1. Il consiglio di circolo o di istituto,
nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore
didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500
alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale
docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e
8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei
genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a
tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio
altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b),
dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti
nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi
o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo
o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto
anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta
esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o
dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni
di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei
genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della
giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica
per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti
per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti
nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata
annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono
affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.