Intervento
del Prof. Bruno Moretto, responsabile del
Comitato per il referendum abrogativo della L.R. n. 10/99,
all'udienza conoscitiva della Commissione scuola del Consiglio regionale del
10 luglio 2001
Premessa
Il testo presentato dalla Giunta dichiara l'intenzione di rispondere da una
parte al quesito referendario e dall'altra alla dovuta applicazione della Legge
nazionale di parità n. 62/2000.
La legge 62 definisce le regole in base alle quali le scuole non statali possono
chiedere la parità, ma non eroga finanziamenti diretti a dette scuole,
né trasferisce competenze al riguardo alle Regioni.
Essa introduce solo un piano straordinario di finanziamento alle Regioni per
le provvidenze individuali, cioè le borse di studio destinate agli alunni
di tutte le scuole con un reddito sotto i 30 milioni ISE, riconfermando perciò
la competenza regionale solo per quanto riguarda l'assistenza scolastica, ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione.
Né poteva essere altrimenti visto che la bussola per ogni intervento
sull'istruzione resta l'art. 33 e il suo divieto di oneri per lo Stato a favore
delle scuole private.
Resta la specificità del ruolo della scuola dell'infanzia, che la Regione
ha affronatato prima con la L.R. 52/95, poi con la n. 10/99 e ora con la nuova
proposta in discussione.
Su tale questione pende il giudizio di legittimità costituzionale della
L. 52/95, sollevato dal T.A.R. Emilia Romagna con la sua ordinanza n. 1/2000.
La Corte Costituzionale, nella sua udienza del 10 luglio 2001, è stata
chiamata infatti a pronunciarsi sulla violazione della legge dell'art. 117 e
33 della Costituzione.
Violazione dell'art. 117 perché la Regione interviene sulla materia istruzione
attraverso la costruzione di un sistema integrato delle scuole dell'infanzia,
fuoriuscendo dalle sue competenze, che sono limitate all'assistenza scolastica.
Violazione dell'art. 33 perché la Regione provvede a finanziare con oneri
a carico dello Stato le scuole materne private, condizionando per di più
tali finanziamenti all'osservanza di regole, che ne limitano la libertà
di insegnamento.
E' evidente la rilevanza del prossimo pronunciamento della Corte, che investe
le problematiche degli interventi regionali in materia.
In questo quadro la questione dirimente per il giudizio sul provvedimento non
è pertanto la sua fantomatica rispondenza alla normativa nazionale, ma
la sua congruità con il quesito referendario.
Al riguardo è opportuno chiarire che la legge regionale per i referendum,
in analogia a quella nazionale, prescrive che le nuove disposizioni debbano
rispondere in toto al quesito, senza alcuna eccezione.
L'art. 25, c. 3 della L.R. 34/99 "Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum" recita: "Nel caso di abrogazione, totale o
parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia,
il Presidente
della Giunta, su conforme parere della Commissione (ndr per i procedimenti referendari),
stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le
disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa
non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente
o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo
o anche sulle nuove disposizioni."
L'art 25, c 4 recita: "Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai
commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Giunta, su conforme parere
della Commissione, provvede, col decreto di indizione del referendum alla riformulazione
del quesito referendario."
Per comprendere le finalità della legge su cui interviene il referendum
è bene partire dalla Sintesi del quesito, che ne fa parte integrante,
a seguito dell'approvazione da parte del Comitato per i procedimenti referendari
dell'agosto 1999.
"Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento
e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento
delle scuole non statali in modo diretto e indiretto ?"
Il quesito non intende pertanto aggredire le parti della legge che prevedono
interventi sulla persona (fornitura di libri di testo, servizi mensa, trasporti,
ecc..), ma solo le parti che coinvolgono gli interventi regionali diretti alle
scuole private.
Nel merito della proposta di legge della Giunta regionale
Nel merito si rileva che la parte del nuovo testo riguardante gli assegni (vedi
punti 8 e 9 del quesito, di cui art 12, c. 2,3,5 della L.10/99), ora chiamati
borse di studio, risponde solo parzialmente al quesito, prevedendo che le somme
erogate agli alunni meritevoli e bisognosi siano di pari importo e indipendenti
dalla relativa documentazione di spesa solo per gli alunni con reddito sotto
i 30 milioni e che per quelli con reddito fra 30 e 60 le borse siano erogate
"a sostegno delle spese per l'istruzione".
Anche la parte riguardante il sistema integrato (vedi punti 1,2,3 del quesito:
titolo, art. 1, 2 a), soddisfa solo parzialmente il quesito nel senso che la
proposta della Giunta abroga totalmente ogni riferimento all'integrazione, ma
introducendo "il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche,
statali, paritarie e degli Enti locali" riconferma la logica di interventi
paritari a favore della scuola pubblica e privata.
Le questioni ancora completamente aperte sono 2:
1) finanziamento diretto a tutte le scuole non statali (punto 4 del quesito,
art. 2, 2 a)
Il quesito vuole abrogare "la fornitura di attrezzature e strumenti didattici,
in particolare tecnologie multimediali, a sostegno di progetti di sperimentazione
didattica e di progetti educativi" per la qualificazione della scuola non
statale. Il nuovo testo all'art. 3, 4 a) riconferma tale provvedimento nel quadro
dei "progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità
del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli
articoli 5 e 6" (art. 3, 1 b), ovvero dei frequentanti le scuole del sistema
nazionale di istruzione, che comprende le scuole non statali.
2) finanziamento diretto alle scuole materne private ( punti 5,6,7, del quesito,
art. 2, 2 f), art. 10, 4, c), d), e), f), art. 10, 5, art. 10, 6)
Il quesito vuole abrogare ogni forma di finanziamento diretto alle scuole materne
private, in particolare vuole abrogare l'erogazione di fondi regionali, per
il tramite delle Provincie, a:
· art. 10, 4, c) "soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate
con i Comuni, finalizzati all'attuazione delle convenzioni"
· art. 10, 4, d) "soggetti gestori
, finalizzati alla qualificazione
dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi"
· art. 10, 4, e) "associazioni ..di soggetti gestori, finalizzati
a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta, tramite la formazione
degli operatori e la dotazione di coordinatori pedagogici"
Nel nuovo testo non si fa riferimento diretto al sostegno alle convenzioni.
Rimangono i finanziamenti per la qualificazione e per la formazione del personale,
sempre in riferimento all'art. 3, 1, b) "progetti volti a garantire e migliorare
i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo".
Il nuovo testo riassume tali voci nell'unico articolo 3, 4, d) che inserisce
tra i progetti finanziabili quelli riguardanti "la qualificazione delle
scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, comprese le azioni
di adeguamento e qualificazione del personale
".
La particolarità della discussione di una legge che deve fare i conti
con un referendum già indetto impone una discussione strettamente di
merito.
Il problema è valutare se nel nuovo testo compare ancora il finanziamento
diretto alle scuole private, in particolare materne, oggetto del referendum
abrogativo, non è quello di dare un giudizio politico sulla legge. Ciò
è vero per il Comitato promotore, come per voi consiglieri, che dovete
licenziare la nuova legge.
La specificità della discussione di questa proposta di legge è
chiarita dal fatto che, in ogni caso, alla fine del percorso legislativo, la
Commissione per i procedimenti referendari dovrà giudicare se le modifiche
introdotte sono congrue al quesito e in caso contrario lo riformulerà
in modo da far svolgere il referendum su tale nuovo testo.
Occorre pertanto la massima chiarezza. Il testo invece mantiene finanziamenti
diretti a tutte le scuole non statali tramite la messa a disposizione di attrezzature
e strumenti didattici e alle scuole materne private per la qualificazione delle
scuole e del personale.
Se il testo non verrà modificato in tali parti eliminando ogni ambiguità
sul finanziamento diretto sarà a mio avviso inevitabile il ricorso agli
elettori.
Per quanto riguarda il testo prodotto dal Gruppo di Forza Italia, scusandomi
per la frettolosità dell'analisi, causata dal ritardo con cui sono venuto
in possesso del testo, si può rilevare che:
a) è positivo il modo in cui si affrontano le problematiche degli interventi
alle persone, richiedendo, in termini rispettosi del dettato costituzionale,
che tali interventi siano rivolti a tutti gli studenti, non solo a quelli frequentanti
le scuole statali e paritarie;
b) anche questo testo non è congruo al quesito nella parte riguardante
il finanziamento diretto, che è peraltro identica a quella della Giunta
( vedi art. 3) e si propone di intervenire in modo ancora più esteso
nel campo dell'istruzione, al di fuori delle competenze regionali.
Bologna 16 luglio 2001