telecomunicazioni.
      Per le stazioni riceventi del servizio di  radiodiffusione  il
    titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.


    
      319. Norme tecniche per gli impianti. Ä Tutti gli impianti  in
    concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a
    cura delle amministrazioni dello Stato, devono  rispondere  alle
    norme  tecniche  vigenti  in  materia   ed   essere   costituiti
    esclusivamente  da  apparecchiature  omologate   o   autorizzate
    dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni .


    
      320. Importazione definitiva di  materiali  radioelettrici.  Ä
    L'importazione, da  tutti  o  da  determinati  Stati  esteri  di
    apparecchi e materiali radioelettrici pu• essere assoggettata  a
    speciali  autorizzazioni  da  rilasciarsi   dall'Amministrazione
    delle poste e delle telecomunicazioni.
      I tipi di apparecchi e le categorie  di  materiali,  nonch‚  i
    paesi  per  i  quali  sia  necessaria  l'autorizzazione  di  cui
    trattasi, saranno determinati con decreto del  Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni, di concerto  con  i  Ministri  per
    l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio  con
    l'estero e per le finanze.


    
      321. Elenchi dei  concessionari.  Ä  La  pubblicazione,  sotto
    qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di
    elenchi  o  guide  generali  dei   concessionari   dei   servizi
    radioelettrici ed i supplementi  di  elenchi  o  guide  sono  di
    esclusiva competenza dell'Amministrazione. La  loro  stampa  pu•
    essere  affidata,  ove  necessario,  direttamente  all'industria
    privata specializzata.
      Si applicano le norme di cui  al  terzo  e  quarto  comma  del
    precedente art. 247.

    Capo  II  -  Concessioni  di  stazioni  radioelettriche  ad  uso
                                privato


    Sezione I - Concessione di collegamenti in ponte  radio  ad  uso
                                privato

      322.  Condizioni  per  il  rilascio   della   concessione.   Ä
    L'impianto e l'esercizio  di  stazioni  radioelettriche  ad  uso
    privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di  cui
    agli articoli 213 e 214.
      Possono essere rilasciate nella forma  di  cui  all'art.  213,
    indipendentemente dai limiti di cui  all'art.  214,  concessioni
    per la ricezione, anche  dall'estero,  di  radiotrasmissioni  di
    informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e
    di borsa.
      Titolari  della  concessione  possono  essere   esclusivamente
    organi di stampa quotidiana o periodica,  agenzie  o  uffici  di
    informazione,  rappresentanze  diplomatiche,  organizzazioni  di
    radiodiffusione o di televisione.


    
      323. Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso  privato.
    Ä  I  canoni  per  le  concessioni   a   privati   di   stazioni
    radioelettriche di cui alla presente  sezione  sono  determinati
    con decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,
    sentito il consiglio di amministrazione.
      Nel caso in cui  coesista  con  il  collegamento  concesso  il
    corrispondente mezzo trasmissivo  della  Amministrazione  o  dei
    concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il  canone  deve
    essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione  fosse
    fornita dal gestore, dedotta una  equa  quota  per  rimborso  di
    spese di impianto e di manutenzione.
      I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per  i
    collegamenti radio a sussidio di attivit… che siano attinenti in
    modo particolare alla sicurezza delle persone.


    
      324.  Interconnessione.  Ä  Spetta  all'Amministrazione  delle
    poste  e   delle   telecomunicazioni   autorizzare   l'eventuale
    collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche
    e telefoniche per uso privato,  alle  condizioni  stabilite  nel
    regolamento.
      E' in ogni caso vietata la possibilit… di interconnessione  in
    qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.


    
      325. Concessione per  l'impianto  e  l'esercizio  di  stazioni
    radioelettriche  da  parte  di  aziende,  istituzioni  ed   enti
    stranieri. Ä La concessione per l'impianto e  l'esercizio  delle
    stazioni  radioelettriche  di  cui  all'art.  322  del  presente
    decreto pu• essere accordata dall'Amministrazione, previo parere
    favorevole dei Ministeri degli affari  esteri,  della  difesa  e
    dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti  non  in  possesso
    del requisito della nazionalit… italiana previsto dall'art.  186
    del presente decreto a condizione di reciprocit… da parte  degli
    Stati esteri di appartenenza.
      La concessione Š accordata per un periodo non superiore ad  un
    anno, salvo rinnovo.

    Sezione  II  -  Concessioni  alle  rappresentanze   diplomatiche
                               straniere

      326.  Condizioni  per  il   rilascio   della   concessione   -
    Reciprocit…. Ä La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni
    trasmittenti e riceventi pu• essere accordata, a  condizioni  di
    reciprocit…, da accertarsi dal Ministero  degli  affari  esteri,
    alle   rappresentanze   diplomatiche   straniere   situate   sul
    territorio italiano, limitatamente alla sede in cui  trovasi  la
    cancelleria diplomatica, con le norme e le modalit… indicate nei
    successivi articoli.
      Analoga   concessione   pu•   essere   accordata   agli   enti
    internazionali, cui in virt— di  accordi  internazionali,  siano
    riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di
    comunicazioni analoghe a quelle  spettanti  alle  rappresentanze
    diplomatiche.
      Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con  i  quali
    siano  intervenuti  accordi,  che  regolano  anche  la   materia
    dell'impianto  e  dell'esercizio  di  stazioni  radioelettriche,
    installate o da  installarsi  nelle  sedi  delle  rappresentanze
    stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di  concessione,
    salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per  quanto  in
    essi non disciplinato.


    
      327. Condizioni  per  il  rilascio  della  concessione.  Ä  La
    concessione di cui al precedente  articolo,  fermo  restando  il
    disposto dell'ultimo  comma  dell'articolo  stesso,  pu•  essere
    accordata  in   seguito   alla   stipulazione   di   un'apposita
    convenzione   da   sottoscriversi   dal    responsabile    della
    rappresentanza  diplomatica  straniera,  nella  quale   dovranno
    essere inserite le seguenti clausole:
        a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere  limitato
    al  traffico  ufficiale   di   servizio   della   rappresentanza
    diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di
    stampa ed i messaggi  personali  e  qualsiasi  collegamento  con
    altri paesi;
        b) la potenza della stazione trasmittente  non  deve  essere
    superiore a quella necessaria per il collegamento con  lo  Stato
    di appartenenza;
        c)  l'esercizio  della  stazione  deve  essere  affidato   a
    personale tecnicamente idoneo;
        d)  l'esercizio  della  stazione  non  deve  in  alcun  modo
    interferire o  disturbare  i  servizi  di  telecomunicazioni  in
    Italia;
        e) l'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni
    pu•  prescrivere  particolari  accorgimenti   tecnici   per   la
    eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
    dall'esercizio della stazione  e,  in  caso  di  persistenza  di
    questi, sospendere la concessione o revocarla;
        f) la stazione non pu•  far  uso  di  frequenze  diverse  da
    quelle  assegnate  dall'Amministrazione  delle  poste  e   delle
    telecomunicazioni.
      Qualora le  stazioni  radioelettriche  installate  nelle  sedi
    diplomatiche  italiane  all'estero   siano   suscettibili,   per
    speciali accordi intervenuti o per  legge  interna  dello  Stato
    straniero, di essere sottoposte a ispezione  e  a  controlli  da
    parte delle autorit… di quel paese, analoga potest… di ispezione
    e di controllo dovr… essere stabilita nella convenzione  che  la
    rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipuler…
    con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio  di  stazioni
    radioelettriche nella propria sede diplomatica.


    
      328. Istanza per il  rilascio  della  concessione.  Ä  Per  il
    rilascio  della  concessione  di  cui   all'articolo   326,   le
    rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero
    degli affari esteri, specificando le localit…  di  impianto,  le
    caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
      La concessione Š rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
    delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del  Ministero
    degli affari esteri.
      L'atto di concessione  deve  specificare  le  condizioni  alle
    quali Š subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati,  il
    termine di scadenza e le modalit… per l'eventuale rinnovo.


    
      329.  Revoca  delle  concessioni.  Ä  Le  concessioni  di  cui
    all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da
    parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole
    stabilite nella convenzione.
      Esse possono, altresŤ, essere revocate, sospese o sottoposte a
    particolari modalit… di esercizio, in caso  di  gravi  necessit…
    pubbliche, con provvedimento insindacabile  dell'Amministrazione
    delle poste e delle telecomunicazioni,  da  comunicarsi  per  il
    tramite del Ministero degli affari esteri.

    Sezione III - Concessioni di impianto ed esercizio  di  stazioni
                            di radioamatore

      330. Stazioni di radioamatore. Ä L'impianto e  l'esercizio  di
    stazioni di radioamatore possono essere concessi  in  conformit…
    delle norme sulle concessioni contenute nel presente  decreto  e
    nel relativo regolamento.
      L'attivit…  del  radioamatore  consiste  nello   scambio,   in
    linguaggio chiaro  o  con  l'uso  di  codici  internazionalmente
    ammessi, con altri  radioamatori  autorizzati,  di  messaggi  di
    carattere  tecnico,  riguardanti  esperimenti  radioelettrici  a
    scopo di studio e di istruzione individuale  e  osservazioni  di
    indole puramente personale che, per la loro  scarsa  importanza,
    non   giustifichino    l'uso    dei    servizi    pubblici    di
    telecomunicazioni.


    
      331. Cittadinanza. Ä Oltre che agli altri  requisiti  indicati
    nel regolarnento,  per  i  titolari  delle  concessioni  di  cui
    all'articolo  precedente   Š   richiesto   il   possesso   della
    cittadinanza italiana.
      Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:
        a) per i richiedenti che siano  cittadini  di  Stati  membri
    della Comunit… economica europea e di Stati membri del Consiglio
    di Europa,  che  abbiano  depositato  il  proprio  strumento  di
    ratifica della convenzione europea di  stabilimento,  firmato  a
    Parigi il 13 dicembre 1955;
        b) nei confronti dei  richiedenti  che  siano  cittadini  di
    Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.


    
      332. Validit… delle concessioni - Canoni. Ä La concessione per
    l'impianto e l'esercizio di stazioni di  radioamatore  Š  valida
    cinque anni, salva la facolt… di rinnovo,  secondo  le  modalit…
    stabilite dal regolamento.
      Il titolare della concessione Š tenuto  al  versamento  di  un
    canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.


    
      333. Autorizzazioni di ascolto. Ä Con  le  modalit…  stabilite
    nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni  aventi
    per oggetto il solo ascolto sulle gamme di  frequenza  riservate
    ai radioamatori.
      Il rilascio di tali autorizzazioni pu• anche  essere  delegato
    dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
    sulla  base  di  apposita  convenzione,   ad   associazioni   di
    radiodilettanti ufficialmente riconosciute.

    Sezione IV - Concessioni di stazioni radioelettriche  di  debole
                                potenza

      334. Riserva di frequenze - Impieghi consentiti. Ä Il Ministro
    per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito  degli  accordi
    internazionali e delle vigenti disposizioni,  pu•,  con  proprio
    decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o  su  parte
    di esso, determinate frequenze o bande di frequenza  all'uso  di
    apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di
    tipo  portatile,  omologati  dal   Ministero   delle   poste   e
    telecomunicazioni, per i seguenti scopi:
        1) in ausilio agli addetti alla  sicurezza  ed  al  soccorso
    sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a
    fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della  pesca
    e della sicurezza notturna;
        2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali,
    artigiane ed agrarie;
        3) per collegamenti  riguardanti  la  sicurezza  della  vita
    umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni
    e stazioni di  base  collocate  esclusivamente  presso  sedi  di
    organizzazioni nautiche, nonch‚ per collegamenti di servizio fra
    diversi punti di una stessa nave;
        4) in ausilio ad attivit… sportive ed agonistiche;
        5) per telecomandi dilettantistici;
        6) per ricerca persone con segnali acustici;
        7) in ausilio delle attivit… professionali sanitarie ed alle
    attivit… direttamente ad esse collegate;
        8) per comunicazioni a breve distanza  di  tipo  diverso  da
    quelle di cui  ai  precedenti  numeri  da  1)  a  7),  semprech‚
    risultino  escluse  la  possibilit…  di  chiamata  selettiva   e
    l'adozione  di  congegni  e   sistemi   atti   a   rendere   non
    intercettabili da terzi le  conversazioni  scambiate  e  con  il
    divieto  di  effettuare  comunicazioni   internazionali   e   la
    trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalit…
    degli ascoltatori.
      Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
        a) le prescrizioni tecniche alle  quali  gli  apparecchi  da
    impiegare debbono corrispondere,  relative  anche  alle  antenne
    esterne, alle quali gli apparecchi  possono  collegarsi.  Non  Š
    ammesso l'uso di antenne direttive;
        b) i limiti massimi di potenza;
        c) le caratteristiche  del  contrassegno  da  applicare  sui
    singoli apparecchi per attestarne la  avvenuta  omologazione  da
    parte del Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni  ai
    fini del presente decreto.
      I requisiti che  devono  essere  posseduti  dai  concessionari
    saranno determinati dal regolamento. Non Š richiesto,  comunque,
    il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati
    membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia,  anche  per
    una singola prestazione, attivit… professionali o economiche per
    il cui svolgimento Š consentito, a  condizione  di  reciprocit…,
    l'uso  di  apparecchi  ricetrasmittenti.  Per  le   attestazioni
    concernenti  i  requisiti  personali,  ai  detti  cittadini   si
    applicano le norme comunitarie vigenti .
      Nell'atto di concessione potr… essere prevista l'utilizzazione
    di pi—  apparecchi,  nonch‚  l'uso  di  medesimi  da  parte  dei
    dipendenti e,  nel  caso  previsto  dal  n.  8),  familiari  del
    concessionario.
      La concessione ad enti potr… anche estendersi all'impianto  ed
    all'uso di una stazione di base .
      La concessione  di  cui  al  presente  articolo  non  comporta
    esclusivit… nell'uso delle frequenze  riservate,  n‚  diritto  a
    protezione da eventuali disturbi  o  interferenze  da  parte  di
    altri apparecchi autorizzati .


    
      335. Condizioni  per  il  rilascio  della  concessione.  Ä  La
    concessione di cui all'articolo precedente pu• essere rilasciata
    soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
        1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara
    il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste
    e delle telecomunicazioni;
        2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per
    il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello
    stesso articolo;
        3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle
    coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a  richiesta
    dell'Amministrazione    presso    le    stazioni,    anche    un
    radioricevitore sulla frequenza di soccorso  nella  gamma  delle
    onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per
    tutte le ore di apertura della stazione.


    
      336. Canone per  apparecchi  radioelettrici  portatili.  Ä  Il
    titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per
    ciascun  apparecchio  portatile  autorizzato,  il  canone  annuo
    stabilito dal regolamento.
      Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di  persone  con
    soli segnali acustici il canone sar… fissato in  proporzione  al
    numero degli apparecchi impiegati.

        Sezione V - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

      337. Pareri di altri organi dello Stato. Ä  Sulle  domande  di
    concessione ad uso privato di cui al presente  Capo,  eccettuate
    quelle di cui all'art. 334, dovr… essere sentito il  parere  dei
    Ministeri dell'interno e della difesa.
      L'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  in
    pendenza della manifestazione del parere di  cui  al  precedente
    comma, ha facolt… di autorizzare l'esercizio  provvisorio  delle
    comunicazioni oggetto della concessione medesima per un  periodo
    non superiore a sei mesi.


    
      338. Uso di apparecchi non soggetti a concessione. Ä L'uso  di
    apparecchi destinati al gioco, denominati  ®radiogiocattoli¯,  e
    di quelli destinati ad ®apriporte¯ non Š soggetto a concessione,
    n‚ al pagamento dei canoni, purch‚ detti apparecchi  rechino  il
    contrassegno   dell'Amministrazione   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni,   attestante   che   essi   rispondono   alle
    caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto  del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni.


    
      339. Obblighi dei rivenditori. Ä  I  rivenditori  di  apparati
    radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono  applicare
    sull'involucro o sulla fattura la indicazione che  l'apparecchio
    non    pu•    essere    impiegato    senza    la     concessione
    dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
    tranne che non si tratti degli apparecchi di cui  al  precedente
    art. 338.

    Capo   III   -   Abilitazione    all'esercizio    dei    servizi
                 radioelettrici in qualit… di operatore

      340. Obbligo del titolo di abilitazione  -  Esenzione.  Ä  Per
    l'esercizio    di    qualsiasi    stazione    trasmittente,    o
    ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico,
    anche di quelle solo riceventi, Š necessario  che  il  personale
    operatore  sia  in  possesso  di  un  titolo   di   abilitazione
    rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
      Il titolo di cui al comma precedente non Š  prescritto  quando
    trattasi:
        a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze  armate
    e  di  stazioni  adibite  per  servizio  civile  d'istituto  del
    Ministero dell'interno e di quello della difesa;
        b)  di  stazioni  di  radiodiffusione,  di  radioastronomia,
    ausiliarie della metereologia,  spaziali  o  terrene,  terrestri
    radiotelefoniche non adibite a servizi  pubblici,  emittenti  di
    frequenze campioni.
      Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  ha  facolt…
    di estendere, con proprio decreto, le  disposizioni  di  cui  al
    precedente  comma  ad  altri  servizi  o   stazioni   riceventi,
    ricetrasmittenti o trasmittenti, per le  quali,  a  causa  delle
    loro caratteristiche tecniche o di  impiego,  non  sia  ritenuta
    necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero
    quando  la  necessaria  qualificazione   sia   stata   accertata
    dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il  servizio  o  la
    stazione dipendono.


    
      341. Classi e tipi dei titoli di abilitazione. Ä I  titoli  di
    abilitazione   all'esercizio   di    stazioni    radioelettriche
    rilasciati dal Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni
    sono i seguenti:
        a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi
    ;
        a 1) certificato di radiotelegrafista di  prima  classe  per
    aeromobili ;
        b) certificato di radiotelegrafista di  seconda  classe  per
    navi ;
        b 1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe  per
    aeromobili ;
        c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e  per
    aeromobili;
        c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
        d) certificato generale di radiotelefonista per navi  e  per
    aeromobili;
        d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;
        e) certificato limitato di radiotelefonista per navi  e  per
    aeromobili;
        e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;
        e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;
        f) certificato di radiotelegrafista  per  stazioni  fisse  e
    terrestri;
        f1) certificato di radiotelefonista  per  stazioni  fisse  e
    terrestri;
        g) patente di operatore di stazione di radioamatore.
      Ciascuno dei certificati di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)
    abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i  quali
    Š prescritto  uno  qualsiasi  dei  certificati  che  lo  seguono
    nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di
    operatore di stazione di radioamatore di cui  alla  lettera  g),
    senza sostenere esami.
      Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettare da  c1)
    a e1), Š abilitato anche all'esercizio degli altri servizi  come
    segue:
        1) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  c1)  Š
    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1)
    e pu• ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere
    gli esami;
        2) il titolare del certificato di  cui  alla  lettera  d)  Š
    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e2)
    ed f1);
        3) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  d1)  Š
    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1) ed f1);
        4) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  e),  Š
    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e2), f1);
        5) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  e1)  Š
    abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).
      Il conseguimento dei certificati di cui al  presente  articolo
    non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di
    mare oltre il limite di et… previsto dall'art.  119  del  codice
    della navigazione.
      Eventuali modifiche  alle  classi  e  tipi  di  certificati  e
    patenti  di  cui  al  presente  articolo,  rese  necessarie  per
    l'adeguamento  della  legislazione   italiana   al   regolamento
    internazionale  delle  radiocomunicazioni  e  ad  altri  accordi
    internazionali, sono disposti con decreto del  Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni.


    
      342. Abilitazione degli operatori delle stazioni  costiere.  Ä
    Per il disimpegno del servizio di operatore presso  le  stazioni
    costiere  radiotelegrafiche,  Š  necessario  il   possesso   del
    certificato di radiotelegrafista di 1¦ o 2¦ classe o speciale.
      Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni
    costiere  radiotelefoniche,  Š  necessario   il   possesso   del
    certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a  seconda
    della potenza della stazione.


    
      343. Esami. Ä I certificati e le patenti di cui  all'art.  341
    si conseguono mediante esami, salvo le  eccezioni  previste  dal
    presente decreto e i casi che verranno  stabiliti  dal  relativo
    regolamento,  in  cui  il  possesso  di  altro  titolo  dimostri
    l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste  dal
    programma di esami.
      Gli esami saranno tenuti dal Ministero  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designer….
      Per il conseguimento dei certificati di  radiotelegrafista  di
    1¦ e  2¦  classe  e  speciale  e  del  certificato  generale  di
    radiotelefoniste, le  sessioni  di  esame  saranno  indette,  di
    norma, una volta l'anno.
      Gli esami per il conseguimento  del  certificato  limitato  di
    radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla  lettera
    e) del precedente articolo 341, nei casi in cui sono prescritti,
    saranno  tenuti  dall'Amministrazione  delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni,  d'intesa  con  il  Ministero  della   marina
    mercantile e con il Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione
    civile;  quelli  per  il  conseguimento   del   certificato   di
    radiotelefonista  per  navi,  di  cui  alla  lettera   e1)   del
    precedente art. 341, nei casi in cui  sono  prescritti,  saranno
    tenuti,  sempre  dall'Amministrazione  delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e  presso  gli
    uffici circondariali e locali marittimi.
      L'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni
    rilascer… i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1)  e
    la patente di cui alla lettera g)  del  precedente  art.  341  a
    coloro che dimostrino di  essere  in  possesso  del  diploma  di
    qualifica  di  radiotelegrafista  di  bordo,  rilasciato  da  un
    Istituto professionale di Stato, o  legalmente  riconosciuto,  i
    cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati  equipollenti  a
    quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.
      I certificati limitati, di cui  al  precedente  quarto  comma,
    possono essere conseguiti  anche  senza  gli  esami  di  cui  al
    precedente     primo     comma,     purch‚     sia     accertato
    dall'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  che
    gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e  le
    attitudini  richieste  dal  regolamento   internazionale   delle
    radiocomunicazioni.
      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilir…  con
    proprio decreto, di concerto  con  il  Ministro  per  la  marina
    mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione
    civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura  per
    gli accertamenti di idoneit… relativi al  rilascio  senza  esami
    dei certificati limitati, nonch‚ i  limiti  massimi  di  potenza
    dell'impianto  radiotelefonico  operabile   dal   titolare   del
    certificato, la eventuale equipollenza di esami superati  presso
    altre amministrazioni dello Stato e, se del caso,  i  limiti  di
    impiego del mezzo navale o aereo su cui pu• operare il  titolare
    del certificato stesso.


    
      344. Ammissione agli esami. Ä Per l'ammissione agli esami  per
    il conseguimento dei certificati di 1¦ e 2¦ classe, di cui  alle
    lettere a) e b) del precedente art. 341, gli  aspiranti  debbono
    dimostrare di essere in possesso del  diploma  di  qualifica  di
    radiotelegrafista   a   bordo   rilasciato   da   un    Istituto
    professionale di Stato o  legalmente  riconosciuto,  ovvero  del
    diploma di Istituto secondario di 2ø grado.
      Le  altre  condizioni  per  l'ammissione  agli  esami  di  cui
    all'articolo  343,  compresa  l'eventuale  inclusione  di  altri
    titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.
      Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo  ed  anche
    per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, Š dovuta,
    a   favore   dell'Amministrazione   delle    poste    e    delle
    telecomunicazioni, la tassa di cui  all'art.  2  della  legge  6
    febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000.
    Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la
    duplicazione dei titoli stessi.


    
      345. Prove di esame. Ä Le prove di esame per il  conseguimento
    dei certificati di abilitazione sono costituite da:
        1) per i certificati di cui alle lettere a) e  b)  dell'art.
    341, prove scritte, pratiche ed orali;
        2) per i certificati di cui alle lettere c), c1),  d),  d1),
    e), e1), e2), f), fe), prove pratiche ed orali;
        3) per la patente di cui alla lettera  g)  prove  scritte  e
    pratiche.
      Nel regolamento sono specificati  i  programmi  di  esame,  le
    modalit… delle prove, le condizioni  per  il  conseguimento  dei
    titoli di abilitazione.
      Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento  del
    certificato di cui all'art.  341,  lettera  c2),  ricorrendo  le
    condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo  la  data
    di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato  gli
    esami per  il  conseguimento  del  brevetto  di  pilota  civile,
    l'esito favorevole dei  quali  deve  risultare  da  attestazione
    formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.


    
      346.  Richiami  -  Sospensione  e  decadenza  dei  titoli   di
    abilitazione.  Ä  Per  infrazioni  alle   norme   sul   servizio
    radioelettrico   o    per    accertata    negligenza    tecnica,
    l'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ha
    facolt…  di  infliggere  richiami  scritti  al  titolare  di  un
    certificato o di una patente di  abilitazione  all'esercizio  di
    stazioni radioelettriche.
      In caso  di  infrazioni  o  negligenze  relative  al  servizio
    radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente  di
    mare o dell'aria, si applicheranno le norme  degli  artt.  1251,
    1252, 1253 e 1254  del  codice  della  navigazione,  secondo  la
    procedura stabilita dall'art. 418.
      Qualora non  trattisi  di  gente  di  mare  o  dell'aria,  per
    infrazioni  o  negligenze  gravi  o  per  recidiva,  Š   facolt…
    dell'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  di
    sospendere la validit… dei titoli di abilitazione per un periodo
    da uno a sei mesi, ovvero, nei casi pi— gravi, di dichiararne la
    decadenza.
      Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati  di
    abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non
    Š ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei  titoli  di
    cui allo stesso articolo.
      In  caso  di  dichiarata  decadenza  di  certificati  limitati
    conseguiti senza esami, Š  in  facolt…  dell'Amministrazione  di
    ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli  esami  per
    il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.


    
      347. Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato  di
    radiotelegrafista  per  navi  ed  aeromobili,   al   certificato
    generale  di  radiotelefonista  per  navi  e  aeromobili  e   al
    certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e  terrestri
    e  certificato  di  radiotelefonista  per   stazioni   fisse   e
    terrestri. Ä La commissione esaminatrice  per  il  conseguimento
    dei certificati di cui alle lettere a), b), c),  c1),  d),  d1),
    dell'art. 341 Š costituita da:
        a) due impiegati  della  carriera  direttiva  del  personale
    tecnico  delle  telecomunicazioni  della  Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni, di cui uno  con  qualifica  non
    inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;
        b) un impiegato dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;
        c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
        d) un impiegato appartenente  alla  carriera  direttiva  del
    Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
        e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle
    poste e delle telecomunicazioni;
        f)  un  impiegato  del  Ministero  delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni  della  carriera  di  concetto  o  di   quella
    direttiva  con  qualifica  di  consigliere,  con   funzioni   di
    segretario.
      Alla  commissione  possono  essere   aggregati   uno   o   pi—
    esaminatori per le lingue straniere, previste dal  programma  di
    esame scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle  poste
    e  delle  telecomunicazioni,  nominati   interpreti   ai   sensi
    dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio  1970,  n.  29
    .
      Dinanzi alla stessa commissione, in occasione  delle  riunioni
    per l'espletamento delle prove pratiche ed  orali,  degli  esami
    relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma,
    saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati
    di radiotelegrafista e di radiotelefonista  per  stazioni  fisse
    terrestri.


    
      348. Commissione esaminatrice  dei  candidati  al  certificato
    limitato di radiotelefonista per navi e  per  aeromobili  e  per
    soli  aeromobili.  Ä  La   commissione   esaminatrice   per   il
    conseguimento dei certificati di cui  alle  lettere  e)  ed  e2)
    dell'art. 341 Š costituita da:
        a) un  impiegato  della  carriera  direttiva  del  personale
    tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste
    e  delle  telecomunicazioni  con  qualifica  non   inferiore   a
    direttore di divisione, con funzioni di presidente;
        b) tre impiegati della carriera direttiva del Ministero  dei
    trasporti   e   dell'aviazione   civile,   direzione    generale
    dell'aviazione civile, dei quali uno  del  ruolo  degli  esperti
    della circolazione aerea ed assistenza al volo;
        c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
        d)  un  tecnico  operatore  designato  dal   Ministero   dei
    trasporti   e   dell'aviazione   civile,   direzione    generale
    dell'aviazione civile;
        e) un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione
    civile, direzione generale della aviazione civile, con  funzioni
    di segretario.


    
      349. Commissione esaminatrice  dei  candidati  al  certificato
    limitato  di  radiotelefonista  per  navi.  Ä   La   commissione
    esaminatrice per il conferimento dei  certificati  di  cui  alla
    lettera e1) dell'art. 341 Š costituita da:
        a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e
    telefoniche competente per territorio o  un  suo  delegato,  con
    funzioni di presidente;
        b) un impiegato dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;
        c) un ufficiale della capitaneria di  porto  competente  per
    territorio.


    
      350. Commissione esaminatrice dei candidati  alla  patente  di
    operatore di radioamatore. Ä La commissione esaminatrice per  il
    conferimento della patente di operatore di cui alla  lettera  g)
    dell'art. 341 Š costituita da:
        a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e
    telefoniche competente per territorio  o  un  suo  delegato  con
    funzioni di presidente;
        b) un funzionario dell'Amministrazione delle poste  e  delle
    telecomunicazioni esperto radiotecnico;
        c) un rappresentante del Ministero della difesa;
        d) un esperto designato dall'Associazione  dei  radioamatori
    legalmente riconosciuta.


    
      351.  Nomina  delle  commissioni.  Ä  La  commissione  di  cui
    all'art. 347 Š nominata annualmente con decreto del Ministro per
    le poste e le telecomunicazioni.
      La commissione  di  cui  all'art.  348,  Š,  invece,  nominata
    annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  i   trasporti   e
    l'aviazione civile.
      Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350  sono  nominate,
    pure  annualmente,  con   ordinanza   del   direttore   centrale
    competente   dell'Amministrazione   delle    poste    e    delle
    telecomunicazioni.
      Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di  cui  al
    presente Capo, potranno designare  sostituti  per  ciascuno  dei
    componenti, inclusi il presidente ed il segretario.

           Capo IV - Servizio radioelettrico mobile marittimo
                         Sezione I - Generalit…

      352. Servizio radioelettrico mobile marittimo. Ä  Il  servizio
    radioelettrico mobile marittimo Š  un  servizio  effettuato  tra
    stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche  di
    nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al  quale  possono
    partecipare   le   stazioni   radioelettriche   dei   mezzi   di
    salvataggio.


    
      353. Definizione di nave - Altre definizioni. Ä  Ai  fini  del
    presente decreto, per navi  si  intendono  quelle  definite  dal
    codice di navigazione, escluse quelle da guerra.
      Per   tutti   gli   altri   termini   relativi   al   servizio
    radioelettrico  mobile  marittimo,  si   intendono   valide   le
    definizioni   date   dal   regolamento   internazionale    delle
    radiotelecomunicazioni.

    Sezione II - Prescrizioni ed obblighi  per  le  stazioni  e  per
               apparati radioelettrici a bordo delle navi

      354. Norme tecniche radionavali. Ä Il Ministro per le poste  e
    le telecomunicazioni,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con
    quello della marina mercantile, stabilisce i  requisiti  tecnici
    cui  debbono  soddisfare,  a  bordo  delle  navi  nazionali,  le
    stazioni e gli  apparati  radioelettrici  sia  obbligatori,  per
    effetto delle disposizioni sulla sicurezza della  navigazione  e
    della  vita  umana  in  mare  o  di  altre   disposizioni,   sia
    facoltativi.


    
      355. Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche  ed  apparati
    radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi. Ä Le navi che  non
    sono adibite a servizi  di  navigazione  interna  devono  essere
    munite delle stazioni  radiotelegrafiche  o  radiotelefoniche  o
    degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a  seconda  del
    tonnellaggio  di  stazza  lorda,   dalla   vigente   convenzione
    internazionale per la salvaguardia della vita umana  in  mare  e
    dagli altri regolamenti internazionali o  nazionali  vigenti  in
    materia.


    
      356. Obbligatoriet… del ricevitore radiotelefonico. Ä Tutte le
    navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano  l'obbligo
    di  essere   munite   di   una   stazione   radiotelegrafica   o
    radiotelefonica, e  che  non  ne  siano  in  effetti  provviste,
    dovranno  essere  dotate  di   un   ricevitore   radiotelefonico
    rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.


    
      357. Esenzioni. Ä Qualora le esenzioni di cui al  primo  comma
    dell'art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616,  si  riferiscano
    ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente,
    a norma del secondo comma, Š  l'Amministrazione  delle  poste  e
    delle telecomunicazioni e la esenzione ai fini  della  sicurezza
    non potr… essere concessa se,  a  giudizio  dell'Amministrazione
    delle poste e  delle  telecomunicazioni  analoga  esenzione  non
    potr… essere accordata ai fini della corrispondenza pubblica.


    
      358. Obbligatoriet… di particolari apparati radioelettrici  di
    bordo.    Ä    L'Amministrazione    delle    poste    e    delle
    telecomunicazioni, sentita quella della marina  mercantile,  pu•
    imporre  a  determinate  categorie  di  navi,  ai   fini   della
    corrispondenza  pubblica,   di   essere   dotate   di   apparati
    radioelettrici di determinate caratteristiche.


    
      359. Installazioni d'ufficio.  Ä  Il  Ministero  della  marina
    mercantile,  d'intesa   con   quello   delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni,  pu•   disporre,   d'ufficio   ed   a   spese
    dell'armatore,   l'impianto   e   l'esercizio   delle   stazioni
    radiotelegrafiche   e   radiotelefoniche   e   degli    apparati
    radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per  le  quali
    non si sia  ottemperato  agli  obblighi  di  cui  agli  articoli
    precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio
    pubblico o di interesse nazionale.


    
      360. Dichiarazione di tipo approvato e  di  equivalenza  degli
    apparati radioelettrici impiegati a bordo. Ä Tutti gli  apparati
    radioelettrici, per essere impiegati a bordo di  navi  italiane,
    dovranno  essere,  dall'Amministrazione  delle  poste  e   delle
    telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in
    base alle norme tecniche.
      Per   l'installazione   di   ogni   apparato   o   dispositivo
    radioelettrico non  considerato  nelle  norme  tecniche  di  cui
    all'art. 354, dovr… essere  richiesto  il  preventivo  di  esame
    dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
    affinch‚ sia controllato  se  le  sue  caratteristiche  tecniche
    rientrino  in  quelle  stabilite  dalle  convenzioni   o   norme
    internazionali, ai fini del  rilascio,  da  parte  della  stessa
    Amministrazione, di apposito certiticato di autorizzazione.
      La dichiarazione di equivalenza pu• essere emessa per apparati
    o tipi di apparati omologati in un paese straniero aderente alla
    Unione  internazionale  delle   telecomunicazioni,   purch‚   la
    Amministrazione competente di tale  paese  abbia  dichiarato  di
    ammettere la stessa possibilit… per gli apparecchi approvati  in
    Italia.


    
      361. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche  in
    acque territoriali. Ä E' vietato  di  fare  uso  delle  stazioni
    radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle  bande  del
    servizio  mobile  marittimo,  installate  a  bordo  delle   navi
    mercantili, da pesca e da diporto, in sosta  nelle  acque  dello
    Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta  di
    soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella
    prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni  con  la
    terra siano impedite da forza  maggiore  o  vietate  per  misura
    sanitaria.
      Tale divieto non si applica alle  stazioni  radio  telefoniche
    operanti nella banda  delle  onde  metriche  (VHF),  qualora  si
    colleghino con le stazioni costiere italiane.
      Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica,
    altresŤ, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di
    comunicazioni   marittime   via    satellite    gestito    dalla
    organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali  stazioni,
    tuttavia, pu• essere limitato, sospeso o proibito in determinati
    porti o aree delle acque territoriali  per  motivi  di  pubblica
    sicurezza o per ragioni connesse alla  operativit…  delle  Forze
    armate.
      L'autorit… marittima portuale ha  facolt…  di  procedere  alla
    chiusura a chiave ed al suggellamento  delle  porte  di  accesso
    agli  impianti  radiotelegrafici  e  radiotelefonici   od   alla
    inutilizzazione temporanea di detti impianti.
      Le chiavi devono essere consegnate al  comandante  della  nave
    che  rimane,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  custode  della
    integrit… dei sigilli.
      Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino
    della funzionalit… degli impianti sono eseguiti  dal  comandante
    della nave dopo l'uscita di  questa  dalle  acque  territoriali,
    salva la facolt… di procedervi  in  ogni  momento  nei  casi  di
    pericolo  o  richiesta  di  soccorso  e  semprech‚   manchi   la
    possibilit… di comunicare comunque con la terraferma.
      Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura
    delle porte ed al ripristino della funzionalit…  degli  impianti
    nei casi di visite di ispezione  o  di  collaudo  da  parte  dei
    funzionari dei Ministeri delle poste e delle  telecomunicazioni,
    della  marina  mercantile  e   della   difesa-marina,   all'uopo
    incaricati.
      I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda
    da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino  ad  un  anno,
    separatamente o cumulativamente.


    
      362. Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi. Ä
    Fermo  restando  l'obbligo  del  giornale   radiotelegrafico   e
    radiotelefonico  di   bordo,   prescritto   dalla   legislazione
    nazionale  e  dalle  convenzioni  internazionali,  copia   delle
    registrazioni relative alle chiamate, nonch‚ alla corrispondenza
    effettuata, deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o
    dall'operatore  unico  alla  concessionaria  che   gestisce   il
    servizio radioelettrico di bordo.

    Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo

      363.  Autorit…  del  comandante  di  bordo.  Ä   Il   servizio
    radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle  navi  Š
    posto  sotto  l'autorit…  del   comandante   o   della   persona
    responsabile della nave, il quale deve assicurare che  esso  sia
    svolto  sotto  l'osservanza  di  tutte  le  norme  nazionali  ed
    internazionali vigenti riguardanti le telecomunicazioni.


    
      364.  Vigilanza  sul  servizio  radioelettrico  di  bordo.   Ä
    L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esercita
    la vigilanza sullo svolginiento del servizio  radioelettrico  di
    bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni  radiotelegrafiche
    e radiotelefoniche e degli  apparati  radioelettrici  di  bordo,
    nonch‚ sulla qualificazione del personale addettovi.


    
      365. Collaudi e ispezioni. Ä L'Amministrazione delle  poste  e
    delle telecomuncazioni effettua, a mezzo di  propri  funzionari,
    la  sorveglianza  tecnica  sulle   stazioni   radiotelegrafiche,
    radiotelefoniche  e  sugli  apparati  radioelettrici  di   bordo
    mediante:
        a) collaudi;
        b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
        c)  ispezioni  straordinarie  quando  se  ne  verifichi   la
    necessit….
      I casi in cui Š necessario  il  collaudo  sono  stabiliti  dal
    regolamento.
      Se il collaudo coincide con la visita della commissione di cui
    all'art. 25  della  legge  12  giugno  1962,  n.  616  (19),  il
    funzionario   dell'Amministrazione   delle   poste    e    delle
    telecomunicazioni che partecipa alla commissione, lo effettua in
    quelle occasioni, anche ai fini del servizio  di  corrispondenza
    pubblica.
      In  caso  di  mancata  coincidenza  o  nel  caso  in  cui  per
    l'impianto radioelettrico della nave non si applichi il capo  IV
    della  legge  12  giugno  1962,  n.  616  ,  il  collaudo  Š
    effettuato da un funzionario dell'Amministrazione delle poste  e
    delle telecomunicazioni ai  fini  dei  servizi  di  sicurezza  e
    corrispondenza pubblica.
      Le ispezioni  ordinarie  sono  effettuate  da  un  funzionario
    dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,  sia
    per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
      Quando l'ispezione ordinaria coincide con  la  visita  di  cui
    all'art. 26  della  legge  12  giugno  1962,  n.  616 ,  il
    funzionario   dell'Amministrazione   delle   poste    e    delle
    telecomunicazioni, che fa parte  della  commissione  di  visita,
    effettua   l'ispezione   anche   ai   fini   del   servizio   di
    corrispondenza pubblica.
      I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere  richiesti
    all'autorit… marittima portuale  dalla  societ…  concessionaria,
    dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
      Il Ministro per le poste e le  telecomunicazioni  ha  facolt…,
    con proprio decreto  motivato,  di  esonerare  dall'obbligo  del
    collaudo e della ispezione ordinaria categorie di  navi  per  le
    quali non sia fatto obbligo della  installazione  radioelettrica
    da norme internazionali.
      Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere
    effettuati  tutti  gli  accertamenti  e  le  indagini   ritenuti
    necessari, anche in merito  all'andamento  del  servizio  ed  al
    possesso del titolo di qualificazione  da  parte  del  personale
    addettovi.


    
      366. Verbali  di  collaudo  e  di  ispezione.  Ä  L'esito  dei
    collaudi e delle ispezioni risulter… da apposito verbale.


    
      367. Spese per i collaudi e le ispezioni. Ä Per i  collaudi  e
    le ispezioni  ordinarie  di  cui  al  precedente  art.  365  del
    presente decreto, sono dovuti all'Amministrazione delle poste  e
    delle telecomunicazioni, a carico della Societ… concessionaria o
    dell'armatore,  il  rimborso  delle  spese   e   le   quote   di
    surrogazione di cui all'art. 19.
      Per ciascun collaudo o di ispezione ordinaria  degli  impianti
    radiotelegrafici o radiotelefonici a bordo delle navi mercantili
    spetta all'Amministrazione una quota per rimborso spese fissata,
    in via forfettaria  nella  misura  di  lire  5000  per  ciascuna
    operazione. Nel caso di pi— operazioni effettuate  nella  stessa
    giornata, la seconda quota Š ridotta alla met….
      L'importo delle  quote  predette  Š  a  carico  della  Societ…
    concessionaria o dell'armatore e deve essere versato su apposito
    conto intestato all'Amministrazione per la corresponsione di una
    indennit…  di  uguale   misura   al   personale   della   stessa
    Amministrazione che ha  effettuato  il  collaudo  o  l'ispezione
    degli impianti.

     Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave

      368. Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave. Ä  Le
    stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del  servizio  della
    corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie:
        1¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
    stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri  autorizzate
    a  trasportare  pi—  di  1000  persone,  che   compiono   viaggi
    internazionali  della  durata,  tra   due   porti   consecutivi,
    superiore a 24 ore.
      Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente;
        2¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
    stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri  autorizzate
    a trasportare da 250 a non pi— di  1000  persone,  che  compiono
    viaggi internazionali della durata, fra due  porti  consecutivi,
    superiore a 16 ore.
      Dette stazioni  debbono  effettuare  il  servizio  di  16  ore
    previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;
        3¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
    stazioni radiotelegrafiche delle navi:
          a) da passeggeri non classificabili nella 1¦  e  nella  2¦
    categoria;
          b) da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate;
          c) da pesca uguali o superiori  a  1.600  tonnellate,  che
    compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli
    o il canale di Suez;
          d) da salvataggio abilitate a svolgere servizio  ad  oltre
    50 miglia dalla costa.
      Dette  stazioni  debbono  effettuare  il  servizio  di  8  ore
    previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;
        4¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
    stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca  o  da
    salvataggio non classificabili nella 3¦ categoria e quelle delle
    navi lusorie.
      Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata  Š
    stabilita dal Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni,
    durata comunque non inferiore a quella prevista per il  servizio
    di sicurezza.


    
      369. Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi.  Ä  Le
    stazioni di  nave  attrezzate  esclusivamente  per  l'uso  della
    radiotelefonia,  ai  fini  del  servizio  della   corrispondenza
    pubblica, formano un'unica categoria.
      Esse effettuano un servizio la  cui  durata  Š  stabilita  dal
    Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque
    non inferiore a quella prevista per la sicurezza.

     Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo

      370. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo.
    Ä Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo  delle
    navi deve essere in possesso  dei  certificati  di  abilitazione
    prescritti.
      Tuttavia,   nelle   stazioni   radiotelegrafiche   dotate   di
    apparecchi  automatici  che  non  richiedano  nell'operatore  la
    conoscenza del sistema Morse e nelle stazioni  radiotelefoniche,
    a tutti gli apparecchi possono essere  applicate  anche  persone
    diverse  dal  titolare  del   certificato,   purch‚   sotto   la
    responsabilit… di quest'ultimo.
      Nelle stazioni radiotelefoniche  l'operatore  radiotelefonista
    pu• essere anche il comandante, un ufficiale od un altro  membro
    dell'equipaggio.
      Gli altri requisiti per prendere imbarco sulle navi in qualit…
    di  operatore  radiotelegrafista,  sono  quelli  stabiliti   dai
    successivi  articoli,   nonch‚   dalle   leggi   e   regolamenti
    riguardanti la navigazione.


    
      371. Numero e qualificazione degli  operatori  nelle  stazioni
    radiotelegrafiche di nave per il servizio  della  corrispondenza
    pubblica. Ä Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave
    di 1¦ categoria deve essere disimpegnato da  un  minimo  di  tre
    operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza,  e  di
    questi almeno il capoposto dovr… essere munito di certificato di
    radiotelegrafista di 1¦ classe.
      Il capoposto di tali stazioni deve aver prestato  servizio  in
    qualit… di radiotelegrafista per non meno di un anno a bordo  di
    una nave, oppure per almeno sei mesi a bordo di una nave  e  per
    il restante periodo presso una stazione costiera in  qualit…  di
    radiotelegrafista.
      Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche  di  nave  di  2¦
    categoria deve essere disimpegnato da almeno due operatori,  che
    provvedono anche al servizio di sicurezza.
      Il servizio  delle  stazioni  radiotelegrafiche  di  3¦  e  4¦
    categoria deve essere disimpegnato da almeno  un  operatore  che
    provvede anche al servizio di sicurezza.
      Il capoposto delle stazioni di 2¦ e  3¦  categoria  deve  aver
    prestato servizio in qualit… di radiotelegrafista per  non  meno
    di sei mesi a bordo di una nave, oppure per almeno  tre  mesi  a
    bordo di una nave e per il restante periodo presso una  stazione
    costiera in qualit… di radiotelegrafista.


    
      372. Sanzioni disciplinari. Ä Al personale addetto al servizio
    radioelettrico di bordo, iscritto alla gente  di  mare,  per  le
    infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso,  si
    applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che
    sono comminate dalle autorit… marittime anche  su  proposta  del
    Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  nonch‚  le
    sanzioni  contemplate   dalle   disposizioni   in   materia   di
    telecomunicazioni.
      Per le infrazioni commesse da  personale  addetto  ai  servizi
    radiomarittimi di bordo, non iscritto alla  gente  di  mare,  il
    Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  anche  su
    proposta di quello della marina mercantile, applica direttamente
    le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti  in  materia  di
    telecomunicazioni.

    Sezione VI - Disciplina  delle  concessioni  di  impianto  e  di
          esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo

        373. Impianto ed esercizio  di  stazioni  radioelettriche  a
    bordo di navi. Ä Per determinate classi  di  navi  l'impianto  e
    l'esercizio delle  stazioni  radioelettriche  di  bordo  possono
    essere riservati a societ… mediante apposita concessione.
      Tali  societ…  dovranno  avere   per   iscopo   l'impianto   e
    l'esercizio di stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi,
    essere costituite nella Repubblica con capitale  prevalentemente
    italiano ed avere la loro sede in Italia.
      La concessione Š accordata con decreto  del  Presidente  della
    Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con
    quello della marina mercantile.
      Per le navi che non rientrano nei casi di cui al  primo  comma
    del presente articolo, la concessione Š  accordata  all'armatore
    mediante rilascio della licenza di esercizio alla stazione.


    
      374.  Contratti  tipo  regolanti  i  rapporti  tra  le   ditte
    armatrici  delle  navi  mercantili   italiane   e   le   societ…
    concessionarie  del  servizio  radioelettrico  di  bordo.  Ä   I
    rapporti   tra   le   societ…   concessionarie   del    servizio
    radioelettrico di bordo e gli armatori sono regolati sulla  base
    di contratti tipo.
      I  contratti  tipo  sono  concordati  tra  le  societ…  e   le
    organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati con decreto
    del Ministro per le poste e le  telecomunicazioni,  di  concerto
    con quello per la marina mercantile.
      Detti contratti tipo dovranno essere  identici  per  tutte  le
    Societ… concessionarie per ciascuna classe di navi.
      In caso di disaccordo, le clausole di contratti  tipo  saranno
    stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le
    telecomunicazioni,  di  concerto   con   quello   della   marina
    mercantile, sentito il parere del  Consiglio  superiore  tecnico
    delle telecomunicazioni.


    
      375. Canoni  di  concessione.  Ä  Il  canone  che  le  societ…
    concessionarie del  servizio  radioelettrico  di  bordo  debbono
    corrispondere   all'Amministrazione   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni Š stabilito nell'atto di concessione.
      Nel caso di gestione diretta da parte dei singoli armatori,  i
    canoni di  impianto  e  di  esercizio  sono  stabiliti,  in  via
    generale,  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le
    telecomunicazioni.

         Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da pesca

      376. Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca. Ä Le  navi
    destinate alla pesca marittima di stazza lorda non  inferiore  a
    1600 tonnellate e che  compiono  viaggi  oltre  gli  stretti  di
    Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale di Suez  devono  essere
    munite  di  impianto  radiotelegrafico  rispondente  alle  norme
    tecniche stabilite per  gli  impianti  la  cui  installazione  Š
    obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.


    
      377. Impianto di un apparecchio  radiotelefonico  su  navi  da
    pesca. Ä Le navi destinate alla pesca marittima di stazza  lorda
    non inferiore a 30 tonnellate devono essere  munite,  salvo  che
    non  siano  gi…  dotate  di  impianto  radiotelegrafico,  di  un
    impianto  radiotelefonico  rispondente   alle   norme   tecniche
    vigenti.


    
      378. Licenza di esercizio di  impianti  radioelettrici.  Ä  In
    materia  di  rilascio  di  licenze  di  esercizio  di   impianti
    radioelettrici di cui ai  precedenti  articoli  376  e  377,  di
    collaudi e di ispezioni agli impianti stessi,  si  applicano  le
    norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente  decreto,
    se trattasi  di  navi  di  stazza  lorda  non  inferiore  a  300
    tonnellate, e le  norme  particolari  emanate  con  decreto  del
    Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni, di  concerto  con  quello  per  la
    marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza  lorda
    inferiore alle 300 tonnellate.


    
      379. Contratti  tipo  per  il  servizio  radioelettrico.  Ä  I
    rapporti fra le societ… concessionarie, di cui all'art. 374  del
    presente  decreto,  e  gli  armatori,  e  le  modalit…  per   il
    disimpegno del  servizio  a  bordo  delle  navi  da  pesca  sono
    regolati in base a contratti  tipo  approvati  con  decreto  del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
    Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione di cui
    agli articoli 380 e 381 del presente decreto.
      Gli armatori delle navi da pesca  di  stazza  lorda  inferiore
    alle 300 tonnellate devono provvedere direttamente all'impianto,
    all'esercizio  ed  alla  manutenzione  di   apparati   di   loro
    propriet…, osservando le norme tecniche  di  cui  al  precedente
    art. 377.


    
      380. Revisione annuale  dei  canoni.  Ä  E'  istituita  presso
    l'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  una
    commissione consultiva avente il compito di esprimere il  parere
    sulla formulazione e sull'eventuale revisione dei contratti tipo
    e dei relativi canoni.
      I criteri per la revisione annuale dei  canoni  sono  proposti
    dalla commissione ed approvati con decreto del Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni, di  concerto  con  quello  per  la
    marina mercantile.


    
      381. Composizione della commissione. Ä La commissione  di  cui
    all'articolo precedente Š nominata con decreto del Ministro  per
    le poste e le telecomunicazioni, di concerto  con  quello  della
    marina mercantile, ed Š composta da:
        a) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e  delle
    telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente;
        b) due funzionari dell'Amministrazione delle poste  e  delle
    telecomunicazioni, con qualifica non inferiore  a  direttore  di
    sezione;
        c) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con
    qualifica non inferiore a direttore di sezione;
        d) un rappresentante per  ogni  Societ…  concessionaria  dei
    servizi radioelettrici di bordo;
        e) tre rappresentanti delle  organizzazioni  degli  armatori
    della pesca, designati dalle organizzazioni stesse.
      Svolte le funzioni di segretario un funzionario della carriera
    direttiva   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
    telecomunicazioni.
      I  membri  durano  in  carica  due  anni  e   possono   essere
    confermati.
      Per la validit… delle adunanze della  suddetta  commissione  Š
    necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
      I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in  caso
    di parit…, di voti prevale quello del presidente.


    
      382. Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a  30
    tonnellate. Ä Le navi da pesca inferiori a  30  tonnellate,  che
    intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare
    apparati rispondenti alle norme tecniche per  gli  impianti,  la
    cui installazione non Š obbligatoria in base  alle  disposizioni
    vigenti e sono soggette alle  norme  di  cui  all'art.  378  del
    presente Capo.
      Nel   caso   che   l'armatore   non   provveda    direttamente
    all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati  di
    sua propriet…, l'armatore stesso Š tenuto  anche  all'osservanza
    delle norme di cui al primo comma dell'art. 379.


    
      383. Disposizioni applicabili. Ä In  quanto  non  diversamente
    stabilito dal presente Capo,  alle  stazioni  radioelettriche  a
    bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le
    disposizioni relative all'esercizio dei  servizi  radioelettrici
    sulle navi, di cui al precedente capo IV.

          Capo VI - Servizio radioelettrico mobile aeronautico

      384. Servizio radioelettrico mobile aeronautico. Ä Il servizio
    radioelettrico mobile aeronautico Š un servizio  effettuato  fra
    stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o  fra  stazioni
    di aeromobile, al quale possono partecipare  anche  le  stazioni
    radioelettriche dei mezzi di salvataggio.


    
      385. Definizione di aeromobile. Ä Ai fini del presente titolo,
    per aeromobili si intendono quelli definiti  dall'art.  743  del
    codice della navigazione, esclusi quelli militari.
      Per tutti gli altri termini al servizio radioelettrico  mobile
    aereo, si intendono valide le definizioni date  dal  regolamento
    internazionale delle radiocomunicazioni.


    
      386. Norme tecniche.  Ä  Il  Ministero  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti  e
    dell'aviazione  civile,  stabilisce  i  requisiti  tecnici   cui
    debbono soddisfare le stazioni e gli apparati  radioelettrici  a
    bordo  degli  aeromobili   nazionali,   che,   a   norma   delle
    disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la
    facolt… di installarli.


    
      387. Licenza di esercizio. Ä Ogni stazione  radiotelefonica  o
    radiotelegrafica,  installata  a  bordo  di  aeromobili   civili
    immatricolati nel registro aeronautico  nazionale,  deve  essere
    munita  di  apposita  licenza  di  esercizio,  rilasciata  dalla
    Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,  d'intesa
    con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
      Il possesso della licenza di esercizio  non  comporta  esonero
    dal controllo degli  apparati  ai  fini  della  sicurezza  della
    navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato  di
    navigabilit….


    
      388. Sospensione o revoca della licenza  di  esercizio.  Ä  La
    licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso  di
    radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
      L'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  di
    intesa con il Ministero dei trasporti e  dell'aviazione  civile,
    sospende, in qualsiasi  momento,  salvo  successiva  revoca,  la
    licenza di  esercizio  nei  casi  previsti  dalle  leggi  e  dai
    regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando  la  stazione  non
    risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.


    
      389. Aeromobili privi di licenza di esercizio.  Ä  In  armonia
    con quanto dispone l'art.  802  del  codice  della  navigazione,
    nessun  aeromobile  nazionale,  avente  a  bordo  una   stazione
    radiotelefonica,  pu•  essere  autorizzato  all'involo  se   sia
    sprovvisto della licenza di esercizio.
      Se si tratta di aeromobile straniero, valgono le  disposizioni
    dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni -  Ginevra
    - 1959, ratificato con decreto del Presidente  della  Repubblica
    25 settembre 1967, n. 1525 .


    
      390. Installazioni d'ufficio. Ä L'Amministrazione delle  poste
    e delle  telecomunicazioni,  di  intesa  con  il  Ministero  dei
    trasporti e dell'aviazione civile, dispone d'ufficio, ed a spese
    del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di  aerei  di
    linea  delle  stazioni  radiotelegrafiche   e   radiotelefoniche
    obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di  cui
    al precedente art. 386.


    
      391. Sorveglianza sul servizio radioelettrico  a  bordo  degli
    aeromobili.   Ä   L'Amministrazione   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni ha facolt… di  far  ispezionare  gli  apparati
    radioelettrici a bordo degli aeromobili  nazionali  al  fine  di
    accertare la rispondenza alle norme tecniche,  di  cui  all'art.
    386, e di constatarne l'efficienza.


    
      392. Norme e divieti  relativi  ad  emissioni  radioelettriche
    nello spazio aereo territoriale. Ä E'  vietato  agli  aeromobili
    italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di
    effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle elencate
    nel regolamento.
      Ai trasgressori si applicano le  sanzioni  previste  dall'art.
    218 del presente decreto.


    
      393. Abilitazione al traffico. Ä La licenza  di  esercizio  di
    cui  all'art.  387  abilita  le  stazioni  radiotelegrafiche   e
    radiotelefoniche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti
    la sicurezza e la regolarit… del volo.


    
      394. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di  stazioni
    radioelettriche a bordo degli aeromobili.  Ä  Le  norme  per  il
    rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed  all'esercizio  di
    stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite
    nel regolamento.


    
      395.  Concessione  per   il   disimpegno   del   servizio   di
    corrispondenza   pubblica.   Ä   Le   stazioni   radioelettriche
    installate a bordo di aeromobili civili non  possono  effettuare
    traffico  di  corrispondenza  pubblica,  senza   aver   ottenuto
    apposita concessione.

    Capo VII -  Protezione  dai  disturbi  alle  radiocomunicazioni;
                          disposizioni penali

      396. Limitazioni legali. Ä  Per  la  protezione  dai  disturbi
    radioelettrici degli impianti  trasmittenti  e  riceventi  delle
    stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare  dannosi
    assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere  imposte
    limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie,
    di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade  e
    di strade ferrate, nonch‚ l'uso  di  macchinari  e  di  apparati
    elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio
    della stazione radio fino  alla  distanza  di  mille  metri  dai
    confini del comprensorio stesso.
      Tali limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della
    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le
    telecomunicazioni, prima  dell'inizio  del  funzionamento  delle
    stazioni. Per le stazioni in funzione alla data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto, il provvedimento di  cui  al  comma
    precedente dovr…  essere  emanato  entro  due  anni  dalla  data
    stessa, facendo salve le situazioni di fatto gi… costituite.
      Per le limitazioni imposte Š dovuto un equo indennizzo.


    
        397. Installazione di  antenne  riceventi  del  servizio  di
    radiodiffusione. Ä I proprietari di immobili o  di  porzioni  di
    immobili non  possono  opporsi  alla  installazione  sulla  loro
    propriet… di antenne destinate alla  ricezione  dei  servizi  di
    radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
      Le antenne non devono in alcun modo  impedire  il  libero  uso
    della propriet…, secondo la sua destinazione, n‚ arrecare  danno
    alla propriet… medesima o a terzi.
      Si  applicano  all'installazione  delle  antenne  l'art.  232,
    nonch‚ il secondo comma dell'art. 237.
      Gli  impianti  devono  essere  realizzati  secondo  le   norme
    tecniche emanate  con  decreto  del  Ministro  per  le  poste  e
    telecomunicazioni.
      Il regolamento pu• prevedere i casi in cui le disposizioni  di
    cui  al  presente  articolo   si   applicano   in   favore   dei
    concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale
    ipotesi Š dovuta  al  proprietario  un'equa  indennit…  che,  in
    mancanza di accordo fra le parti, sar… determinata dall'autorit…
    giudiziaria.


    
        398.  Prevenzione  ed   eliminazione   dei   disturbi   alle
    radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. Ä E' vietato costruire
    od importare nel territorio nazionale,  a  scopo  di  commercio,
    usare od esercitare, a qualsiasi titolo,  apparati  od  impianti
    elettrici, radioelettrici o linee  di  trasmissione  di  energia
    elettrica  non  rispondenti  alle   norme   stabilite   per   la
    prevenzione  e   per   la   eliminazione   dei   disturbi   alle
    radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
      All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo
    da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con
    decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  di
    concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
    dell'artigianato, in conformit… alle  direttive  delle  Comunit…
    europee.
      L'immissione  in  commercio  e  l'importazione  a   scopo   di
    commercio  dei  materiali  indicati   nel   primo   comma   sono
    subordinate  al  rilascio   di   una   certificazione,   di   un
    contrassegno, di una attestazione  di  rispondenza  ovvero  alla
    presentazione di una dichiarazione di rispondenza  nei  modi  da
    stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
      Con   decreto   del   Ministro    delle    poste    e    delle
    telecomunicazioni, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
    del commercio e dell'artigianato, Š effettuata  la  designazione
    degli organismi o dei soggetti che rilasciano i  contrassegni  o
    gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma.


    
      399. Sanzioni. Ä Chiunque contravvenga  alle  disposizioni  di
    cui  al  precedente  articolo  398   Š   punito   con   sanzione
    amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.
      Qualora  il  contravventore  appartenga  alla  categoria   dei
    costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici
    o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da  lire
    50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca dei prodotti e  delle
    apparecchiature non conformi alla certificazione di  rispondenza
    di cui al precedente articolo 398 .


    
      400.  Vigilanza.  Ä  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del  commercio
    e  dell'artigianato,  congiuntamente,  hanno  facolt…  di   fare
    ispezionare da propri  funzionari  tecnici  qualsiasi  fabbrica,
    stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai  fini  della
    vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.


    
      401. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati.  Ä
    Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia
    munito di concessione quando questa sia richiesta ai  sensi  del
    presente decreto, Š punito con  la  sanzione  amministrativa  da
    lire 40.000 a lire 400.000 .


    
      402. Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici.
    Norme applicabili. Ä Le norme di cui ai precedenti articoli 398,
    399 e 400 si applicano anche nel caso  di  costruzione,  uso  ed
    esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che
    producano,  o  siano  predisposti  per  produrre,  emissioni  su
    frequenze o con  potenze  diverse  da  quelle  ammesse,  per  il
    servizio cui sono destinati, dai  regolamenti  internazionali  e
    dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.


    
        403. Detenzione abusiva di apparecchi  radiotrasmittenti.  Ä
    Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta
    preventiva denuncia all'autorit… locale di pubblica sicurezza  e
    all'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  Š
    punito con la sanzione amministrativa  da  lire  10.000  a  lire
    200.000 .
      L'obbligo  della  denuncia  non  incombe   sui   titolari   di
    concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.


    
      404. Uso  di  nominativi  falsi  o  alterati.  -  Sanzioni.  Ä
    Chiunque,  anche  se  munito  di  regolare  licenza,  usi  nelle
    radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o  soprannomi  non
    dichiarati, Š punito  con  la  sanzione  amminitrativa  da  lire
    20.000 a lire 400.000  se il fatto non costituisca reato pi—
    grave.
      Alla stessa pena Š  sottoposto  chiunque  usi  nelle  stazioni
    radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla
    licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento  del  registro  di
    stazione.


    
      405. Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati  nelle
    navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni. Ä Le
    sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano
    anche se i  fatti  siano  commessi  a  bordo  di  navi  o  aerei
    nazionali.
      Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni pu• provvedere  direttamente,  a
    spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo  ed  al
    sequestro degli apparecchi.


    
      406. Uso indebito di  segnale  di  soccorso.  Ä  Chiunque  usi
    indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle
    aeronavi in pericolo, Š punito con l'arresto fino a sei  mesi  o
    con  l'ammenda  fino  a  lire  400.000,  salvo  che   il   fatto
    costituisca reato punito con pena pi— grave .

                           Disposizioni varie

      407. Termine di prescrizione dei crediti dei libretti  postali
    di risparmio. Ä I termini di  prescrizione  stabiliti  nell'art.
    168  si  applicano  con  effetto  dal  31   dicembre   dell'anno
    successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.


    
      408. Disposizioni riguardanti l'abilitazione  degli  operatori
    all'esercizio di stazioni radioelettriche.  Ä  Per  coloro  che,
    all'atto   dell'entrata   in   vigore   del   presente   decreto
    disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il
    servizio di operatore presso stazioni costiere, si prescinde dal
    possesso dei certificati di cui all'art. 342.
      Per quanto riguarda i certificati di cui alle lettere a),  b),
    c1), d), d1), g) dell'art. 341,  le  disposizioni  del  presente
    decreto avranno applicazione a partire dalla sessione  di  esami
    successiva a quella in corso al momento della pubblicazione  del
    decreto stesso, ad eccezione della disposizione di cui al  primo
    comma dell'art. 344, che andr… in vigore a partire  dalla  terza
    sessione successiva a quella in corso alla data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto.


    
      409. Utilizzazione provvisoria di apparati  radioelettrici  di
    debole potenza. Ä In pendenza  dell'emanazione  delle  norme  di
    esecuzione di cui all'art. 2 del  decreto  di  approvazione  del
    presente testo unico e del decreto ministeriale di cui  all'art.
    334 Š consentito, per la durata di un anno dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto, l'uso di apparati radioelettrici
    di debole potenza per gli scopi di cui al  n.  8)  dello  stesso
    art. 334 e con le limitazioni ivi contenute, a condizione che  i
    possessori abbiano provveduto al versamento del canone  di  lire
    15.000 per ogni apparato posseduto.
      Il  versamento  deve  essere  effettuato  sul  conto  corrente
    postale n......, intestato alla Direzione  provinciale  P.T.  di
    Roma  -  Canoni  concessioni  e  proventi   vari   dei   servizi
    radioelettrici.
      L'esercizio degli apparati  deve  essere  svolto,  a  pena  di
    decadenza, con l'osservanza delle  norme  tecniche  raccomandate
    dalla Conferenza europea delle  amministrazioni  delle  poste  e
    delle telecomunicazioni di Lisbona 1971, di cui  all'allegato  2
    dell'annesso 11 al resoconto della conferenza medesima.


    
      410. Concessioni ed autorizzazioni in vigore. Ä Le concessioni
    ad uso pubblico in atto alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto continuano  ad  essere  regolate  dai  relativi
    atti.


    
      411. Legislazione sulle radiodiffusioni. Ä  Nulla  Š  innovato
    nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.


    
      412. Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso. Ä E'
    soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la
    legge 5 dicembre 1955, n. 128 


    
      413. Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali. Ä Le
    disposizioni agevolative di cui agli articoli  174,  211  e  283
    sono applicabili fino al  termine  che  sar…  stabilito  con  le
    disposizioni da emanare ai sensi del n. 6)  dell'art.  9  e  del
    sesto comma dell'art. 15 della legge  9  ottobre  1971,  n.  825
    , e, comunque non oltre il 31 dicembre 1974.

Data inserimento testo di legge: marzo/1996


Club 22 - Associazione Cityzen's Band

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