Ipotesi
di iniziative per la
contestazione dei provvedimenti del Governo e
della sua maggioranza in materia scolastica.
I
1. Un coordinamento, a tutti i livelli, per contestare la politica del
Governo.
Il movimento di lotta che si è sviluppato all’inizio dell’anno scolastico è stato molto importante sia per la sua trasversalità sia per la sua dimensione di massa; ma rispetto ai provvedimenti in corso ha inciso poco; la maggioranza di Governo difatti ha proceduto senza alcuna concessione anche perchè è mancato un forte impegno soprattutto da parte delle forze politiche.
Nel convegno nazionale
svoltosi sabato scorso a Roma, per iniziativa dell’Ass. “PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA” è stato da più parti rilevato che , ferme restando l’autonomia e
l’importanza dei movimenti che devono essere però sostenuti, è necessario
anche, a tutti i livelli, un coordinamento unitario di tutte le forze
organizzate (partiti politici, organizzazioni sindacali ed associazioni) per
poter sviluppare, ognuno nel proprio campo di azione, tutte le più opportune
iniziative senza strumentalizzazioni, ma anche senza pregiudizi.
Si propone quindi che sia a
livello nazionale che a livello locale siano costituiti tavoli di coordinamento
che, nel rispetto dell’autonomia di ogni organizzazione partecipante, possano
realizzare una reciproca informazione sulle iniziative avviate e, se del caso,
promuovere un coordinamento delle iniziative e fornire a tutte le realtà
impegnate le opportune informazioni ed i lnecessario sostegno.
In particolare il
coordinamento ai diversi livelli dovrebbe, tra l’altro, tenere i contatti:
a) con i gruppi
parlamentari dell’opposizione
inParlamento.
b) con la conferenza
unificata Stato-regioni ed enti locali o, quanto meno, con i rappresentanti
delle Regioni e degli Enti Locali di centro-sinistra.
c) con le Regioni e gli
Enti Locali per promuovere un impegno
costante delle istituzioni a difesa della scuola statale.
2. Le iniziative specifiche
Contestazione dell’art. 64 L. n. 133/08 e della L.
n. 169/08
2.1 Come è noto, le leggi
ancorchè ritenute illegittime per violazione della Costituzione, non sono
immediatamente impugnabili per motivi di illegittimità costituzionale; sono
impugnabili gli atti applicativi davanti agli organi giudiziari competenti,
che, se ritengono le questioni di illegittimità non manifestamente infondate,
possono rimettere la questione davanti alla Corte Costituzionale.
2.2 Le Regioni possono
invece sollevare direttamente la questione di legittimità costituzionale quando
ritengono che una legge statale abbia invaso la sfera di competenza regionale.
Talune Regioni (e tra
queste la Regione Toscana) hanno già impugnato sia l’art. 64 della L. n. 133/08
sia la L. n. 169/08, ovviamente limitatamente al profilo della invadenza della
sfera riservata alla competenza legislativa delle Regioni.
2.3 Il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
Il Segretario del PD
Veltroni in occasione della manifestazione del 25 ottobre scorso si era
impegnato a promuovere un referendum abrogativo.
A tutt’oggi però non si è avuta alcuna notizia in merito, molto probabilmente
perchè, trattandosi di leggi formalmente di bilancio, il referendum sarebbe
precluso dello stesso art. 75 Cost.; non si conoscono però le eventuali
iniziative alternative
3. I provvedimenti attuativi degli art. 64 L. n.
133/08 e della L. n. 169/08 e le possibili forme di contestazione
I primi provvedimenti
attuativi già emanati sono:
1- C.M. n. 5 sulla valutazione del comportamento
3) C.M. n. 4 sulle
iscrizioni (ma non solo);
Mancano
ancora i regolamenti ai quali le circolari fanno riferimento, mancano i pareri sui regolamenti e, soprattutto, manca la formale adozione del piano programmatico
che, ex art. 64 L. 133/08, è il presupposto necessario dei regolamenti .
4. Piano programmatico (ex art. 64, comma 3, L. n.
133/08)
Il piano programmatico è un
atto presupposto dei regolamenti attuativi dell’art. 64 e quindi come tale non
immediatamente impugnabile; deve però essere formalmente adottato dopo
l’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni
Parlamentari; il Ministero ha acquisito detti pareri sulla base di uno “schema”
che ovviamente non poteva essere il
piano; dopo tali pareri il piano, che è il documento base di tutti i
regolamenti, doveva essere adottato formalmente, si suppone con D. I. di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze . Non risulta però che
acquisiti i pareri sopraindicati, il Ministro abbia adottato con un
provvedimento formale il piano.
Allo stato quindi, in
mancanza di un formale piano programmatico tutti i provvedimenti attuativi
dell’art. 64 L. n. 133/08 sarebbero illegittimi.
5 La C.M. n. 4
del 16 gennaio 2009 : una circolare applicativa di regolamenti inesistenti
La
C.M. è applicativa dei regolamenti che allo stato non esistono perché devono ancora
essere pronunciati i prescritti pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato; peraltro, come si è prima rilevato, manca anche l’adozione
formale del piano programmatico.
Il
Ministro, emanando una circolare attuativa di schemi di regolamento ancora in
attesa dei suindicati pareri, manifesta la chiara volontà che tali pareri
saranno considerati ininfluenti; già per
tale ragione la C.M. si deve ritenere illegittima perché priva dei necessari presupposti ( piano
programmatico formalmente adottato, i pareri previsti dall’art. 64 ed i
regolamenti ), ma soprattutto si deve ritenere non vincolante nel senso
che si deve ritenere una richiesta da parte dell’Amministrazione volta a conoscere gli orientamenti dei genitori e degli
studenti per quanto concerne le iscrizioni . per il prossimo a.s.
II
LA
CONTESTAZIONE della CM n. 5/09
1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE E GESTIONE DELLA VERTENZA.
Il primo atto di contestazione deve essere quello della presentazione della domanda di iscrizione; come si è prima rilevato la CM. Non può avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la domanda che è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati dalle norme vigenti e non da quelli ancora in fieri.
L’Amministrazione può soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la presentazione della domanda di iscrizione , ma non può imporre modelli didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non esistono. Si propone quindi di redigere modelli di domanda conformi all’attuale normativa e di suggerire ai genitori ed agli studenti di presentare tali domande.
I dirigenti scolastici non possono imporre il modello ministeriale; un eventuale rifiuto di accettazione del modello alternativo dovrebbe essere subito contestato o inviando tutte le domande respinte con un plico a mezzo raccomandata rr o, anche, in sede legale
2
-
IMPUGNATIVA IMMEDIATA DELLA C.M.
La
C.M. non è di per se immediatamente lesiva degli interessi dei genitori,
studenti e docenti , ma induce all’autolesione dei propri interessi con la
scelta di modelli didattici applicativi della nuova normativa e preannuncia
l’organizzazione dell’attività didattica e la determinazione degli
organici sulla base dei regolamenti che
il Ministro in attuazione delle leggi n.133 e 169/05 dovrà emanare; sarà
pertanto opportuno impugnarla subito con ricorso al TAR del Lazio in attesa di
una successiva impugnativa dei regolamenti attuativi e di tutti gli atti
conseguenti.
3 .SOGGETTI
CHE POSSONO PROMUOVERE L’IMPUGNATIVA.
I
soggetti che possono essere legittimati a proporre ricorso sono:
a) genitori e studenti delle scuole di
ogni ordine e grado;
b) docenti per i riflessi che le
riduzioni di orario e l’eliminazione delle compresenze possono determinare
rispetto agli organici;
c) organizzazioni sindacali,
Associazioni di genitori, studenti e delle scuole che abbiano per statuto la
finalità di tutelare gli interessi degli associati o più in generale la qualità
della scuola statale;
d) Amministrazioni locali quali enti
portatori diretti degli interessi della popolazione.
I
ricorsi possono essere collettivi; sarebbe opportuno accorpare soggetti
omogenei come sopra indicati.
4– TERMINI E MODALITA’
DELL’IMPUGNATIVA
Il
ricorso deve essere proposto entro il 15 marzo p.v.; bisogna valutare (anche
sotto il profilo dei costi) se è opportuno proporlo subito per dare subito un
segnale della contestazione, oppure se attendere l’emanazione dei regolamenti
per una impegnativa comune (riducendo i costi)
5
MOTIVI DEL RICORSO
I
motivi che allo stato si possono indicare sono:
1) violazione del principio costituzionale del pluralismo culturale e della
autonomia della scuola (violazione dell’art. 33). La C.M. prevede specifici modelli
didattici (riduzione del tempo scuola, abolizione delle compresenze, ecc.) che
costituiscono una illegittima invasione del potere esecutivo nella sfera della
didattica che deve essere demandata agli organi della scuola.
2)
Violazione dell’obbligo della
Repubblica di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi e del diritto di tutti
di accedere alle scuole statali (violazione degli art. 3, 33 e 34 Cost.)
La C.M. prevede espressamente che per la scuola
dell’infanzia lo Stato non si impegna a garantire un’offerta corrispondente
alle domande sociali talchè saranno utilizzate ancora le scuole prioritarie,
anche di orientamento confessionale
3) Violazione del principio della
parità di trattamento e dello stesso art. 4 L. n 169/08
La C.M. subordina l’accoglimento delle richieste dei
diversi modelli didattici alle disponibilità dell’organico; si tratta di un
criterio illogico e discriminatorio; difatti
una preventiva richiesta rispetto ai diversi modelli orari ha un senso
se tale richiesta è funzionale alla determinazione degli organici., come si deduce
peraltro dallo stesso art. 4 della L. n:,. 169/08 ( Nei regolamenti si tiene comunque
conto delle esigenze, correlate alla
domanda delle famiglie, ui una più ampia articolazione del tempo scuola)
4 Violazione del principio
dell’obbligo scolastico uguale per tutti (ART. 3 E 34 COST.)
La C.M., in attuazione dell’art. 4 bis, prevede che
l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di “istruzione e
formazione professionale” reintroducendo il sistema discriminatorio e duale
,già previsto dalla Ministra Moratti; tale sistema duale non solo
è una forma di discriminazione perché non consente un uguale percorso formativo
a tutti, , ma è elusivo della ratio
dell’obbligo dell’istruzione che ha lo scopo principale di assicurare a tutti
una uguale livello culturale.
5 – Illegittimita delle “classi ponte” per gli alunni stranieri
La C.M., recependo l’odg della Lega, prevede la
possibilità di istituire classi ponte per gli alunni stranieri; l’ipotesi è
prospettata al fine di favorire l’inserimento nella classe; si tratta però di
una soluzione discriminatoria che deve
essere censurata per violazione dell’art. 3 Cost.
6
– Illegittimità per violazione
dell’art 64 L. n. 133/08
Come
si è prima rilevato la C: M. è strata emanata sulla base di regolamenti ancora
inesistenti e senza la preventiva
adozione del previsto piano programmatico
7
– Violazione della riserva di
legge e dell’ art. 17 L. n. 400/88 e
degli art . 33 e 117 Cost.)
L’Art. 64 della L. n. 133/08 è censurabile per
violazione dell’art. 33 Cost. sotto due profili:
a) violazione del principio della
riserva di legge;
b) violazione dello stesso art. 17 L. n.
400/08.
Sotto il primo profilo gli art. 33 e 117 Cost.
riservando alla Repubblica la potestà legislativa in materia di (norme generali
sull’istruzione) precludono una delega alla potestà regolamentare del Governo,
soprattutto nella forma della
“delegificazione” in una materia in cui l’intervento del Parlamento è previsto per garantire una
legislazione rispettosa del pluralismo culturale.
L’art. 64 della L. n. 137/08 invece non solo ha previsto un’ampia delegificazione
in materia scolastica, ma ha delegato al Governo tale ampio potere
regolamentare senza la necessaria determinazione delle “norme generali
regolatrici della materia”; l’art. 64 difatti si limita ad indicare
l’incremento del rapporto alunni-docenti e la riduzione degli organici del
personale ATA; per tutto il resto è conferito al Governo una delega in bianco
con la sola indicazione generica di
alcuni titoli.
6 - RIUNIONE DEGLI
ORGNAI COLLEGIALI DELLA SCUOLA.
Gli organi collegiali della scuola devono formulare il
POF tenendo conto delle richieste dei genitori e prescindendo da tutte le
restrizioni che saranno rappresentative dall’Amministrazione.