Per il diritto alla scuola pubblica per l�infanzia per tutti.

1. In attuazione dell�articolo 33 secondo comma della Costituzione, la scuola per l�infanzia accoglie le bambine e i bambini da tre a sei anni; l�iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

2. Al fine di garantire a tutte le bambine e tutti i bambini il diritto all�istruzione pubblica in ogni Comune devono essere istituite sezioni di scuole per l�infanzia, statali o comunali, in misura adeguata al numero dei bambini/e per i quali è prevista la frequenza.

La scuola pubblica per l�infanzia non può rifiutare l�iscrizione di nessun bambino/a del Comune di residenza.

3. Ogni Comune, nei termini e con le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all�art. 5, è tenuto ogni anno a comunicare al competente Ufficio scolastico provinciale l�elenco dei bambini/e da tre a sei anni residenti nel Comune.

I comuni, ove non ritengano di istituire scuole per l�infanzia comunale, sono tenuti, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all�art. 5, a richiedere all�Ufficio Scolastico provinciale l�istituzione delle sezioni di scuole statali per l�infanzia necessarie a consentire la frequenza a tutte le bambine e a tutti i bambini da tre a sei anni.

Ove il Comune non provveda, sono legittimati a formulare la richiesta i Consigli di quartiere o le Circoscrizioni del Comune medesimo nonché i genitori dei bambini/e e le loro associazioni.

In ogni caso lo Stato deve provvedere ad istituire le scuole per l�infanzia per tutti, indipendentemente da una specifica richiesta.

4. Le Regioni ogni anno adeguano il Piano Regionale delle istituzioni scolastiche in modo da garantire a tutte le bambine e a tutti i vìbambini il diritto alla frequenza della scuola per l�infanzia pubblica nei Comuni di residenza.

5. Il Ministro P.I. con proprio regolamento che dovrà emanare entro sessanta giorni dall�entrata in vigore della presente legge, sentiti la Commissione Stato-Regioni ed il CNPI, un regolamento per disciplinare i tempi e le modalità di tutti gli adempimenti per l�istituzione delle sezioni di scuola per l�infanzia in ogni comune in modo corrispondente alla domanda sociale.

6. All�onere derivante dall�attuazione dei precedenti articoli per l�importo di L. 347 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell�ambito dell�unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica per l�anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 327 miliardi l�accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione e quanto a L. 20 miliardi l�accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; per l�importo pari a L. 250 miliardi per l�anno 2000 e L. 300 miliardi per l�anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell�ambito dell�unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l�anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 100 miliardi per l�anno 2000 e L. 70 miliardi per l�anno 2001 l�accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, quanto a L. 100 miliardi per l�anno 2001 l�accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a L. 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l�accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

A decorrere dall�anno 2002 si provvede ai sensi dell�articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio pubblico e per garantire il diritto di tutti a frequentare sin dall�infanzia la scuola pubblica.