Assegnazione alloggi ERP, la Giunta approva le misure di mitigazione del nuovo regolamento

Decreto Unesco

La Giunta guidata da Virginio Merola ha approvato due delibere che contengono misure per mitigare l'impatto del nuovo regolamento di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che è stato modificato sulla base delle delibere della Giunta della Regione Emilia Romagna.

Nella prima delibera si modifica l'articolo 1bis del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP che riguarda il canone oggettivo.
Il canone oggettivo partirà dal 1° ottobre 2017 e verrà aggiornato al 1° ottobre di ogni anno successivo sulla base della presentazione dell'ISEE. Tra i criteri che lo determineranno la giunta ha deciso di inserire anche la “qualità della posizione” dell'alloggio ovvero se è comodo ai servizi di trasporto o ad altri servizi alla persone. Sono stati modificati anche i parametri che determinano le tre fasce che definiscono il valore al metro quadro degli immobili e sono cambiati gli sconti sul canone oggettivo per gli assegnatari collocati nella fascia dell'accesso – con ISEE da 7500,01 a 17.154,01 euro - che diventano possibili nella misura massima del 50% (invece del 35%) prevedendo tre soglie progressive. Agli assegnatari che invece decadano per superamento dei limiti di reddito potrà essere applicato il canone concordato e, qualora non l'immobile non venga rilasciato, un canone concordato maggiorato del 50%.

La seconda delibera si occupa di mitigare l'impatto sugli assegnatari, derivante dall'applicazione dei nuovi requisiti che determinano la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per superamento dell'ISEE e del valore del patrimonio mobiliare. Se l'ISEE viene superato in misura del 10% la sospensione della decadenza sarà per due anni, se l'ISEE viene superato entro il 20% la sospensione sarà per 18 mesi, se viene superato entro il 20% in presenza di caratteristiche di fragilità sociale la sospensione sarà di 24 mesi, se viene superato oltre il 20% in presenza di caratteristiche di fragilità sociale la sospensione andrà in modo progressivo da 15 mesi a 90 giorni.

L'elenco delle caratteristiche di fragilità sociale:
a) nucleo familiare composto esclusivamente da persone con invalidità certificata secondo le diverse percentuali previste dalle specifiche normative di riferimento citate in DSU;
b) nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane ultrasettantenni;
c) nucleo mono genitoriale in cui sia presente almeno un minore fiscalmente a carico e convivente;
d) nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore destinatario di provvedimento di tutela da parte del Tribunale, o un minore in carico al servizio di neuropsichiatria infantile;
e) nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti anziani con oltre 65 anni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione socio-sanitaria ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
f) nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni;
g) nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con presenza di figli in condizione di handicap, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
h) nucleo familiare composto da adulti che vivono soli, in presenza di situazioni socio-sanitarie certificate dalle competenti commissioni ASL che impediscono l’autonomia lavorativa.

In questo modo dei circa 500 nuclei che superano i nuovi limiti circa 360 potranno godere di questo tipo di scivolo che attutirà l'impatto della nuova norma. Saranno invece 140 i nuclei per cui verrà emessa la decadenza e che avranno, in ogni caso, un anno di tempo per lasciare l'immobile. Tra gli assegnatari che superano i limiti ci sono anche alcuni casi limite che si contano sulle dita di una mano di ISEE superiori ai 100 mila euro, tra questi anche un assegnatario con ISEE superiore a 300mila euro.